Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 168 D.Lgs. 42/2004 – Violazione in materia di affissione

    Art. 168 D.Lgs. 42/2004 – Violazione in materia di affissione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

  • Art. 10 D.Lgs. 286/1998 – Respingimento

    1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti previsti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
  • Ricorso in Cassazione: motivi, termini e procedura 2026

    Il ricorso per Cassazione è il mezzo di impugnazione di legittimità con cui si denunciano vizi specifici della sentenza di secondo grado. Non è un terzo grado di merito: l’art. 360 c.p.c. elenca tassativamente i motivi proponibili. La Corte di Cassazione è giudice della corretta applicazione della legge e dell’uniformità interpretativa, non del fatto. Questa guida illustra i motivi tassativi, i termini perentori, la struttura del ricorso, l’autosufficienza, il deposito telematico e i costi del giudizio.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 360 c.p.c. elenca i motivi per cui le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per Cassazione. I motivi sono cinque: difetto di giurisdizione, violazione di norme sulla competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo. Il numero 5 è stato riformulato nel 2012: oggi è necessario indicare un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo. L'{L(art362, “art. 362 c.p.c.”)} estende il ricorso ai provvedimenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per soli motivi di giurisdizione. L’art. 363 c.p.c. disciplina il ricorso nell’interesse della legge proposto dal Procuratore generale. Le sezioni unite intervengono nei casi previsti dall’art. 374 c.p.c.: questioni di massima di particolare importanza, contrasti giurisprudenziali, controversie tra sezioni semplici. La pronuncia delle sezioni unite vincola le sezioni semplici, che possono solo rimettere nuovamente la questione con ordinanza motivata.

    I motivi tassativi: cosa si può denunciare

    I motivi sono tassativi: ogni censura deve essere riconducibile a uno dei cinque numeri dell’art. 360. Il n. 1 riguarda il difetto di giurisdizione, denunciato quando la sentenza ha statuito al di fuori dei limiti della giurisdizione del giudice che l’ha pronunciata (giurisdizione italiana verso straniera, ordinaria verso speciale, contabile, amministrativa, tributaria). Il n. 2 concerne le violazioni delle norme sulla competenza, denunciate quando non sia stato proposto regolamento di competenza. Le decisioni sulla competenza sono di norma impugnabili con regolamento di competenza, ma in alcuni casi il vizio può emergere in sede di Cassazione.

    Il n. 3 è il motivo più frequente: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. La giurisprudenza distingue con precisione tra violazione (il giudice non applica la norma applicabile, o ne nega l’esistenza, o ne dà un’interpretazione contraria al suo tenore letterale e alla comune intenzione del legislatore) e falsa applicazione (il giudice applica la norma a una fattispecie diversa da quella da essa regolata, oppure ne distorce la portata applicandola oltre i suoi limiti). Il vizio deve essere illustrato indicando la norma violata, la disposizione della sentenza che la viola e le ragioni della denunciata violazione.

    Il n. 4 riguarda la nullità della sentenza o del procedimento: comprende l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, l’ultrapetizione, l’extrapetizione, la motivazione apparente o radicalmente contraddittoria, la violazione del giudicato interno, il difetto del contraddittorio, la nullità per vizi della costituzione delle parti. Il vizio di nullità della sentenza non sanato in appello è denunciabile in Cassazione. Il n. 5, dopo la riforma del 2012, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto decisivo: il vizio di motivazione tradizionale (“insufficiente, illogica, contraddittoria”) è stato espunto. Il ricorrente deve identificare il fatto storico, principale o secondario, la sua natura decisiva (ovvero la sua idoneità a determinare un esito diverso del giudizio), la sua emersione negli atti processuali e il rilievo che le parti vi avevano attribuito.

    Termini, procura e autosufficienza

    Il termine breve è di 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.). In mancanza di notifica si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). L’art. 328 c.p.c. disciplina la decorrenza in caso di morte della parte o del difensore. Il ricorso si propone con atto introduttivo sottoscritto da avvocato cassazionista (iscritto all’albo speciale) munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. L’art. 366 c.p.c. dopo la riforma Cartabia detta i requisiti di contenuto: indicazione delle parti, della sentenza impugnata, esposizione sommaria dei fatti, motivi con indicazione delle norme e degli atti su cui si fondano. La cosiddetta autosufficienza impone di trascrivere o riportare in atto i passaggi essenziali dei documenti e degli atti processuali necessari per la decisione: la Corte non può ricercarli aliunde. Il deposito avviene in via telematica entro 20 giorni dall’ultima notifica (art. 369 c.p.c.). Il difensore deve dichiarare il valore del giudizio per il calcolo del contributo unificato.

