Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 58 T.U. Espropriazione – Abrogazione di norme

    Art. 58 T.U. Espropriazione – Abrogazione di norme

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1 e dall’articolo 57-bis:

    1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 6) l’articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8) l’articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l’articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l’articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306; 12) l’articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l’articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l’articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 17) l’articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall’articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 21) l’articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l’articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89; 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 28) l’articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264; 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407; 32) l’articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l’articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 34) l’articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l’articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36) l’articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776; 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205; 48) l’articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall’articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall’articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall’articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall’articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467; 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686; 55) l’articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 56) l’articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981; 57) l’articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355; 58) l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180; 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l’espropriazione; 60) l’articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 61) l’articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione; 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione; 63) l’articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154; 64) l’articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65) l’articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 67) l’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482; 69) l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70) l’articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408; 71) l’articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225; 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 73) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841; 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528; 76) l’articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 77) l’articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166; 78) l’articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 79) l’articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l’articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645; 81) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 82) l’articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463; 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 84) l’articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528; 85) l’articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441; 87) l’articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 88) l’articolo 2 del d.P.R. 25 febbraio 1965, n. 138; 89) l’articolo 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; 90) l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104; 92) l’articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641 ; 93) gli articoli 29 e 147 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523; 94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391; 96) l’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 97) l’articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; 98) l’articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 100) l’articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291; 101) l’articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13; 102) il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; 103) l’articolo 185 del testo unico approvato col d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 104) l’articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94; 105) l’articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106) l’articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 107) l’articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; 110) l’articolo 11 del d.P.R. 15 agosto 1978, n. 988: 111) il d.P.R. 11 maggio 1979, n. 468; 112) l’articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 114) l’articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; 115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58; 116) l’articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell’articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio; 117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l’articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 123) l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42; 124) l’articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l’articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n.119; 126) l’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 127) l’articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l’articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio; 130) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 131) l’articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 132) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 133) l’articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 135) l’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 137) l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 138) l’articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 139) l’articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 140) l’articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l’articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell’articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 30 e il comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all’esproprio all’occupazione d’urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione d’urgenza.

  • Art. 29 D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare

    1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori; c) figli maggiorenni a carico se non possono provvedere alle proprie esigenze; d) genitori a carico.
  • Art. 28 D.Lgs. 286/1998 – Diritto all’unità familiare

    1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
  • Art. 27-quater D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della carta blu UE

    1. Allo straniero in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da una autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, e di una qualifica professionale superiore attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia, è rilasciata, fuori dalle quote di cui all’articolo 3, comma 4, la “Carta blu UE”.
  • Art. 27 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso per lavoro in casi particolari

    1. Sono disciplinati dal presente articolo i casi particolari di ingresso per lavoro al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4.
  • Art. 26 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

    1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo è consentito allo straniero non appartenente all’Unione europea che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie.
  • Art. 25 D.Lgs. 286/1998 – Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

    1. Ai lavoratori stagionali si applica l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’assicurazione di maternità.
  • Art. 24 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro stagionale

    1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero deve presentare richiesta nominativa di nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione.
  • Art. 23 D.Lgs. 286/1998 – Titoli di prelazione

    1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere realizzati nei paesi di origine, sulla base delle intese con questi ultimi, programmi di istruzione e di formazione professionale per cittadini stranieri.
  • Art. 22 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

    1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 5, ovvero della provincia in cui ha la sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.
  • SNC vs SAS: responsabilita soci e amministrazione

