← Torna a Servizio sanitario nazionale (D.Lgs. 502/1992)
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15-sexies del D.Lgs. 502/1992 disciplina il regime di lavoro applicabile ai dirigenti sanitari che, alla data del 31 dicembre 1998, avevano comunicato al direttore generale la propria opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendono revocare tale opzione. Per questi dirigenti il rapporto di lavoro comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, ai fini della realizzazione dei risultati programmati e dello svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende sanitarie stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che ciascun dirigente è tenuto ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le prestazioni devono essere effettuate. Si tratta di una norma transitoria che cristallizza il regime giuridico di una categoria residuale di dirigenti in esaurimento, che mantengono il diritto all'esercizio della libera professione al di fuori delle strutture aziendali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15-sexies D.Lgs. 502/1992 — Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell’ articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi opera- tive in cui le stesse devono essere effettuate.

Commento

Il contesto storico-normativo: il regime transitorio dei dirigenti «extramurari»

L'articolo 15-sexies del D.Lgs. 502/1992 si inserisce nel sistema transitorio costruito dal D.Lgs. 229/1999 per gestire la coesistenza, nella fase di transizione alla nuova disciplina dell'esclusività, tra due regimi di rapporto di lavoro profondamente diversi. Accanto ai dirigenti che hanno optato per o sono stati automaticamente assoggettati all'esclusività (articoli 15-quater e 15-quinquies), sopravvive una categoria residuale di dirigenti «extramurari»: coloro che, in servizio al 31 dicembre 1998, avevano esercitato la facoltà — prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge 662/1996 — di comunicare al direttore generale la propria opzione per la libera professione extramuraria, e che non intendono revocare tale scelta.

Questi dirigenti continuano a operare secondo un regime giuridico distinto, che la norma definisce expressis verbis in termini di obbligo di disponibilità limitata all'impegno di servizio, con la conseguente facoltà di esercitare l'attività professionale al di fuori delle strutture aziendali e al di fuori dell'orario di lavoro. Si tratta di una norma destinata all'esaurimento progressivo, man mano che i dirigenti extramurari cessano dal servizio.

Il contenuto del rapporto di lavoro: disponibilità e obbligo di risultato

L'articolo 15-sexies definisce il rapporto di lavoro del dirigente extramurario in termini di «totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio». Questa formula, apparentemente ridondante, ha un significato preciso: il dirigente è pienamente disponibile durante l'orario di servizio contrattualmente definito, ma non è vincolato dall'obbligo di esclusività che caratterizza il rapporto dei colleghi esclusivi. Al di fuori dell'orario di servizio, il dirigente extramurario è libero di esercitare la propria professione senza i vincoli dell'intramoenia.

La norma specifica che la disponibilità è finalizzata alla «realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza». Il dirigente extramurario è quindi soggetto agli stessi obblighi di risultato che gravano sui colleghi esclusivi in relazione all'attività istituzionale: il regime non esclusivo non comporta un alleggerimento delle responsabilità professionali e gestionali all'interno dell'orario di servizio.

I poteri organizzativi dell'azienda sanitaria

La seconda parte dell'articolo 15-sexies attribuisce alle aziende sanitarie un importante potere organizzativo nei confronti dei dirigenti extramurari: le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. Questo potere è esercitato nell'ambito della contrattazione collettiva e dell'atto aziendale, e mira a garantire che la scelta del regime extramurario non si traduca in una riduzione del contributo professionale del dirigente all'attività istituzionale.

La definizione di volumi, tipologie e sedi operative costituisce uno strumento di programmazione aziendale che permette all'azienda di bilanciare le esigenze del servizio pubblico con il diritto del dirigente extramurario a mantenere il proprio regime professionale. In pratica, l'azienda può richiedere al dirigente extramurario di garantire determinati volumi di prestazioni in specifiche sedi, anche qualora il dirigente preferisse concentrare la propria presenza in aree diverse.