    Il procedimento e i possibili esiti

    Il controricorrente deposita l’atto di costituzione entro 20 giorni dalla notifica del ricorso (art. 370 c.p.c.). Il ricorrente principale può proporre ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 371 c.p.c.. La trattazione segue il modello camerale ordinario (art. 380-bis c.p.c.): il consigliere designato predispone una proposta di definizione, comunicata alle parti. Se le parti chiedono la decisione, la causa è discussa in udienza pubblica nei casi previsti dall’art. 375 c.p.c. – ovvero quando la questione di diritto riveste particolare rilevanza. Gli esiti possibili sono l’inammissibilità (per difetto di motivi, autosufficienza, procura), l’improcedibilità (per mancato deposito tempestivo), il rigetto, l’accoglimento. L’art. 382 c.p.c. disciplina la cassazione senza rinvio quando la Corte ritiene di poter decidere nel merito; l’art. 383 c.p.c. regola la cassazione con rinvio, in cui la causa è rimessa al giudice di rinvio per il riesame della questione. L’art. 384 c.p.c., di particolare rilievo, attribuisce alla Corte il potere di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando il ricorso è inammissibile, e di decidere nel merito la causa quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Sezioni unite e nomofilachia

    Le sezioni unite intervengono nei casi previsti dall’art. 374 c.p.c.: questioni di massima di particolare importanza, contrasti giurisprudenziali tra sezioni semplici, controversie attribuite alla loro cognizione. La pronuncia delle sezioni unite vincola le sezioni semplici, che possono solo rimettere nuovamente la questione con ordinanza motivata. Questa funzione, detta nomofilachia, mira a garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale. La Cassazione, in sede di sezioni unite, può anche enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su richiesta del Procuratore generale, anche quando la sentenza impugnata non sia ricorribile.

    Il c.d. filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c. prevede l’inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. L’art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento camerale ordinario con proposta del consigliere designato: il consigliere esamina preliminarmente il ricorso e formula una proposta di definizione (inammissibilità, manifesta infondatezza, manifesta fondatezza) comunicata alle parti, che possono insistere per la decisione. La riforma Cartabia ha potenziato questo filtro, riducendo l’arretrato e accelerando la definizione dei ricorsi seriali.

    Contributo unificato, errori e casi pratici

    Il contributo unificato per il ricorso per Cassazione è raddoppiato rispetto al primo grado: 86 euro per cause fino a 1.100 euro, 196 euro fino a 5.200 euro, 474 euro fino a 26.000 euro, 1.036 euro fino a 52.000 euro, 1.518 euro fino a 260.000 euro, 2.428 euro oltre 520.000 euro. In caso di rigetto o inammissibilità si aggiunge il raddoppio del contributo previsto dal d.P.R. 115/2002. Tizio ricorre denunciando violazione di legge ma si limita a riproporre i motivi d’appello: la Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Caio impugna lamentando “errato apprezzamento delle prove” senza identificare un fatto decisivo omesso: la Corte ricorda che il vizio motivazionale tradizionale non è più consentito dopo la riforma del 2012 e rigetta il motivo. Sempronio propone ricorso oltre il termine semestrale invocando ignoranza della pubblicazione: il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non ammette eccezioni di mero fatto. Gli errori più frequenti sono il difetto di autosufficienza, la mancata indicazione del numero di motivo, la confusione tra violazione di legge e ricostruzione del fatto, la procura speciale rilasciata in formato non conforme. La specializzazione del ricorso per Cassazione rende sostanzialmente obbligatoria l’assistenza di un avvocato cassazionista esperto.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per ricorrere in Cassazione?

    60 giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) o sei mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica (termine lungo, art. 327 c.p.c.). Il termine è perentorio e improrogabile, salva la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

    Posso ricorrere in Cassazione senza un cassazionista?

    No. Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori, con procura speciale conferita successivamente alla sentenza impugnata. La mancanza è motivo di inammissibilità.

    Posso chiedere alla Cassazione di rivedere i fatti?

    No. La Cassazione è giudice di legittimità: controlla l’applicazione della legge, non l’apprezzamento delle prove. È ammessa solo la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo (art. 360 n. 5), non la rivalutazione delle prove già esaminate.

    Cosa succede dopo la sentenza di Cassazione?

    Se la Corte cassa con rinvio, la causa torna al giudice indicato per il riesame nel rispetto del principio di diritto. Se cassa senza rinvio, la decisione è definitiva. Se rigetta o dichiara inammissibile, la sentenza impugnata passa in giudicato.

    Quanto costa un ricorso per Cassazione?

    Il contributo unificato è raddoppiato rispetto al primo grado: da 86 euro per cause fino a 1.100 euro a 2.428 euro per cause oltre 520.000 euro. In caso di rigetto o inammissibilità è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

    Effetti del giudicato e revocazione

    La sentenza della Cassazione che decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. è definitiva e passa immediatamente in giudicato. La sentenza che cassa con rinvio impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte, salvo il diritto delle parti di proporre nuove allegazioni di fatto entro i limiti consentiti. La sentenza di rigetto o di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata, che acquista l’efficacia di cosa giudicata sostanziale.

