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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti in occasione del matrimonio civile o religioso: la legge prevede un minimo di 15 giorni retribuiti, ma la durata e le condizioni sono disciplinate dai CCNL, che quasi sempre confermano i 15 giorni con retribuzione a carico dell'INPS (Cassa Assegni Familiari). Il congedo va richiesto al datore con adeguato preavviso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Il congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti in occasione del matrimonio civile o religioso: la legge prevede un minimo di 15 giorni retribuiti, ma la durata e le condizioni sono disciplinate dai CCNL, che quasi sempre confermano i 15 giorni con retribuzione a carico dell’INPS (Cassa Assegni Familiari). Il congedo va richiesto al datore con adeguato preavviso.

Riferimento normativo

R.D.L. 1334/1937; contrattazione collettiva

Tabella riepilogativa

Congedo matrimoniale — caratteristiche generali
Aspetto Regola di base Note CCNL
Durata minima 15 giorni di calendario Alcuni CCNL estendono a 15 giorni lavorativi
Retribuzione A carico INPS tramite Cassa AF Alcuni CCNL integrano fino alla retribuzione piena
Decorrenza Data del matrimonio (civile o religioso) Può partire il giorno prima per prassi
Documentazione Estratto/certificato di matrimonio entro 60 giorni Da consegnare al datore dopo le nozze
Applicazione a unioni civili Sì (D.Lgs. 5/2016) Stessa disciplina del matrimonio

Chi ne ha diritto e per quanto

Il diritto al congedo matrimoniale spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato in occasione del matrimonio civile, religioso con effetti civili, o dell’unione civile (equiparata dal D.Lgs. 5/2016). La durata minima di legge è 15 giorni di calendario (non lavorativi): il CCNL può prevedere una durata superiore o computare i soli giorni lavorativi, con esito spesso più favorevole.

Chi paga e come

L’indennità è erogata dall’INPS tramite la Cassa Assegni Familiari: il datore anticipa la somma in busta paga e poi la recupera dall’INPS. L’importo corrisponde alla retribuzione globale di fatto; alcuni CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore per raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria se l’indennizzo INPS fosse inferiore.

Come si richiede

Il lavoratore deve comunicare la data delle nozze al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL (di solito 5-10 giorni prima). Dopo le nozze deve consegnare il certificato di matrimonio entro il termine fissato dal contratto (generalmente 60 giorni). Il congedo non può essere negato né posticipato per esigenze aziendali.

Casi pratici

Tizio — matrimonio di sabato

Tizio si sposa sabato: i 15 giorni decorrono dal giorno delle nozze includendo domeniche e festivi. Il CCNL di Tizio (Commercio) computa 15 giorni di calendario, quindi rientra al lavoro il sabato successivo dopo due settimane.

Caia — unione civile

Caia contrae un’unione civile: per effetto del D.Lgs. 5/2016 ha diritto allo stesso congedo matrimoniale del matrimonio, stesso importo, stessa procedura.

Sempronio — datore che tenta di posticipare

Il datore di Sempronio chiede di spostare il congedo per impegni aziendali. Non può farlo: il congedo decorre dalla data del matrimonio e non è posticipabile per esigenze produttive.

Domande frequenti

Il congedo matrimoniale vale anche per le unioni civili?

Sì. Il D.Lgs. 5/2016 ha esteso il congedo matrimoniale alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con identica disciplina.

I 15 giorni sono lavorativi o di calendario?

Per legge sono giorni di calendario (inclusi sabato, domenica e festivi). Il CCNL può prevedere 15 giorni lavorativi, risultato spesso più favorevole.

Il congedo matrimoniale si accumula con le ferie?

No, sono istituti distinti. Il lavoratore può tuttavia aggiungere ferie al congedo matrimoniale per prolungare il periodo di assenza, previo accordo col datore.

Cosa succede se il matrimonio viene annullato?

Se l’annullamento avviene dopo la fruizione del congedo, il lavoratore mantiene il diritto alle somme già percepite; non vi è obbligo di restituzione.

Il lavoratore in prova ha diritto al congedo matrimoniale?

In linea di principio sì, poiché la legge non esclude esplicitamente il periodo di prova. È opportuno verificare le previsioni del CCNL applicato.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il congedo matrimoniale vale anche per le unioni civili?

Sì. Il D.Lgs. 5/2016 ha esteso il congedo matrimoniale alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con identica disciplina.

I 15 giorni sono lavorativi o di calendario?

Per legge sono giorni di calendario (inclusi sabato, domenica e festivi). Il CCNL può prevedere 15 giorni lavorativi, risultato spesso più favorevole.

Il congedo matrimoniale si accumula con le ferie?

No, sono istituti distinti. Il lavoratore può tuttavia aggiungere ferie al congedo matrimoniale per prolungare il periodo di assenza, previo accordo col datore.

Cosa succede se il matrimonio viene annullato?

Se l'annullamento avviene dopo la fruizione del congedo, il lavoratore mantiene il diritto alle somme già percepite; non vi è obbligo di restituzione.

Il lavoratore in prova ha diritto al congedo matrimoniale?

In linea di principio sì, poiché la legge non esclude esplicitamente il periodo di prova. È opportuno verificare le previsioni del CCNL applicato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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