    La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono le due principali forme di società di persone disciplinate dal codice civile. Entrambe operano sotto una ragione sociale, sono prive di personalità giuridica autonoma e prevedono soci che rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali. La differenza nodale riguarda la responsabilità patrimoniale: nella SNC tutti i soci rispondono illimitatamente, nella SAS esistono due categorie distinte – accomandatari illimitatamente responsabili e accomandanti che rispondono nei limiti della quota. Il regime amministrativo e la possibilità di ingresso nella gestione divergono di conseguenza.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo SNC SAS
    Norma di riferimento artt. 2291-2312 c.c. artt. 2313-2324 c.c.
    Categorie di soci una sola categoria, tutti illimitatamente responsabili accomandatari (illimitati) e accomandanti (limitati)
    Responsabilità per le obbligazioni illimitata, solidale e sussidiaria di tutti i soci illimitata per gli accomandatari, limitata alla quota per gli accomandanti
    Amministrazione spetta a tutti i soci salvo diversa pattuizione riservata in via esclusiva agli accomandatari
    Capitale minimo nessun minimo legale nessun minimo legale
    Ragione sociale nome di uno o più soci con indicazione del rapporto societario nome di almeno un accomandatario con indicazione “in accomandita semplice”
    Quote dell’accomandante non applicabile cedibili a terzi solo con consenso unanime degli altri soci, salvo diversa pattuizione
    Atto costitutivo scrittura privata autenticata o atto pubblico scrittura privata autenticata o atto pubblico

    SNC: caratteristiche e disciplina

    La società in nome collettivo è disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del codice
    civile. art. 2291 c.c. fissa il tratto distintivo: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
    obbligazioni sociali, e il patto contrario non ha effetto verso i terzi. La responsabilità è sussidiaria: ai
    sensi di art. 2304 c.c. il creditore sociale deve prima escutere il patrimonio della società e solo in caso di
    incapienza può aggredire i patrimoni personali dei soci, sempre nei limiti della partecipazione e con
    beneficio di previa escussione del patrimonio sociale. La ragione sociale deve indicare il nome di uno o più
    soci con l’aggiunta dell’indicazione del rapporto sociale (ad esempio “Rossi e Bianchi snc”). L’atto
    costitutivo, indicato in art. 2295 c.c., deve contenere generalità dei soci, ragione sociale, oggetto, capitale
    conferito, criteri di ripartizione di utili e perdite, durata, regime di amministrazione. art. 2306 c.c.
    disciplina i casi e gli effetti dell’esclusione del socio.

    L’amministrazione, regolata dagli articoli art. 2292 c.c., art. 2293 c.c. e art. 2294 c.c., spetta a tutti i
    soci, in regime disgiunto o congiunto a seconda di quanto previsto in statuto. Ogni socio amministratore può
    compiere atti di ordinaria amministrazione senza consultare gli altri, salvo opposizione di un altro socio.
    Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto il consenso unanime, salvo diversa pattuizione
    statutaria. La SNC ha autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è separato da quello
    personale dei soci, ma la separazione si infrange in caso di insufficienza patrimoniale. L’iscrizione al
    Registro delle imprese è costitutiva ai fini della pubblicità legale e dell’opponibilità ai terzi; in
    assenza di iscrizione la società è considerata irregolare e si applicano le norme della società semplice,
    con conseguente responsabilità diretta dei soci anche per gli atti di ordinaria amministrazione. Si applica
    per estensione la disciplina della società semplice prevista da art. 2247 c.c., in quanto compatibile.

    SAS: caratteristiche e disciplina

    La società in accomandita semplice è disciplinata da art. 2313 c.c. e seguenti. La sua
    caratteristica peculiare è la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari,
    che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che
    rispondono nei limiti della quota conferita. La ragione sociale, ai sensi di art. 2318 c.c., deve essere costituita
    dal nome di almeno uno degli accomandatari con l’aggiunta della menzione “società in accomandita semplice”.
    Se un accomandante consente che il proprio nome compaia nella ragione sociale, perde il beneficio della
    responsabilità limitata e risponde illimitatamente come accomandatario, secondo una regola di apparenza
    giuridica volta a tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società.