    Avverso le sentenze della Cassazione sono ammessi rimedi straordinari residuali. La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa per errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, purché il fatto non abbia costituito punto controverso. La correzione di errori materiali e la revocazione per omessa pronuncia su un motivo sono ulteriori rimedi tipizzati. Ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, è ammessa la revocazione delle sentenze della Cassazione quando le decisioni siano state pronunciate in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come accertata dalla Corte EDU con sentenza definitiva. Si tratta di un’apertura significativa al sistema convenzionale e ai principi del giusto processo.

    La riforma Cartabia e le novità procedurali

    La riforma del processo civile attuata con il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) ha modificato significativamente il giudizio di Cassazione, con l’obiettivo di ridurre l’arretrato e accelerare la definizione dei ricorsi. Le principali innovazioni riguardano la riformulazione dei requisiti di contenuto del ricorso, il rafforzamento del filtro di inammissibilità, l’introduzione di un nuovo procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente fondati o infondati, la valorizzazione della trattazione camerale con proposta del consigliere designato, la riduzione dei termini per il controricorso e per il ricorso incidentale.

    L’art. 366 c.p.c. è stato riformulato per puntualizzare i requisiti di contenuto-forma del ricorso, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla c.d. autosufficienza specifica: il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, l’indicazione separata dei singoli motivi con specifica localizzazione testuale degli atti e dei documenti richiamati, l’enunciazione delle norme violate. La specificità è valutata in relazione alla funzione di legittimità del giudizio: la Corte non può ricercare aliunde gli atti rilevanti, ma deve poter cogliere immediatamente la portata della censura.

    Il doppio binario tra rinvio pregiudiziale e ricorso ordinario costituisce un’altra novità rilevante: il giudice di merito può rimettere alla Corte una questione di diritto necessaria per la definizione del giudizio, anche prima della sentenza, qualora la questione sia nuova, di particolare difficoltà, suscettibile di porsi in molti giudizi. La pronuncia della Cassazione resa in sede di rinvio pregiudiziale vincola il giudice rimettente e dispiega effetti di indirizzo per i giudici di merito. Questo meccanismo, mutuato dall’esperienza europea, mira a prevenire la formazione di contrasti interpretativi e a rendere più efficiente la funzione nomofilattica della Corte.

    Sul versante esecutivo, va ricordato che il ricorso per Cassazione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. L’art. 373 c.p.c. consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere l’esecuzione quando dal provvedimento possa derivare grave e irreparabile danno. L’istanza va proposta con ricorso e l’ordinanza che la accoglie può essere subordinata alla prestazione di cauzione. La materia è particolarmente delicata nei giudizi a contenuto patrimoniale di rilevante valore, dove l’esecuzione anticipata potrebbe rendere impossibile la successiva restitutio in integrum in caso di accoglimento del ricorso.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti: Art. 360 c.p.c.: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso, Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso, Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite, Art. 384 c.p.c.: Enunciazione del principio di diritto e decisio. Per il quadro completo dei mezzi di impugnazione consulta il Codice di procedura civile.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Successione testamentaria: testamento, eredi e quote

    La successione testamentaria è il modo di delazione dell’eredità che si fonda sulla volontà del defunto, manifestata in un testamento redatto secondo le forme previste dal Codice Civile. Convivono nel nostro ordinamento successione testamentaria e successione legittima, con il limite invalicabile delle quote di riserva dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti). La guida ricostruisce forme di testamento, capacità, quota disponibile, accettazione dell’eredità, casi di nullità e annullabilità, con riferimento agli articoli pillar del Libro II del Codice Civile.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L'art. 587 c.c. definisce il testamento come l’atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. La delazione dell’eredità avviene per legge o per testamento (art. 457 c.c.). Il principio è temperato dal divieto di patti successori (art. 458 c.c.): nessuno può disporre della propria successione in vita con accordi vincolanti, salvo le eccezioni del patto di famiglia.

    La capacità di testare è regolata da art. 591 c.c.: non può fare testamento chi non ha compiuto la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente e chi, sebbene non interdetto, fosse, per qualsiasi causa, incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento. Le disposizioni testamentarie si distinguono in disposizioni a titolo universale (eredi) e a titolo particolare (legati) secondo art. 588 c.c.. L’acquisto dell’eredità avviene con l’accettazione, che retroagisce al momento dell’apertura della successione (art. 459 c.c.).

    Forme di testamento

    L’art. 601 c.c. distingue i testamenti ordinari (olografo, pubblico, segreto) dai testamenti speciali (in caso di malattie contagiose, pubbliche calamità, infortuni, viaggio, militari). Le tre forme ordinarie sono le più comuni nella prassi italiana.

