← Torna a Codice del turismo
Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'organizzatore e' responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, anche se prestati da terzi fornitori, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
  • Il viaggiatore deve segnalare tempestivamente all'organizzatore i difetti di conformita' rilevati durante il viaggio per consentire la rimediazione.
  • Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto entro un termine ragionevole, il viaggiatore può ovviarvi personalmente e richiedere il rimborso delle spese necessarie e documentate.
  • In caso di inadempimento di non scarsa importanza non rimediato, il viaggiatore può risolvere il contratto senza spese e pretendere il rientro a carico dell'organizzatore.
  • Per l'impossibilita' sopravvenuta di fornire parte sostanziale dei servizi, l'organizzatore offre soluzioni alternative adeguate o riconosce una riduzione del prezzo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’ articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’ articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchè l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. articolo precedente articolo successivo

Commento

La responsabilita' dell'organizzatore come responsabilita' da fatto dei terzi

L'articolo 42 del Codice del turismo e' il nucleo della tutela del viaggiatore durante l'esecuzione del pacchetto. Il comma 1 stabilisce il principio fondamentale: l'organizzatore risponde dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati da lui direttamente, dai propri ausiliari o preposti, da terzi di cui si avvale, o da altri fornitori. Il richiamo all'articolo 1228 del codice civile — che sancisce la responsabilita' del debitore per l'inadempimento dei soggetti della cui opera si avvale — consolida questa responsabilita' su base oggettiva: l'organizzatore non può sottrarsi adducendo la colpa del singolo fornitore (compagnia aerea, hotel, operatore locale). Il viaggiatore ha un unico interlocutore responsabile, anche quando il difetto origina nella catena dei subappaltatori.

L'obbligo di segnalazione del viaggiatore

Il comma 2 introduce un corrispondente obbligo di diligenza a carico del viaggiatore, fondato sugli articoli 1175 e 1375 del codice civile che impongono correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il viaggiatore deve informare l'organizzatore — direttamente o tramite il venditore — tempestivamente, tenuto conto delle circostanze, di eventuali difetti di conformita' rilevati durante l'esecuzione. Questa segnalazione ha una duplice funzione: da un lato consente all'organizzatore di intervenire e rimediare; dall'altro costituisce il punto di partenza per il decorso del termine ragionevole entro cui l'organizzatore deve agire, con le conseguenze previste dai commi successivi.

L'obbligo di rimediazione e il rimedio autonomo del viaggiatore

Il comma 3 stabilisce che se un servizio non e' eseguito come pattuito, l'organizzatore deve porre rimedio al difetto, salvo che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso in relazione all'entita' del difetto e al valore dei servizi interessati. Il comma 4 completa il quadro: se l'organizzatore non rimedia entro il termine ragionevole indicato dal viaggiatore nella contestazione, il viaggiatore può ovviarvi in autonomia e richiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate. Quando l'organizzatore rifiuta esplicitamente di rimediare o quando e' necessario ovviarvi immediatamente — si pensi a un'emergenza medica o a un guasto che rende l'alloggio inabitabile — il viaggiatore non e' nemmeno tenuto a fissare un termine preventivo.

La risoluzione del contratto per inadempimento grave

Il comma 5 prevede il rimedio più incisivo: se il difetto di conformita' costituisce un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile — vale a dire un inadempimento grave che incide sull'interesse del viaggiatore all'intera prestazione — e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro il termine ragionevole contestato, il viaggiatore può risolvere di diritto il contratto con effetto immediato, senza dover corrispondere spese, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 43. In caso di risoluzione, se il pacchetto prevedeva il trasporto, l'organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con un mezzo equivalente, senza ritardo e senza costi aggiuntivi.

I costi di alloggio in caso di impossibilita' di rientro

I commi 6 e 7 affrontano l'ipotesi in cui il rientro del viaggiatore non possa essere assicurato. In questo caso l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore (o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa europea sui diritti dei passeggeri). La limitazione delle tre notti non si applica tuttavia alle persone a mobilita' ridotta e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone con esigenze mediche speciali, purche' queste condizioni siano state comunicate all'organizzatore almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto.

