Testo dell'articoloVigente
Art. 110 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’ESMA istituisce un registro non esaustivo delle entità che prestano servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59 o 61.
2. Il registro contiene almeno la denominazione commerciale o il sito web di un’entità non conforme e il nome dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni.
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell’ESMA in un formato leggibile meccanicamente ed è aggiornato periodicamente per tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze o di eventuali informazioni comunicate all’ESMA in merito alle entità non conformi registrate. Il registro permette l’accesso centralizzato alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi nonché dall’ABE.
4. L’ESMA aggiorna il registro per includervi informazioni su qualsiasi caso di violazione del presente regolamento indentificato di propria iniziativa a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel quale ha adottato una decisione a norma del paragrafo 6 di tale articolo nei confronti di un soggetto non conforme che presta servizi per le cripto-attività, o qualsiasi informazione relativa a soggetti che prestano servizi per le cripto-attività senza la necessaria autorizzazione o registrazione trasmessa dalle autorità di vigilanza competenti di paesi terzi.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, nei confronti dei soggetti non conformi che prestano servizi per le cripto-attività.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il registro come strumento di trasparenza e vigilanza distribuita
L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) istituisce un meccanismo di trasparenza pubblica particolarmente significativo nel quadro della vigilanza sui mercati cripto europei: il registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività senza la necessaria autorizzazione. Si tratta di un registro «negativo», nel senso che raccoglie non i soggetti autorizzati (già oggetto del registro ESMA degli emittenti e CASP ai sensi dell'art. 109), bensì i soggetti che operano abusivamente in violazione delle condizioni di accesso al mercato.
Il riferimento normativo centrale è la violazione degli artt. 59 o 61 MiCA. L'articolo 59 impone che i CASP siano previamente autorizzati da un'autorità competente dello Stato membro di stabilimento prima di iniziare a prestare i servizi elencati all'art. 3, par. 1, n. 16. L'articolo 61 disciplina il passaporto europeo dei CASP: un CASP autorizzato in uno Stato membro può operare in altri Stati dell'UE notificando l'intenzione di prestare servizi transfrontalieri. La violazione dell'art. 61 si verifica quando un CASP opera in uno Stato membro ospitante senza aver completato la procedura di notifica richiesta, oppure quando un soggetto non autorizzato si presenta come se avesse completato tale procedura.
La natura «non esaustiva» del registro
Il paragrafo 1 qualifica espressamente il registro come «non esaustivo». Questa precisazione ha importanti implicazioni pratiche: la mancanza di un'entità nel registro non equivale a una certificazione della sua conformità. L'ESMA può iscrivere nel registro solo le entità di cui ha ricevuto segnalazione dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, o che ha identificato di propria iniziativa. Un soggetto non conforme che opera in modo defilato, senza attirare l'attenzione delle autorità, potrebbe non comparire nel registro pur violando il MiCA.
Questa caratteristica del registro deve essere comunicata chiaramente agli utilizzatori: un investitore che verifica l'assenza di un exchange dal registro delle entità non conformi non ha la certezza che quell'exchange sia autorizzato; deve verificare positivamente la presenza nel registro degli emittenti e CASP autorizzati di cui all'art. 109.
Il contenuto minimo del registro e il formato leggibile meccanicamente (parr. 2-3)
Il paragrafo 2 stabilisce il contenuto minimo del registro: la denominazione commerciale o il sito web dell'entità non conforme, e il nome dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni. Si tratta di un insieme informativo volutamente essenziale, che bilancia la necessità di avvertire il pubblico con la tutela di eventuali diritti del soggetto segnalato (in particolare, il diritto alla difesa e alla reputazione).
Il paragrafo 3 impone che il registro sia accessibile sul sito web dell'ESMA in formato leggibile meccanicamente (machine-readable), cioè in un formato che permetta l'elaborazione automatica dei dati (tipicamente JSON, CSV o XML). Questo requisito consente agli operatori di mercato, ai comparatori e alle piattaforme di compliance di integrare i dati del registro nei propri sistemi di screening, verificando automaticamente se una controparte figura tra le entità non conformi. Il registro deve essere aggiornato periodicamente per riflettere eventuali cambiamenti (es. se un'entità ottiene successivamente l'autorizzazione, o se vengono trasmesse nuove informazioni dalle autorità).
Il registro centralizza le segnalazioni di tutte le autorità competenti degli Stati membri, dell'ABE e delle autorità di paesi terzi. Questa funzione aggregativa è preziosa per gli investitori che operano su piattaforme internazionali: invece di dover consultare ventisette registri nazionali, possono accedere a un punto unico informativo.