    Il testamento olografo (art. 602 c.c.) deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La mancanza di uno solo di questi tre requisiti – autografia, data, sottoscrizione – comporta nullità o annullabilità (a seconda della carenza) ai sensi di art. 606 c.c.. È la forma più economica e diffusa, ma anche la più esposta a contestazioni grafologiche. Va depositato presso un notaio dopo la morte per la pubblicazione (art. 619 c.c.).

    Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: garantisce la massima certezza formale e probatoria. Il testamento segreto, meno usato, è scritto dal testatore (o da altri) e consegnato al notaio in busta sigillata. Eventuali vizi di volontà (violenza, dolo, errore) sono disciplinati da art. 624 c.c. e art. 625 c.c.; un testamento nullo per difetto formale può comunque produrre effetti per conversione ai sensi di art. 590 c.c., se chi vi avrebbe interesse riconosce la disposizione e ne dà esecuzione.

    Legittimari e quota disponibile

    La libertà testamentaria incontra il limite della quota di legittima, riservata per legge ai parenti più stretti del defunto: coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli. L'art. 536 c.c. individua i legittimari; art. 540 c.c. riserva al coniuge metà del patrimonio (più i diritti di abitazione sulla casa familiare); art. 542 c.c. fissa la quota dei figli in concorso col coniuge. Le quote variano in base alla composizione della famiglia: con coniuge e un figlio, ciascuno ha 1/3 di riserva (quota disponibile 1/3); con coniuge e più figli, il coniuge ha 1/4 e i figli si dividono in parti uguali metà del patrimonio.

    Il legittimario pretermesso (omesso) o leso può agire con l’azione di riduzione (art. 553 c.c., art. 554 c.c., art. 555 c.c.) entro dieci anni dall’accettazione dell’eredità da parte degli altri chiamati: si ottiene la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile e, se necessario, delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Sui beni immobili soggetti a riduzione opera la disciplina di art. 560 c.c.. È fatto divieto al testatore di apporre pesi o condizioni sulla quota legittima (art. 549 c.c.).

    Accettazione, rinuncia e impugnazione

    Aperta la successione, il chiamato può accettare o rinunciare. L’accettazione può essere espressa, mediante dichiarazione resa per atto pubblico o scrittura privata (art. 475 c.c.), o tacita, quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare (art. 474 c.c.: ad esempio, vendita di un bene ereditario). L’accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.) limita la responsabilità del chiamato ai beni ereditari e protegge il patrimonio personale dai debiti del defunto: è prescritta per minori, incapaci, eredità deferite a persone giuridiche.

    La rinuncia (art. 519 c.c.) è atto unilaterale solenne, da rendere davanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, e va annotata nel registro delle successioni. Le categorie di successibili nella successione legittima sono elencate da art. 565 c.c.: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado, Stato. Il diritto di rappresentazione (art. 468 c.c.) consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del genitore non potuto o non voluto succedere.

    Articoli chiave da consultare

    Esempi pratici e casi ricorrenti

    Tizio, vedovo con due figli, redige nel 2020 un testamento olografo con cui lascia tutto il proprio patrimonio (650.000 euro) all’amico Caio. Alla morte di Tizio, i figli sono pretermessi: spettano loro 2/3 della legittima (1/3 ciascuno = 216.666 euro). Possono agire entro dieci anni dall’accettazione di Caio per la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dell’amico. L’azione di riduzione opera prima sulle disposizioni testamentarie e, se insufficienti, sulle donazioni partendo dalle più recenti.

    Caia muore senza figli, lasciando il coniuge Sempronio e i genitori. La quota di legittima si distribuisce così: 1/2 al coniuge, 1/4 ai genitori. La quota disponibile è 1/4 e Caia può disporne liberamente per testamento. Se non ha fatto testamento, si apre la successione legittima ex art. 565: il coniuge prende 2/3, i genitori 1/3. Un terzo caso classico è la rappresentazione: muore il nonno Tizio lasciando il figlio Caio e i nipoti Sempronio e Mevio (figli di un altro figlio premorto); i nipoti subentrano in rappresentazione del padre.

    Domande frequenti

    Il testamento olografo deve essere autenticato dal notaio?

    No, il testamento olografo non richiede autentica notarile per essere valido: i requisiti sono autografia, data e sottoscrizione del testatore. Tuttavia, dopo la morte deve essere pubblicato da un notaio ai sensi dell’art. 619 c.c. Per ridurre il rischio di contestazioni grafologiche e di smarrimento, è prassi depositarlo presso un notaio in vita (fiduciario), pur senza obbligo.

    Posso diseredare un figlio per testamento?

    Non è possibile escludere completamente un legittimario, salvo i casi tassativi di indegnità a succedere (art. 463 c.c.: omicidio, calunnia grave, induzione al testamento con violenza o dolo). La sola dichiarazione di voler diseredare il figlio non basta: occorre una sentenza che accerti l’indegnità. Il testatore può però destinare al figlio solo la quota minima di legittima e l’eccedenza ad altri.

