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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea, all'ABE e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento del Titolo VI di MiCA (abusi di mercato) entro il 30 giugno 2025.
  • La notifica deve includere le eventuali norme di diritto penale pertinenti adottate per sanzionare gli abusi di mercato sulle cripto-attività.
  • Ogni successiva modifica delle disposizioni nazionali deve essere comunicata senza indebito ritardo alle tre autorità europee.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 Reg. (UE) 2023/1114 — Dovere di informazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente titolo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 30 giugno 2025. Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA ogni successiva modifica senza indebito ritardo.

Commento

Contesto: il Titolo VI di MiCA e gli abusi di mercato su cripto-attività

L'articolo 99 chiude il Titolo VI del Regolamento MiCA, dedicato alla prevenzione e alla repressione degli abusi di mercato sulle cripto-attività. Il Titolo VI disciplina tre categorie di condotte vietate: l'insider trading (utilizzo e comunicazione illecita di informazioni privilegiate), la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Si applica alle cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma autorizzata nell'UE, nonché alle cripto-attività per le quali sia stata presentata una domanda di ammissione.

L'art. 99 ha natura procedurale e attiene agli obblighi di trasparenza e cooperazione tra gli Stati membri e le autorità europee di vigilanza nel processo di implementazione nazionale delle norme MiCA sugli abusi di mercato. Sebbene di portata sintetica, è una norma di chiusura essenziale per la tenuta del sistema: senza trasparenza sul recepimento nazionale, l'ESMA non può svolgere efficacemente il proprio ruolo di convergenza regolatoria.

Il dovere di notifica: finalità e destinatari

Il dovere di notifica serve a garantire alla Commissione, all'ABE e all'ESMA una visione completa e aggiornata del quadro sanzionatorio nazionale in materia di abusi di mercato su cripto-attività. Questo è essenziale per tre ragioni. Prima: la convergenza regolatoria, cioè verificare che tutti gli Stati membri abbiano effettivamente recepito il Titolo VI in modo completo e coerente. Seconda: la cooperazione nella vigilanza transfrontaliera, perché gli abusi di mercato su cripto-attività possono avvenire contemporaneamente su piattaforme di più giurisdizioni e l'ESMA deve poter coordinare le autorità nazionali. Terza: la valutazione dell'efficacia deterrente, cioè verificare che le sanzioni nazionali siano effettive, proporzionate e dissuasive come richiesto dal regolamento.

I tre destinatari della notifica hanno ruoli distinti. La Commissione europea monitora la corretta trasposizione del diritto UE e può avviare procedure di infrazione contro gli Stati inadempienti. L'ABE e l'ESMA raccolgono le informazioni ai fini del coordinamento della vigilanza e dell'elaborazione di orientamenti e linee guida per favorire la convergenza applicativa tra autorità nazionali.

Il contenuto della notifica: norme penali incluse

La norma specifica che la notifica deve includere «le eventuali norme di diritto penale pertinenti». Questo riflette la scelta del legislatore MiCA di non armonizzare le sanzioni penali — competenza che rimane agli Stati membri ai sensi del principio di sussidiarietà — ma di richiedere trasparenza sulle scelte sanzionatorie nazionali. In Italia, ad esempio, il recepimento della disciplina MiCA sugli abusi di mercato ha implicato la necessità di valutare se e come le norme del Testo Unico della Finanza (TUF) in materia di abusi di mercato potessero essere estese o adattate per coprire le cripto-attività, data la particolarità tecnica di questi strumenti rispetto ai valori mobiliari tradizionali.

La scelta di includere le norme penali nella notifica è coerente con la tendenza generale del diritto europeo dei mercati finanziari: la direttiva MAD II (2014/57/UE) aveva già imposto agli Stati di prevedere sanzioni penali per gli abusi di mercato sui valori mobiliari, e MiCA estende la logica di deterrenza penale — senza tuttavia armonizzarla — al settore delle cripto-attività.

L'obbligo di aggiornamento continuo e la sua portata operativa

Il secondo periodo impone di notificare «ogni successiva modifica senza indebito ritardo». Questo obbligo di aggiornamento continuo è importante in un contesto normativo in rapida evoluzione: le leggi nazionali di recepimento potrebbero essere modificate per adattarsi a nuovi sviluppi tecnici, per recepire orientamenti ESMA o per rispondere a esigenze emerse dalla prassi di vigilanza. La formula «senza indebito ritardo» lascia un margine di discrezionalità agli Stati ma impone comunque una diligenza nell'aggiornamento delle autorità europee.

Sotto il profilo operativo, la notifica degli aggiornamenti è particolarmente rilevante quando uno Stato membro adotta nuove norme penali specificamente dedicate alle cripto-attività, modifica le soglie sanzionatorie, o estende la competenza delle proprie autorità di vigilanza in materia di abusi di mercato. La mancata notifica di modifiche significative potrebbe essere interpretata come un ostacolo alla cooperazione tra autorità europee e nazionali, con possibili riflessi nelle procedure di infrazione.

Domande frequenti

Entro quando gli Stati membri dovevano notificare il recepimento del Titolo VI di MiCA?

Entro il 30 giugno 2025, come stabilito dall'art. 99. Il Titolo VI (abusi di mercato) è entrato in applicazione il 30 dicembre 2024, insieme al resto del regolamento applicabile ai CASP; gli Stati avevano quindi circa sei mesi dalla data di applicazione per adottare e notificare le norme nazionali di attuazione.

Perché la notifica deve includere anche le norme penali?

MiCA non armonizza le sanzioni penali, che restano di competenza nazionale. Tuttavia, per garantire convergenza e deterrenza efficace nell'Unione, è essenziale che la Commissione, l'ABE e l'ESMA abbiano una visione completa del quadro sanzionatorio di ciascuno Stato membro, inclusa la componente penale. Le autorità europee possono così individuare eventuali asimmetrie sanzionatorie che potrebbero incentivare arbitraggi regolamentari.

Se uno Stato membro non notifica entro il termine, quali conseguenze si producono?

Il mancato rispetto del termine di notifica costituisce una violazione del diritto UE, che può dare luogo a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'inadempimento non incide direttamente sull'applicabilità del Titolo VI di MiCA sul territorio nazionale, che è un regolamento direttamente applicabile, ma segnala un deficit di coordinamento che le autorità europee sono tenute a monitorare.

L'obbligo di notifica di cui all'art. 99 si applica anche agli atti delegati e alle linee guida nazionali di attuazione?

L'art. 99 fa riferimento alle "disposizioni legislative, regolamentari e amministrative": questa formula è ampia e comprende non solo le leggi formali di recepimento ma anche i regolamenti ministeriali, le circolari e le linee guida delle autorità di vigilanza nazionali che danno attuazione al Titolo VI. In caso di dubbio sull'ambito, la prassi consolidata suggerisce di includere nella notifica tutti gli atti normativi e pararegolatori rilevanti.

Chi è responsabile della notifica in Italia: il MEF, la Consob o la Banca d'Italia?

La responsabilità della notifica spetta allo Stato membro come soggetto di diritto internazionale; in pratica, la comunicazione formale alla Commissione viene effettuata tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE su coordinamento del MEF. Consob e Banca d'Italia, in quanto autorità competenti per la vigilanza MiCA, collaborano alla predisposizione della notifica per le parti di propria competenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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