L'aggiornamento d'ufficio da parte dell'ESMA (par. 4)
Il paragrafo 4 attribuisce all'ESMA il potere di aggiornare il registro d'ufficio in due scenari distinti. Il primo scenario si verifica quando l'ESMA identifica di propria iniziativa una violazione del Regolamento, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento ESMA (Regolamento (UE) n. 1095/2010), e adotta una decisione ai sensi del par. 6 di quell'articolo nei confronti di un soggetto non conforme. L'art. 17 del Regolamento ESMA riguarda le violazioni del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali o degli enti regolamentati: quando l'ESMA constata che un'autorità competente non ha agito per impedire una violazione del MiCA, può emettere una raccomandazione e, in ultima istanza, adottare misure dirette nei confronti del soggetto non conforme.
Il secondo scenario copre le informazioni sui soggetti che prestano servizi senza autorizzazione o registrazione trasmesse dalle autorità di vigilanza di paesi terzi. Questo è particolarmente rilevante per l'ecosistema cripto, dove numerosi exchange e emittenti hanno sede in giurisdizioni extraeuropee (es. Isole Cayman, Seychelles, Malta pre-MiCA) ma si rivolgono a clienti europei. Se un'autorità di un paese terzo segnala che un soggetto opera abusivamente nei confronti di clienti UE, l'ESMA può iscriverlo nel registro.
I poteri di vigilanza ESMA nei confronti dei soggetti non conformi (par. 5)
Il paragrafo 5 introduce una previsione di particolare rilievo: nei casi di cui al paragrafo 4, l'ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all'art. 94, par. 1, MiCA, nei confronti dei soggetti non conformi. L'art. 94 conferisce alle autorità competenti una serie di poteri investigativi ampi: accesso ai locali, richiesta di informazioni e documenti, conduzione di ispezioni in loco. Il fatto che tali poteri possano essere esercitati dall'ESMA direttamente - e non mediati attraverso le autorità nazionali - riflette il ruolo rafforzato dell'ESMA nella vigilanza transfrontaliera sui mercati cripto, analogo (ma non identico) al ruolo che essa svolge direttamente nei confronti dei rating agency e delle trade repository ai sensi dei rispettivi regolamenti settoriali.
Implicazioni pratiche per gli investitori e per i CASP
Per gli investitori e i clienti di servizi cripto, l'art. 110 fornisce uno strumento di verifica preliminare: prima di affidarsi a un exchange o a un prestatore di servizi, è buona prassi verificare sia che il soggetto sia presente nel registro ESMA dei CASP autorizzati (art. 109), sia che non figuri nel registro delle entità non conformi. La verifica deve essere periodica, poiché il registro è aggiornato dinamicamente.
Per i CASP che operano regolarmente, il registro rappresenta anche uno strumento competitivo: un'entità non autorizzata che offre servizi analoghi a prezzi inferiori (in assenza dei costi di compliance) viene esposta e resa riconoscibile. Il registro contribuisce quindi a livellare il campo competitivo a favore degli operatori conformi.
Per le autorità competenti nazionali, l'art. 110 crea un obbligo di comunicazione proattiva all'ESMA: quando identificano un soggetto che presta servizi senza autorizzazione, devono trasmettere le informazioni per l'iscrizione nel registro, contribuendo alla completezza del quadro informativo europeo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il registro ESMA ex art. 109 e quello ex art. 110 MiCA?
Il registro ex art. 109 è il registro positivo dei CASP autorizzati e degli emittenti registrati: contiene i soggetti conformi. Il registro ex art. 110 è il registro negativo delle entità non conformi: contiene i soggetti identificati come operanti abusivamente in violazione degli artt. 59 o 61. L'assenza dal registro negativo non certifica la conformità; occorre verificare la presenza nel registro positivo.
Come viene aggiornato il registro delle entità non conformi?
Il registro è aggiornato periodicamente dall'ESMA in base alle segnalazioni delle autorità competenti degli Stati membri, dell'ABE e delle autorità di paesi terzi (par. 3). L'ESMA può aggiornarlo anche d'ufficio quando identifica violazioni di propria iniziativa (par. 4). Il formato leggibile meccanicamente consente integrazioni automatizzate nei sistemi di compliance degli operatori.
Un soggetto iscritto nel registro delle entità non conformi può continuare a operare?
L'iscrizione nel registro non comporta automaticamente la cessazione dell'operatività, ma costituisce un presupposto per l'adozione di misure di vigilanza da parte dell'autorità competente o dell'ESMA (par. 5). Le autorità possono ingiungere la cessazione dell'attività ai sensi degli artt. 94 e 111 ss. MiCA.
L'ESMA può esercitare poteri di vigilanza diretta sui soggetti non conformi?
Sì, ma solo nei casi di cui al par. 4 (violazioni identificate d'ufficio o segnalate da autorità di paesi terzi). In questi casi, l'ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e indagine di cui all'art. 94, par. 1, inclusi l'accesso ai locali e la richiesta di documenti.
Come può un investitore verificare se un exchange è autorizzato?
L'investitore deve verificare positivamente che il soggetto sia iscritto nel registro ESMA dei CASP autorizzati (art. 109), consultabile sul sito ESMA. Può poi verificare anche il registro delle entità non conformi (art. 110) come controllo aggiuntivo. In Italia, può anche consultare il registro tenuto dall'OAM per il regime transitorio pre-MiCA.