    Quanto vale la quota di legittima del coniuge?

    La riserva del coniuge varia in base alla composizione familiare: 1/2 in assenza di figli e ascendenti (art. 540 c.c.); 1/3 con un figlio; 1/4 con due o più figli; 1/2 in concorso con soli ascendenti. Al coniuge spettano in ogni caso i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.), che si aggiungono alla quota.

    Cosa succede se accetto un’eredità con molti debiti?

    L’accettazione pura e semplice comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede: i debiti ereditari diventano debiti personali, anche oltre il valore attivo dell’eredità. Per evitare questo rischio è prevista l’accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.): la responsabilità è limitata ai beni ereditari ricevuti. È sempre consigliata quando l’attivo è incerto.

    Quanto tempo ho per rinunciare all’eredità?

    Il termine ordinario è dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). La rinuncia deve essere espressa, formale, ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Se il chiamato è già nel possesso dei beni ereditari, ha tre mesi per redigere l’inventario e altri quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare.

    Risorse correlate

    Approfondisci i nodi cardine della successione testamentaria: art. 587 c.c., art. 602 c.c., art. 536 c.c., art. 540 c.c.. Per il quadro completo delle accettazioni vedi art. 475 c.c. e art. 484 c.c..

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • NASpI e nuovo lavoro: cumulo, sospensione e decurtazione

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Se durante la NASpI si trova un nuovo lavoro, le regole cambiano in base al tipo e alla durata del rapporto. Un contratto dipendente breve (fino a 6 mesi) sospende la NASpI; uno più lungo la fa decadere. Il lavoro autonomo con reddito sotto soglia permette di cumulare una quota ridotta di NASpI.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, artt. 9-10

    Tabella riepilogativa

    NASpI e nuovo lavoro – Effetti in base al tipo di rapporto
    Tipo di nuovo lavoro Effetto sulla NASpI
    Lavoro dipendente ≤ 6 mesi Sospensione: la NASpI riprende alla fine del rapporto per il periodo residuo
    Lavoro dipendente > 6 mesi (o a tempo indeterminato) Decadenza: la NASpI cessa definitivamente
    Lavoro autonomo o parasubordinato con reddito ≤ soglia annua INPS Cumulo parziale: la NASpI si riduce dell’80% del reddito eccedente il minimale
    Lavoro autonomo con reddito > soglia annua INPS Decadenza: obbligo di comunicare all’INPS entro 30 giorni
    Impresa individuale / cooperativa Possibile anticipazione in unica soluzione (art. 8); in alternativa: le stesse regole del lavoro autonomo

    Sospensione per contratti brevi

    Se durante la NASpI si instaura un rapporto di lavoro dipendente di durata non superiore a 6 mesi, la NASpI viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto. Al termine del nuovo rapporto la prestazione riprende automaticamente, senza necessità di nuova domanda, per il periodo residuo originario.

    Decadenza per contratti lunghi o a tempo indeterminato

    Se il nuovo rapporto di lavoro dipendente supera i 6 mesi o è a tempo indeterminato, la NASpI decade definitivamente. Il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio del nuovo rapporto. Non è possibile riprendere la NASpI sospesa in questi casi.

    Cumulo con lavoro autonomo sotto soglia

    Chi intraprende un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito annuo inferiore alla soglia INPS (importo aggiornato annualmente) può comunicarlo entro 30 giorni all’INPS e conservare una quota di NASpI, che viene però ridotta dell’80% della parte di reddito che eccede il minimale di riferimento. Se il reddito supera la soglia, la NASpI decade.

    Casi pratici

    Tizio – contratto a termine di 3 mesi durante la NASpI

    Tizio trova un contratto a termine di 3 mesi mentre percepisce la NASpI. La prestazione si sospende per 3 mesi; al termine del contratto riprende automaticamente per tutto il periodo residuo che gli restava.

    Caia – assunzione a tempo indeterminato

    Caia viene assunta a tempo indeterminato mentre è in NASpI: la NASpI decade immediatamente. Deve comunicarlo all’INPS. Se in futuro perderà questo nuovo lavoro involontariamente, potrà presentare una nuova domanda NASpI, contando i contributi successivi.

    Sempronio – apre partita IVA con reddito sotto soglia

    Sempronio apre la partita IVA e stima un reddito annuo sotto la soglia INPS. Comunica l’avvio entro 30 giorni: l’INPS gli eroga una NASpI ridotta. Se il reddito effettivo a fine anno supera la soglia, decade e deve restituire le rate percepite in eccesso.

    Domande frequenti

    Se trovo lavoro durante la NASpI, devo comunicarlo all'INPS?