Differenze rispetto al regime esclusivo e al rapporto di lavoro ordinario

Il confronto con l'articolo 15-quinquies evidenzia le principali differenze tra il regime esclusivo e quello extramurario. Il dirigente esclusivo ha accesso alle quattro forme di attività libero-professionale intramuraria ed è vincolato dal tetto al volume delle prestazioni libero-professionali rispetto a quelle istituzionali. Il dirigente extramurario, invece, esercita la libera professione al di fuori delle strutture aziendali senza il limite del volume istituzionale, ma non ha diritto all'esercizio delle forme di intramoenia previste dall'articolo 15-quinquies per i colleghi esclusivi.

Sul piano retributivo, il dirigente extramurario non percepisce l'indennità di esclusività, che spetta solo a coloro che mantengono il rapporto esclusivo. Percepisce tuttavia una diversa indennità prevista dalla contrattazione collettiva per il regime non esclusivo. La scelta tra i due regimi comporta quindi non solo conseguenze in termini di libertà professionale, ma anche differenze significative nel trattamento economico complessivo.

La possibilità di revoca dell'opzione extramuraria e il passaggio all'esclusività

L'articolo 15-sexies non cristallizza definitivamente la scelta extramuraria: i dirigenti che rientrano nel suo ambito di applicazione conservano la facoltà di revocare l'opzione per la libera professione extramuraria e passare al regime esclusivo, secondo le modalità previste dall'articolo 15-quater, comma 2. Il passaggio è a domanda e comporta l'acquisizione dell'indennità di esclusività nonché l'assoggettamento ai vincoli propri del regime esclusivo, inclusi il tetto all'attività libero-professionale intramuraria e l'obbligo di svolgerla solo nelle strutture aziendali. La revoca è irreversibile solo se il dirigente non presenta successiva domanda di transito al regime non esclusivo entro le scadenze previste dal comma 4 dell'articolo 15-quater. La flessibilità del sistema consente quindi ai dirigenti extramurari di riconsiderare la propria scelta alla luce dell'evoluzione delle condizioni di esercizio della professione e dei vantaggi economici legati all'esclusività.

Natura transitoria e prospettive

L'articolo 15-sexies è per sua natura una norma transitoria, destinata ad applicarsi a una platea di destinatari in progressivo esaurimento. I dirigenti extramurari sono coloro che, avendo scelto questo regime nel 1998-1999, non lo hanno mai revocato. Con il passare del tempo, il numero di questi dirigenti si riduce per pensionamenti e cessazioni, e parallelamente si estende la categoria dei dirigenti con rapporto esclusivo, che costituisce ormai il regime ordinario di tutta la dirigenza sanitaria assunta dopo la riforma del 1999. La norma testimonia la cautela del legislatore nella transizione verso l'esclusività generalizzata, che ha preferito adottare un approccio graduale e rispettoso dei diritti quesiti dei lavoratori già in servizio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi sono i destinatari dell'articolo 15-sexies del D.Lgs. 502/1992?

I dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 che, ai sensi della legge 662/1996, avevano comunicato la propria opzione per la libera professione extramuraria e non intendono revocarla. Si tratta di una categoria in progressivo esaurimento.

Il dirigente extramurario può esercitare l'attività libero-professionale intramuraria?

No. Le forme di attività libero-professionale intramuraria previste dall'articolo 15-quinquies, comma 2, sono riservate ai dirigenti con rapporto esclusivo. Il dirigente extramurario esercita la propria professione al di fuori delle strutture aziendali.

L'azienda sanitaria può imporre al dirigente extramurario dove e quante prestazioni erogare?

Sì. L'articolo 15-sexies attribuisce all'azienda il potere di stabilire i volumi, le tipologie delle attività e delle prestazioni che il dirigente extramurario deve assicurare, nonché le sedi operative in cui effettuarle.

Il dirigente extramurario percepisce l'indennità di esclusività?

No. L'indennità di esclusività è riservata ai dirigenti con rapporto esclusivo. Il dirigente extramurario percepisce un diverso trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per il regime non esclusivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.