CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio
Guida al trattamento economico e normativo in caso di malattia e infortunio sul lavoro nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: comporto, integrazione contrattuale e ruolo di INPS e INAIL.
Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede un periodo di comporto di 9 mesi (consecutivi o in 12 mesi per ricadute). Il rinnovo 2025 ha introdotto l’integrazione al 100% nei primi 3 giorni per i primi 3 eventi annui. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con eventuali integrazioni contrattuali. Durante il comporto il licenziamento per malattia è vietato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola legge | Miglioramento CCNL |
|---|---|---|
| Periodo di comporto | Non determinato dalla sola legge; fissato dal CCNL | 9 mesi consecutivi o in 12 mesi per ricadute |
| Carenza (1°-3° giorno) | Non coperta da INPS (solo dal 4° giorno) | Dal rinnovo 2025: integrazione al 100% per i primi 3 giorni dei primi 3 eventi annui |
| Indennità malattia INPS | Dal 4° giorno: 50% fino al 20° giorno; 66,67% dal 21° giorno | Il CCNL prevede integrazioni a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria |
| Infortunio INAIL | 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Possibile integrazione contrattuale da verificare sul testo CCNL aggiornato |
| Sospensione periodo di prova | Non prevista dalla legge | La malattia sospende il periodo di prova per pari durata |
| Licenziamento per malattia | Vietato durante il comporto | CCNL conferma il divieto; possibile al superamento del comporto |
La distinzione tra regola di legge e miglioramento contrattuale è fondamentale: il lavoratore ha diritto a entrambi i livelli di tutela, e il CCNL non può peggiorare quanto previsto dalla legge.
Il periodo di comporto: quanto dura e come si calcola
Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato il comporto è fissato in 9 mesi per la malattia continuativa (un solo episodio ininterrotto).
In caso di ricadute (più episodi di malattia distinti), il comporto si applica quando le assenze complessive superano 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi. Il calcolo tiene conto di tutte le assenze per malattia nel periodo di riferimento, anche se distinte.
Se il lavoratore guarisce prima dello scadere del comporto, il rapporto riprende regolarmente. Se la malattia si prolunga oltre il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, corrispondendo le competenze di fine rapporto (TFR, ferie residue, ratei mensilità aggiuntive).
Trattamento economico durante la malattia
La malattia è un istituto disciplinato in primo luogo dalla legge (artt. 2110 c.c., R.D.L. 1827/1935 e successivi), con l’INPS che eroga una indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza:
- Dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 21° giorno in poi: indennità pari al 66,67% della retribuzione media giornaliera.
I primi tre giorni (c.d. carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Legno Artigianato, con l’aggiornamento del rinnovo 2025, ha introdotto un significativo miglioramento: integrazione al 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, limitatamente ai primi 3 eventi di malattia per anno solare. Questo significa che, per le prime tre malattie dell’anno, il lavoratore non subisce alcuna decurtazione nei giorni di carenza.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è garantita dall’INAIL, non dall’INPS:
- Giorno dell’infortunio: a carico del datore di lavoro (retribuzione piena).
- Dal 1° al 3° giorno successivo: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione.
- Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL al 60%.
- Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL al 75%.
Il CCNL prevede la possibilità che il datore di lavoro integri il trattamento INAIL per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante l’inabilità temporanea assoluta. Per la misura esatta dell’integrazione, che può variare in funzione degli accordi di rinnovo, si raccomanda di consultare il testo integrale del CCNL o il sindacato di categoria.
Si precisa che la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia comune è importante: per gli infortuni il periodo di assenza non si computa ai fini del comporto contrattuale, che riguarda invece le sole malattie comuni.
Obblighi di comunicazione e certificazione
In caso di malattia, il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione:
- Comunicazione immediata: il lavoratore deve avvisare il datore entro l’inizio del proprio orario di lavoro del primo giorno di assenza (di norma entro la mattinata).
- Certificato medico telematico: il medico curante deve rilasciare il certificato di malattia in via telematica al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.
- Reperibilità: durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie indicate dall’INPS (di norma 10-12 e 17-19) per eventuali visite mediche di controllo disposte dal datore o dall’INPS.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Come viene integrato il trattamento INPS durante la malattia?
Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore può licenziare il lavoratore malato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