    Sì, sempre. L’obbligo di comunicazione sussiste sia per il lavoro dipendente (entro il giorno prima dell’inizio) sia per il lavoro autonomo (entro 30 giorni dall’avvio). La mancata comunicazione può comportare recupero indebito e sanzioni.

    La NASpI sospesa si azzera durante il contratto breve?

    No. I mesi di sospensione non si consumano: il periodo residuo riprende esattamente da dove si era interrotto alla fine del contratto breve.

    Quanto dura la sospensione per lavoro dipendente breve?

    La sospensione dura per tutto il periodo del contratto, fino a un massimo di 6 mesi. Se il contratto viene prorogato oltre i 6 mesi, la NASpI decade.

    Con la partita IVA posso continuare a prendere la NASpI?

    Sì, se il reddito annuo è sotto la soglia INPS e si comunica l’avvio entro 30 giorni. La NASpI viene ridotta in proporzione al reddito percepito. Superata la soglia, decade.

    Se la NASpI decade, posso richiederne una nuova in futuro?

    Sì, ma solo se si accumulano nuovi requisiti (nuovi contributi dopo la decadenza) e si verifica una nuova disoccupazione involontaria. I contributi già utilizzati per la NASpI decaduta non si possono riusare.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

    1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Art. 7 D.Lgs. 286/1998 – Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.
  • Amministratore unico vs Consiglio di Amministrazione

    L’amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione (CdA) sono i due principali modelli di governance delle società di capitali italiane. Nelle SPA, la scelta è disciplinata da art. 2380-bis c.c. che attribuisce all’assemblea la nomina dell’organo amministrativo. Nelle SRL, l’amministrazione può essere affidata a un unico amministratore, a un consiglio collegiale o, in via residuale, a più amministratori in regime disgiunto o congiunto. La scelta non incide sul regime di responsabilità – sempre disciplinato da art. 2392 c.c. – ma cambia in modo significativo dinamiche decisionali, rapidità operativa, controllo e tutele per i soci di minoranza.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Amministratore unico Consiglio di amministrazione
    Norma di riferimento artt. 2380-bis, 2475 c.c. artt. 2380-bis, 2381, 2388 c.c.
    Composizione una sola persona fisica almeno due amministratori, in genere tre o più
    Decisioni individuali, immediate collegiali, con riunioni convocate e verbalizzate
    Delega di funzioni non applicabile ammessa entro i limiti di art. 2381 c.c.
    Responsabilità verso la società personale, ex art. 2392 c.c. solidale tra i consiglieri, salvo dissenso annotato
    Controllo da parte dei soci diretto e concentrato mediato dalle deliberazioni collegiali
    Costi di funzionamento contenuti, nessuna riunione obbligatoria maggiori: compensi multipli, riunioni periodiche
    Quando è obbligatorio scelta discrezionale, non imposta obbligatorio nelle SPA quotate e in alcuni casi nelle SPA con requisiti particolari

    Amministratore unico: funzioni e responsabilità

    L’amministratore unico è la figura monocratica che cumula in sé tutti i poteri di
    gestione e di rappresentanza della società. La sua nomina compete all’assemblea ordinaria ai sensi di
    art. 2380-bis c.c. per le SPA e di art. 2475 c.c. per le SRL, con disciplina generale dell’assemblea ordinaria contenuta
    in art. 2380 c.c.. La carica ha durata triennale rinnovabile salvo diversa previsione statutaria. L’amministratore
    unico esercita ogni potere di ordinaria e straordinaria gestione nei limiti dell’oggetto sociale, può
    conferire procure speciali, sottoscrive contratti, rappresenta la società in giudizio. Le sue decisioni sono
    immediate e non richiedono procedimento collegiale: una caratteristica decisiva nelle realtà
    imprenditoriali che richiedono rapidità. art. 2382 c.c. elenca le cause di ineleggibilità e di decadenza, mentre
    art. 2383 c.c. disciplina la nomina, la revoca e i requisiti di iscrizione al Registro delle imprese. Sono dovuti
    gli adempimenti pubblicitari conseguenti, tra cui la trascrizione nel libro dei verbali assembleari e
    l’iscrizione presso la camera di commercio entro trenta giorni.

    La responsabilità è personale e diretta. art. 2392 c.c. fissa il principio della responsabilità
    verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
    L’amministratore unico risponde anche verso i creditori sociali nei casi di art. 2394 c.c., quando il patrimonio
    sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti per atti di mala gestio. art. 2393 c.c. disciplina
    l’azione sociale di responsabilità promossa dalla società stessa, mentre art. 2393-bis c.c. prevede l’iniziativa
    della minoranza qualificata. La concentrazione del potere comporta una concentrazione del rischio:
    l’amministratore unico non può imputare scelte a un organo collegiale, né beneficiare della protezione del
    dissenso annotato in verbale. art. 2395 c.c. contempla l’azione individuale del singolo socio o terzo per il danno
    direttamente subito a causa di atti dolosi o colposi degli amministratori. È prassi diffusa che le società
    piccole e a base familiare adottino la forma monocratica, mentre le società con compagini più articolate
    optino per il CdA. art. 2385 c.c. regola la cessazione della carica per scadenza, dimissioni o morte; art. 2386 c.c. la
    sostituzione e la cooptazione, applicabile però solo al modello collegiale.

