← Torna a Codice delle comunicazioni elettroniche
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei delle emittenti radiotelevisive private, le frequenze utilizzabili sono esclusivamente quelle previste nelle bande destinate allo scopo dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
  • La norma si applica ai collegamenti previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
  • La disposizione garantisce che le trasmissioni televisive in diretta non interferiscano con altri servizi radio attraverso l'uso di bande non assegnate allo scopo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 D.Lgs. 259/2003 — Emittenza privata

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’ articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Commento

I collegamenti in diretta delle emittenti televisive private

L'articolo 129 disciplina un aspetto tecnico specifico dell'attività delle emittenti radiotelevisive private: l'utilizzo delle frequenze per i «collegamenti in diretta attraverso ponti mobili» e per i «collegamenti temporanei» previsti dalla legge n. 122/1998. Si tratta dei cosiddetti collegamenti ENG (Electronic News Gathering) e SNG (Satellite News Gathering), ovvero quei sistemi radio — tipicamente montati su veicoli o trasportabili — che le emittenti televisive usano per trasmettere in tempo reale le immagini dal luogo dell'evento verso lo studio di regia. La norma si colloca nel contesto delle attività di comunicazione elettronica ad uso privato in senso lato, in quanto i collegamenti in diretta sono funzionali all'attività dell'emittente e non costituiscono di per sé un servizio pubblico di comunicazione verso l'utente finale.

Il vincolo delle bande riservate nel PNRF

La regola fondamentale dell'articolo 129 è semplice ma assoluta: le emittenti possono usare «esclusivamente» le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L'avverbio «esclusivamente» non lascia margini di discrezionalità: ogni utilizzo di frequenze al di fuori delle bande pianificate per i collegamenti ENG/SNG è vietato, indipendentemente da considerazioni di convenienza tecnica o disponibilità momentanea di altre bande. Questa rigidità è giustificata dalla natura dei ponti mobili televisivi: sistemi che trasmettono in bande ad alta potenza e che, se usati in bande non riservate, possono causare interferenze gravi con servizi critici (reti di sicurezza, sistemi aeronautici, servizi militari).

Il coordinamento con la legge 122/1998

Il riferimento all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, collega l'articolo 129 alla normativa sui collegamenti radiotelevisivi temporanei per le emittenti in ambito locale e nazionale. La legge n. 122/1998 aveva già definito la categoria dei «collegamenti temporanei» come forma di attività radiotelevisiva ammessa su base occasionale e non strutturale: l'articolo 129 del Codice ne precisa il regime delle frequenze utilizzabili, confermando il vincolo del PNRF come riferimento tecnico inderogabile anche per questa categoria di collegamenti.

Le implicazioni operative per le emittenti

Per i responsabili tecnici delle emittenti televisive che effettuano dirette fuori studio, l'articolo 129 impone una pianificazione attenta delle frequenze da utilizzare per i ponti mobili. Le bande tipicamente riservate per i collegamenti ENG in Italia includono porzioni delle bande 2 GHz, 7 GHz e 13 GHz, definite dai piani di ripartizione e dai coordinamenti nazionali. I ponti mobili operanti in queste bande richiedono inoltre il coordinamento con il Ministero per l'assegnazione delle frequenze specifiche, evitando sovrapposizioni con altri operatori. Il mancato rispetto delle bande assegnate espone l'emittente alle sanzioni previste dal Codice e all'obbligo di cessazione immediata delle trasmissioni interferenti.

Casi pratici

Caso 1: Diretta televisiva con ponte mobile nelle bande correttamente assegnate

Un'emittente televisiva regionale deve effettuare una diretta da una manifestazione sportiva in campo aperto. Il responsabile tecnico Tizio coordina con il Ministero le frequenze disponibili nella banda riservata ai ponti mobili televisivi nel PNRF. Utilizza esclusivamente le frequenze assegnate dal piano di coordinamento locale, evitando sovrapposizioni con le trasmissioni di altre emittenti presenti alla stessa manifestazione. La diretta si svolge regolarmente senza interferenze.

Caso 2: Tentativo di utilizzo di frequenze non riservate ai ponti mobili

Caio, operatore tecnico di un'emittente televisiva locale, deve effettuare un collegamento in diretta improvvisato da una zona montana dove le bande tipiche dei ponti mobili hanno copertura insufficiente. Verifica se è possibile usare temporaneamente una frequenza in una banda diversa, più adatta alla propagazione in quel territorio. Il consulente tecnico lo avverte che l'articolo 129 vieta l'utilizzo di frequenze diverse da quelle riservate nel PNRF per i collegamenti in diretta: l'utilizzo di una banda non destinata ai ponti mobili configura una violazione del Codice indipendentemente dalle difficoltà tecniche del territorio.

Caso 3: Pianificazione delle frequenze per un grande evento

Sempronio è il responsabile tecnico di una grande emittente televisiva che deve coprire in diretta un evento internazionale cui partecipano dieci emittenti diverse, ognuna con propri ponti mobili. Per evitare interferenze reciproche, coordina preventivamente con il Ministero l'assegnazione delle frequenze nelle bande riservate dai ponti mobili, richiedendo per ciascuna emittente le frequenze specifiche nell'ambito del piano di ripartizione. Solo dopo aver ottenuto le assegnazioni coordinate procede all'installazione dei ponti, rispettando in pieno l'articolo 129.

Domande frequenti

Quali frequenze possono usare le emittenti televisive per le dirette con ponti mobili?

Esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Non è consentito l'uso di frequenze di altre bande, anche se momentaneamente disponibili.

I ponti mobili televisivi richiedono un'autorizzazione specifica?

Sì. I collegamenti in diretta attraverso ponti mobili rientrano nelle attività di comunicazione elettronica disciplinate dal Codice e richiedono il coordinamento con il Ministero per l'assegnazione delle frequenze specifiche nell'ambito delle bande riservate dal PNRF.

Cosa succede se un'emittente usa frequenze non previste nel PNRF per un ponte mobile?

L'utilizzo è illegittimo e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice, oltre all'obbligo di cessazione immediata delle trasmissioni interferenti. Il Ministero può agire d'ufficio per la tutela della regolarità dello spettro.

L'articolo 129 vale anche per le emittenti radiofoniche?

L'articolo 129 richiama i «collegamenti temporanei» della legge n. 122/1998 e i «ponti mobili»: la norma si applica in prima battuta alle emittenti televisive, ma il principio del rispetto delle bande del PNRF vale per qualsiasi utilizzo di frequenze in modo analogo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.