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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero assegna a ciascuna stazione di radioamatore un nominativo univoco che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
  • Il nominativo è assegnato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 138.
  • Il titolare può richiedere, tramite procedura informatica, un nominativo personalizzato aggiuntivo (fino a cinque caratteri) a fronte di una maggiorazione del contributo.
  • Le modalità di assegnazione dei nominativi personalizzati sono disciplinate con decreto del Ministro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 D.Lgs. 259/2003 — Nominativo

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l’assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il nominativo radioamatoriale: identificazione univoca nel sistema internazionale

L'articolo 139 disciplina l'assegnazione del nominativo di stazione al radioamatore autorizzato. Il nominativo è un elemento essenziale dell'attività radioamatoriale: è l'identificativo univoco che ciascuna stazione deve obbligatoriamente trasmettere all'inizio e alla fine di ogni comunicazione e periodicamente durante le trasmissioni, conformemente alle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU e alle norme tecniche dell'allegato n. 26. Nel sistema internazionale delle radiocomunicazioni, ogni nominativo è unico al mondo: il prefisso nazionale (IT per l'Italia, I per le stazioni principali, secondo le assegnazioni ITU) identifica il Paese, mentre il suffisso identifica individualmente il titolare all'interno di quel Paese.

La struttura del nominativo italiano

I nominativi radioamatoriali italiani seguono le convenzioni ITU: il prefisso I (o IK, IZ, IU e altri) identifica le stazioni italiane, seguito da un numero di distretto (da 0 a 9) e da lettere identificative. Il nominativo assegnato dal Ministero è immutabile da parte del titolare: solo il Ministero può modificarlo, ad esempio in caso di trasferimento in un diverso distretto o per correzione di errori formali. Questa immutabilità garantisce l'identificabilità permanente del radioamatore nel tempo e negli archivi internazionali del servizio radioamatoriale.

Il termine di trenta giorni per l'assegnazione

Il comma 2 fissa a trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione il termine entro cui il Ministero deve assegnare il nominativo. Questo termine garantisce al richiedente certezza sui tempi di attesa: la pratica non può restare in sospeso a tempo indeterminato. In caso di ritardo dell'amministrazione oltre i trenta giorni, il richiedente può azionare i rimedi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), inclusa la diffida a provvedere e il ricorso al giudice amministrativo in caso di silenzio-inadempimento.

Il nominativo personalizzato: la novità normativa

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti con le modifiche più recenti, prevedono la possibilità per il titolare di richiedere, tramite procedura informatica, un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero, composto da non più di cinque caratteri complessivi. Questa facoltà, diffusa in molti altri Paesi radioamatoriali, risponde alla preferenza di alcuni radioamatori di avere un nominativo breve e facilmente memorizzabile nelle comunicazioni internazionali. Il nominativo personalizzato si aggiunge a quello di stazione ordinario e comporta il pagamento di una maggiorazione del contributo, da determinarsi con decreto del Ministro ai sensi del comma 2-ter.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione del nominativo entro trenta giorni

Tizio presenta la dichiarazione completa ai sensi dell'articolo 138 al Ministero il 5 marzo. Il Ministero riceve la pratica in quella data. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 139, il nominativo deve essere assegnato entro trenta giorni, cioè entro il 4 aprile. Il 28 marzo Tizio riceve la comunicazione del Ministero con il proprio nominativo radioamatoriale. Da quel momento può iniziare l'attività, identificando sempre la propria stazione con il nominativo assegnato nelle trasmissioni.

Caso 2: Richiesta di nominativo personalizzato

Caio, radioamatore di lunga esperienza e titolare di autorizzazione di classe A, scopre che il Ministero ha attivato la procedura informatica per la richiesta di nominativi personalizzati ai sensi del comma 2-bis. Tra i nominativi disponibili con meno di cinque caratteri trova quello che aveva usato per anni come suffix riconoscibile a livello internazionale. Presenta la richiesta tramite la piattaforma online, paga la maggiorazione del contributo stabilita con decreto ministeriale ai sensi del comma 2-ter, e riceve il nominativo personalizzato aggiuntivo che usa nelle comunicazioni internazionali dove la brevità facilita il QSO.

Caso 3: Modifica del nominativo a seguito di cambio di distretto

Sempronio, radioamatore con nominativo I4XXX (distretto 4, Emilia-Romagna), si trasferisce definitivamente in Sicilia (distretto 2). I nominativi radioamatoriali italiani includono il numero di distretto come componente identificativa. Sempronio comunica al Ministero la variazione della sede dell'impianto e dei propri dati anagrafici. Il Ministero valuta se il cambiamento di distretto comporta la necessità di modificare il nominativo: solo il Ministero ha il potere di effettuare questa modifica ai sensi del comma 1 dell'articolo 139.

Domande frequenti

Quando mi verrà assegnato il nominativo radioamatoriale dopo la dichiarazione?

Il Ministero deve assegnare il nominativo entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione completa di cui all'articolo 138. Se la documentazione è incompleta, il termine decorre dalla ricezione della documentazione integrativa.

Posso scegliere il mio nominativo radioamatoriale?

Normalmente no: il nominativo è assegnato dal Ministero secondo i criteri nazionali. Tuttavia, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 139 prevedono la possibilità di richiedere, tramite procedura informatica, un nominativo personalizzato aggiuntivo fino a cinque caratteri, a fronte di una maggiorazione del contributo.

Posso modificare il mio nominativo se non mi piace?

No. Il comma 1 dell'articolo 139 stabilisce che il nominativo non può essere modificato se non dal Ministero stesso. Il titolare non ha la facoltà di cambiarsi il nominativo ordinario autonomamente.

Il nominativo radioamatoriale è univoco a livello mondiale?

Sì. Il sistema internazionale dei nominativi radioamatoriali (coordinato dall'ITU) garantisce che ogni nominativo sia unico al mondo. Il prefisso nazionale identifica il Paese, il numero identifica il distretto, e le lettere identificano individualmente il titolare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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