    Consiglio di amministrazione: collegialità e deleghe

    Il consiglio di amministrazione è l’organo collegiale composto da più amministratori
    nominati dall’assemblea. Il numero minimo è di due, ma nella prassi italiana il CdA è generalmente formato
    da tre o più consiglieri, anche in funzione delle esigenze di rappresentanza degli investitori o degli
    equilibri tra rami familiari. art. 2381 c.c. disciplina la struttura del CdA e ammette la delega di
    funzioni
    a un comitato esecutivo o ad amministratori delegati: con la delega, il consiglio mantiene
    funzioni di indirizzo strategico e controllo, mentre la gestione corrente è affidata agli amministratori
    delegati. La delega non può comprendere le materie indelegabili indicate dalla legge (redazione del progetto
    di bilancio, aumento di capitale delegato, fusioni e scissioni, ecc.). Le deliberazioni del CdA sono
    disciplinate da art. 2388 c.c., che fissa i quorum e le modalità di verbalizzazione. art. 2389 c.c. stabilisce le regole
    sul compenso degli amministratori.

    Le decisioni del CdA sono collegiali: occorre la convocazione, il quorum costitutivo (in
    genere la maggioranza degli amministratori), il quorum deliberativo (maggioranza dei presenti) e la
    verbalizzazione. La responsabilità verso la società è solidale, ai sensi di art. 2392 c.c.: tutti
    i consiglieri rispondono dei danni causati dall’inosservanza dei doveri. Il singolo amministratore è
    esonerato solo se prova di essere esente da colpa, di aver fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle
    adunanze e di averne dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. art. 2390 c.c.
    disciplina il divieto di concorrenza per gli amministratori; art. 2391 c.c. regola gli interessi degli
    amministratori in operazioni della società e impone obblighi di trasparenza sulle situazioni di conflitto.
    La collegialità garantisce maggior controllo e pluralità di prospettive, ma rallenta la
    formazione delle decisioni e comporta costi più elevati (compensi multipli, riunioni periodiche, verbali,
    eventuali comitati endoconsiliari). Per le SRL, art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori
    con tratti peculiari, tra cui la possibilità per il singolo socio di esercitare l’azione di responsabilità.

    Quando conviene l’amministratore unico e quando il CdA

    L’amministratore unico è la scelta naturale per società a base ristretta, dove il
    controllo della governance coincide con la proprietà o con un unico soggetto operativo. Si pensi a
    Tizio, socio unico di una SRL operativa nel settore del commercio elettronico: la
    concentrazione delle decisioni in un’unica figura consente velocità di esecuzione, snellezza
    amministrativa e azzeramento dei costi di funzionamento dell’organo collegiale. Anche nelle SRL a due o tre
    soci familiari, la nomina di un amministratore unico è frequente quando uno dei soci ha competenze gestionali
    prevalenti e gli altri restano in posizione di socio passivo. L’unicità del centro decisionale facilita la
    relazione con banche, fornitori e clienti, riducendo i tempi di approvazione di contratti, garanzie,
    investimenti.

    Il CdA è preferibile in scenari di governance pluralistica, quando coesistono più rami
    familiari, investitori esterni, soggetti di minoranza che vogliono rappresentanza nell’organo amministrativo,
    o quando la dimensione dell’impresa richiede competenze specialistiche distribuite tra più persone.
    Caia e Sempronio, fratelli soci paritari di una SRL manifatturiera che
    fattura quindici milioni di euro, scelgono un CdA di tre membri: uno dei due fratelli, l’altro fratello e un
    consigliere indipendente con competenze finanziarie. La collegialità garantisce equilibrio decisionale e
    prevenzione di conflitti, mentre la delega operativa all’amministratore delegato assicura efficienza.
    Nelle SPA quotate o regolamentate la presenza del CdA è obbligatoria. Per scelte intermedie esiste anche la
    possibilità di un sistema dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza) o monistico
    (consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione). La giurisprudenza di
    legittimità ha più volte ribadito l’importanza di un’effettiva collegialità del consiglio, non riducibile a
    una mera ratifica delle decisioni dell’amministratore delegato.