    L’amministrazione spetta in via esclusiva agli accomandatari: art. 2320 c.c. pone il
    cosiddetto divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione. Il socio accomandante
    che compia atti di amministrazione, anche in virtù di procura, perde la limitazione di responsabilità e può
    essere escluso dalla società. Agli accomandanti è comunque consentito prestare la propria opera sotto la
    direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di
    ispezione e sorveglianza. La cessione delle quote di accomandante richiede il consenso unanime degli altri
    soci, salvo che lo statuto non preveda diversamente. La cessione delle quote di accomandatario richiede in
    ogni caso il consenso unanime, dato il legame personale con la gestione e con la responsabilità illimitata.
    Si applica in quanto compatibile la disciplina della SNC, comprese le regole sull’amministrazione, sulla
    distribuzione degli utili, sullo scioglimento del rapporto sociale per singolo socio e sulle cause di
    scioglimento della società.

    Quando conviene SNC e quando conviene SAS

    La SNC è la forma adeguata quando tutti i soci intendono partecipare attivamente alla gestione
    e accettano la responsabilità illimitata come prezzo della piena autonomia decisionale. Si pensi a
    Tizio e Caio, due artigiani che decidono di unire le forze in un’attività di
    falegnameria: condividono la gestione quotidiana, le decisioni strategiche, gli investimenti. La SNC consente
    loro di operare in modo paritario e flessibile, senza distinzioni di ruolo. La responsabilità illimitata, in
    questo scenario, è coerente con il pieno coinvolgimento di entrambi. Anche dal punto di vista
    amministrativo, la SNC offre semplicità: non occorre distinguere ruoli, non vi è il rischio di immistione
    sanzionata, non occorre verbalizzare separatamente le decisioni dei soci che amministrano. L’unità di
    ruoli e responsabilità rende la SNC un modello adeguato per piccole imprese a base familiare o di amicizia,
    purché i soci abbiano fiducia reciproca e siano consapevoli del rischio personale.

    La SAS è invece preferibile quando esiste una distinzione netta tra chi gestisce e
    chi apporta capitale. Sempronio ha un’idea imprenditoriale e
    competenze gestionali ma manca di capitale; un familiare o un investitore vuole apportare denaro senza
    coinvolgersi nella gestione e senza esporsi a responsabilità illimitata. La SAS risolve il problema:
    Sempronio assume il ruolo di accomandatario, gestisce e risponde illimitatamente; il finanziatore entra come
    accomandante, conferisce capitale e risponde solo per la quota. La SAS è anche utilizzata in passato per
    ragioni di pianificazione successoria, anche se oggi l’uso societario predominante in ottica patrimoniale è
    quello della SRL. Va sottolineato un rischio operativo: il divieto di immistione
    dell’accomandante è interpretato con rigore dalla giurisprudenza di legittimità, e basta un’attività
    gestoria continuativa – anche di fatto – perché la responsabilità limitata venga meno. Per questo, in
    contesti familiari dove tutti i soci tendono a partecipare alle decisioni operative, la SAS può rivelarsi
    una forma fragile, e la scelta ricade più spesso sulla SNC o sulla SRL.

    Costi, tempi e procedura

    SNC e SAS condividono lo stesso impianto procedurale di costituzione. L’atto costitutivo richiede la
    forma della scrittura privata autenticata da notaio o dell’atto pubblico. I costi notarili
    sono mediamente inferiori rispetto a quelli della SRL: indicativamente 800-1.500 euro per la sola
    autenticazione. Sono dovuti l’imposta di registro (200 euro fissi), l’imposta di bollo (156 euro), i diritti
    di segreteria della camera di commercio (circa 90 euro) e la tassa di concessione governativa per la
    vidimazione dei libri (310 euro). L’iscrizione al Registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale
    costitutiva: in sua assenza la società si considera irregolare, con conseguenze rilevanti sulla
    responsabilità dei soci. La tenuta della contabilità segue le regole della contabilità semplificata per
    imprese individuali e società di persone sotto soglia, oppure quella ordinaria per soggetti più strutturati.