L'impossibilita' sopravvenuta e le soluzioni alternative

Il comma 8 regola la diversa ipotesi in cui l'impossibilita' di eseguire parte sostanziale dei servizi maturi durante l'esecuzione del pacchetto per cause non imputabili all'organizzatore. In tal caso quest'ultimo e' tenuto a offrire soluzioni alternative adeguate, di qualita' ove possibile equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, incluso il caso in cui il rientro non possa avvenire come concordato. Se le soluzioni alternative comportano un pacchetto di qualita' inferiore rispetto all'originale, l'organizzatore deve concedere una riduzione del prezzo adeguata. I commi 9 e 10 completano il quadro: il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative solo se non sono comparabili a quanto convenuto o se la riduzione offerta e' inadeguata; in caso di rifiuto legittimo o di impossibilita' di offrire alternative, si riconosce la riduzione del prezzo e, in caso di inadempimento dell'obbligo di offerta, si applica la risoluzione prevista dal comma 5.

Casi pratici

Caso 1: Hotel con camere non conformi alla categoria prenotata

Tizio arriva in vacanza e trova camere in stato di degrado, prive di aria condizionata funzionante e con vista sul retro invece che sul mare come promesso nel catalogo. Segnala immediatamente il difetto all'organizzatore tramite la rappresentanza locale. L'organizzatore non interviene entro le ventiquattr'ore. Tizio provvede autonomamente a prenotare una camera in un hotel equivalente, conserva le ricevute e richiede il rimborso delle spese necessarie e documentate ai sensi del comma 4.

Caso 2: Volo di rientro cancellato per sciopero

Caio si trova a Barcellona con un pacchetto all-inclusive. La compagnia aerea cancella il volo di rientro per uno sciopero del personale. L'organizzatore Beta Tour e' responsabile del rientro ai sensi del comma 5 e deve provvedere, senza costi aggiuntivi per Caio, a un volo sostitutivo equivalente. In attesa del nuovo volo, copre anche i costi dell'alloggio nel limite di tre notti, salvo limiti più favorevoli previsti dai regolamenti europei sui diritti dei passeggeri.

Caso 3: Escursione non effettuata per chiusura del sito

Sempronio ha acquistato un pacchetto che include la visita a un sito archeologico. All'arrivo risulta che il sito e' chiuso al pubblico per lavori di restauro e nessuna alternativa equivalente viene offerta. Sempronio contesta il difetto di conformita' e, non ricevendo rimediazione entro il termine ragionevole indicato, chiede la riduzione del prezzo proporzionata al valore dell'escursione mancata, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 43.

Domande frequenti

Se l'hotel non rispetta quanto promesso nel catalogo, chi e' responsabile?

L'organizzatore del pacchetto e' sempre responsabile, anche se l'hotel e' gestito da un fornitore terzo. Il comma 1 dell'articolo 42 stabilisce chiaramente questa responsabilita' oggettiva per il fatto dei terzi di cui l'organizzatore si avvale. Il viaggiatore deve quindi rivolgersi all'organizzatore o al suo rappresentante locale per ottenere rimediazione.

Devo avvisare subito l'operatore se qualcosa non va durante il viaggio?

Si', il comma 2 lo prevede espressamente come obbligo di buona fede. La segnalazione tempestiva e' necessaria per consentire all'organizzatore di intervenire e per attivare il meccanismo di rimediazione. Un ritardo nella segnalazione potrebbe indebolire la posizione del viaggiatore in caso di successiva richiesta di rimborso o risarcimento.

Posso risolvermi il problema da solo e chiedere il rimborso?

Si', ma solo dopo aver contestato il difetto e aver fissato un termine ragionevole per la rimediazione rimasto inadempiuto, salvo i casi urgenti in cui non e' possibile attendere. Le spese rimborsabili devono essere necessarie, ragionevoli e documentate con ricevute.

In quanti giorni l'organizzatore deve trovarmi un alloggio alternativo se il volo di rientro salta?

L'organizzatore copre i costi di alloggio per un massimo di tre notti, salvo che la normativa europea sui diritti dei passeggeri preveda un periodo piu' lungo. Per le persone vulnerabili (disabili, donne in gravidanza, minori non accompagnati, chi ha esigenze mediche speciali) la limitazione delle tre notti non si applica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.