    Costi, tempi e procedura di nomina

    I costi di funzionamento sono marcatamente diversi. L’amministratore unico percepisce
    un compenso unico, deliberato dall’assemblea, con possibilità di indennità di fine mandato e benefit
    accessori. Indicativamente, per una SRL operativa di medie dimensioni, il compenso annuo lordo di
    un amministratore unico può attestarsi tra 30.000 e 80.000 euro. I costi amministrativi sono minimi: nessuna
    convocazione, nessuna verbalizzazione di consiglio. Il CdA comporta compensi multipli (uno per consigliere,
    in genere differenziati per presidente, amministratore delegato, consigliere semplice), gettoni di presenza
    per le riunioni, eventuali compensi per i comitati endoconsiliari. Per società di medie dimensioni i costi
    complessivi del CdA possono triplicare rispetto all’amministratore unico. Vanno inoltre considerati i
    costi legati alla logistica delle riunioni, alle eventuali assicurazioni di responsabilità degli
    amministratori (D&O), ai consulenti di volta in volta interpellati, alle spese di verbalizzazione e di
    custodia dei libri sociali.

    I tempi di nomina sono assimilabili: l’assemblea ordinaria, convocata con i termini
    statutari, delibera la nomina o il rinnovo. La carica viene iscritta al Registro delle imprese entro trenta
    giorni e produce effetti verso i terzi dall’iscrizione, secondo le regole di art. 2383 c.c.. La
    revoca spetta sempre all’assemblea con preavviso e indennizzo se senza giusta causa. La
    cessazione anticipata per dimissioni richiede sostituzione nei termini di legge: art. 2385 c.c. indica le modalità
    operative. Per il CdA, vige il principio del cooptamento di art. 2386 c.c.: in caso di cessazione di uno o più
    consiglieri, gli altri possono cooptare nuovi membri salvo successiva ratifica assembleare. La struttura
    monocratica non conosce cooptamento: la sostituzione richiede sempre assemblea convocata. Quando si
    verificano cause di scioglimento previste da art. 2484 c.c., l’organo amministrativo cessa nei termini di legge
    e si apre la fase di liquidazione, con conseguenze diverse a seconda della forma adottata.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra amministratore unico e CdA?

    La differenza principale è la struttura decisionale. L’amministratore unico concentra tutti i poteri in un’unica persona, prende decisioni immediate e risponde personalmente. Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale che delibera con procedimento formale, consente delega di funzioni e comporta responsabilità solidale tra i consiglieri, salvo dissenso annotato.

    Quanti membri ha un CdA?

    Il numero minimo legale è di due amministratori, ma nella prassi italiana un CdA è in genere composto da tre, cinque o sette membri, in numero dispari per evitare situazioni di parità. Nelle SPA quotate, la normativa raccomanda la presenza di consiglieri indipendenti. Lo statuto della società fissa numero minimo e massimo dei componenti.

    L’amministratore unico risponde solo per i propri atti?

    Sì, l’amministratore unico risponde personalmente verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ai sensi dell’art. 2392 c.c. Non potendo invocare un organo collegiale, non beneficia della tutela del dissenso annotato. La concentrazione del potere implica concentrazione della responsabilità.

    Si può passare da amministratore unico a CdA?

    Sì, la modifica del modello di amministrazione richiede una delibera dell’assemblea che modifichi lo statuto, oppure, dove lo statuto già prevede entrambe le opzioni, una semplice delibera assembleare di nomina del nuovo organo. La modifica va iscritta al Registro delle imprese entro trenta giorni e produce effetti dall’iscrizione.

    Un amministratore di CdA può essere escluso dalla responsabilità?

    Sì, se prova di essere esente da colpa e di aver fatto annotare immediatamente nel libro delle adunanze il proprio dissenso, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. L’art. 2392 c.c., terzo comma, disciplina questa esenzione. È quindi essenziale che il consigliere dissenziente formalizzi tempestivamente la propria posizione.

    Considerazioni finali sulla governance

    La scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione non va vista come un assetto definitivo,
    ma come un equilibrio dinamico che può modificarsi nel corso della vita della società. È frequente, ad
    esempio, che le società piccole nascano con amministratore unico e adottino il CdA in una fase successiva,
    quando l’ingresso di un investitore o l’avvio di una nuova linea di business rendono opportuno un organo
    collegiale. Allo stesso modo, una società che attraversi una fase di semplificazione o di concentrazione
    dell’azionariato può tornare alla forma monocratica. È buona prassi prevedere nello statuto un’apertura
    verso entrambe le opzioni, lasciando all’assemblea ordinaria la facoltà di scegliere il modello più
    adeguato senza dover modificare lo statuto. Anche la disciplina dei compensi e delle indennità di fine
    mandato, dei requisiti di onorabilità degli amministratori e delle eventuali coperture assicurative D&O va
    considerata fin dall’avvio della società, per evitare contenzioso futuro e per garantire una corretta
    allocazione delle responsabilità.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 76 L. 633/1941

    Art. 76 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 6 D.Lgs. 286/1998 – Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

    1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
  • Art. 5-bis D.Lgs. 286/1998 – Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

    1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro è il presupposto per l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro.
  • Art. 5 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno

    1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.