    Sotto il profilo fiscale, SNC e SAS sono trattate in modo identico: il reddito è
    imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini
    IRPEF in capo a ciascuno di essi, indipendentemente dalla percezione effettiva. Sono soggette a IRAP. Non
    hanno autonoma soggettività ai fini IRES. Il regime di trasparenza fiscale è il tratto comune che le
    distingue dalle società di capitali. La scelta tra SNC e SAS, dunque, non dipende dal carico fiscale ma
    dalla struttura della responsabilità e della governance. Va segnalato che, ai fini previdenziali, i soci
    che lavorano nell’impresa sono iscritti alla gestione speciale INPS (artigiani o commercianti) e versano i
    contributi minimi. Sotto il profilo delle agevolazioni, le società di persone non possono accedere ad alcuni
    benefici riservati alle società di capitali, come la patent box; di contro, beneficiano della maggiore
    semplicità contabile e della possibilità di compensare immediatamente perdite con redditi di altra fonte
    in capo ai soci.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SNC e SAS?

    La differenza principale riguarda la responsabilità dei soci. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; nella SAS esistono accomandatari, illimitatamente responsabili e gestori, e accomandanti, che rispondono solo nei limiti della quota conferita ma non possono compiere atti di amministrazione.

    Un accomandante può lavorare per la SAS?

    L’accomandante può prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori, dare pareri, autorizzare singole operazioni e svolgere ispezioni. Non può però compiere atti di amministrazione esterna né rappresentare la società. La violazione del divieto comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata.

    Si può trasformare una SNC in SAS?

    Sì, la trasformazione è ammessa con delibera unanime dei soci e modifica dell’atto costitutivo. Occorre definire chi assume il ruolo di accomandatario e chi di accomandante, riformulare la ragione sociale e iscrivere la modifica nel Registro delle imprese. La procedura è analoga a quella di una modifica statutaria ordinaria.

    SNC e SAS hanno un capitale minimo?

    No. Per nessuna delle due forme è previsto un capitale sociale minimo legale. Il capitale è liberamente determinato dai soci nell’atto costitutivo, in funzione delle esigenze dell’attività. Questo è uno dei vantaggi delle società di persone rispetto alle società di capitali, che impongono soglie minime di conferimento.

    Come sono tassate SNC e SAS?

    Entrambe sono soggette al regime di trasparenza fiscale: il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini IRPEF in capo a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Sono inoltre soggette a IRAP. Non scontano l’IRES.

    Nota conclusiva su SNC e SAS

    La scelta tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice non incide soltanto sul piano
    giuridico-formale, ma ha riflessi pratici sulla quotidianità dell’impresa. Nella SNC la circolazione delle
    informazioni tra i soci è agevolata dalla pariteticità dei ruoli, e ogni socio amministratore può avere
    piena visibilità sulla situazione contabile, sui rapporti con i fornitori e sulle relazioni con il personale.
    Nella SAS, invece, gli accomandanti sono tenuti a un atteggiamento di prudenza: ogni iniziativa che possa
    essere qualificata come immistione nella gestione mette a rischio il beneficio della responsabilità limitata.
    Per questo motivo, lo statuto di una SAS dovrebbe disciplinare in modo puntuale i diritti di informazione,
    di ispezione e di parere degli accomandanti, evitando formulazioni ambigue che possano generare contenzioso.
    Sotto il profilo successorio, infine, la trasmissibilità della quota di accomandante è soggetta a vincoli
    specifici e va valutata in modo coordinato con eventuali patti di famiglia o disposizioni testamentarie.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 20-bis D.Lgs. 286/1998 – Misure di protezione temporanea

    1. Lo straniero proveniente da un Paese non appartenente all’Unione europea può richiedere una protezione temporanea per gravi calamità che non consentano il rientro in condizioni di sicurezza.
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