← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di risoluzione del contratto di lavoro aeronautico, la retribuzione a tempo è dovuta fino al giorno in cui la risoluzione si perfeziona.
  • Il principio tutela il lavoratore garantendo il pagamento integrale della retribuzione maturata fino all'effettiva cessazione del rapporto.
  • La norma si applica tanto alla risoluzione per volontà dell'esercente quanto a quella su richiesta del lavoratore, ad esempio in caso di cambio di esercente ex art. 917.
  • I diritti derivanti dalla cessazione del rapporto sono distinti dalla retribuzione ordinaria e regolati da disposizioni specifiche del codice.
  • La disposizione va letta in raccordo con gli artt. 919-923, che disciplinano le indennità integrative dovute al lavoratore nelle varie ipotesi di risoluzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 918 Codice della Navigazione — Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Commento

Ratio e collocazione normativa

L'art. 918 del Codice della navigazione stabilisce il criterio di calcolo della retribuzione spettante al lavoratore aeronautico nel momento in cui il contratto si risolve. La norma si colloca nel filone delle disposizioni che regolano le conseguenze economiche della cessazione del rapporto, affiancandosi agli artt. 919-923 i quali disciplinano invece le indennità di fine rapporto e di preavviso. L'articolo in commento delimita il perimetro della retribuzione 'ordinaria', distinguendola dai diritti speciali riconosciuti al lavoratore per effetto della sola risoluzione del vincolo contrattuale.

La ratio della disposizione è di immediata percezione: impedire che la risoluzione del contratto, qualunque ne sia la causa, privi retroattivamente il lavoratore della retribuzione già maturata per le prestazioni effettivamente rese. Si tratta dell'applicazione, nell'ambito della navigazione aerea, del principio generale di irripetibilità della retribuzione maturata, già insito nell'ordinamento lavoristico comune.

La retribuzione a tempo come parametro di riferimento

Il testo dell'articolo menziona espressamente la retribuzione 'stabilita a tempo', indicando che il criterio temporale è il metro di commisurazione privilegiato nel lavoro aeronautico. Il contratto di lavoro del personale navigante è tradizionalmente strutturato su base temporale (mensile o giornaliera), eventualmente integrata da indennità di volo, premi di produzione e altri emolumenti fissi o variabili.

Quando la retribuzione è determinata a tempo, il diritto del lavoratore si cristallizza al giorno della risoluzione: fino a quel giorno nulla è dovuto in meno, oltre quel giorno nulla è dovuto in più a titolo di retribuzione ordinaria. La precisazione 'se stabilita a tempo' lascia aperta la questione per le forme di retribuzione non strettamente temporali; in tali casi si applicheranno i principi generali del rapporto di lavoro e le eventuali norme corporative o contrattuali applicabili.

Il dies ad quem della retribuzione

Il riferimento al 'giorno della risoluzione' come termine finale del diritto retributivo impone di identificare con precisione tale momento. Non sempre la risoluzione si perfeziona istantaneamente: se il contratto è risolto con preavviso, il rapporto di lavoro prosegue fino alla scadenza del termine di preavviso, e la retribuzione matura per intero durante tale periodo. Se invece la risoluzione è immediata (senza preavviso), il dies ad quem coincide con il giorno in cui la dichiarazione di recesso produce effetto.

Nel caso del lavoratore che esercita il diritto di risoluzione ex art. 917 a seguito del cambiamento dell'esercente, il giorno di riferimento è quello in cui il lavoratore ha comunicato la propria volontà una volta atterrato in un aeroporto nazionale. Fino a quel momento la retribuzione continua a maturare normalmente, anche durante il viaggio di ritorno.

Diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione

Il secondo periodo dell'art. 918 è una formula di raccordo sistematico: richiama l'esistenza di diritti ulteriori rispetto alla sola retribuzione corrente, che sorgono proprio in ragione della cessazione o della risoluzione del contratto. Tali diritti sono disciplinati dagli artt. 919-925 cod. nav. e comprendono le indennità di anzianità (oggi sostituite dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. per effetto della L. 297/1982), le indennità sostitutive del preavviso, l'indennità per perdita presunta dell'aeromobile e l'obbligo di rimpatrio a carico dell'esercente.

La distinzione tra retribuzione ordinaria (art. 918) e diritti speciali da cessazione (artt. 919 ss.) è rilevante anche ai fini dell'eventuale compensazione dei crediti: la retribuzione maturata gode delle tutele previste dall'art. 2751-bis cod. civ. (privilegio generale sui beni mobili), mentre le indennità seguono regole proprie a seconda della loro qualificazione giuridica.

Coordinamento con la disciplina generale del lavoro

L'art. 918 va letto in combinato disposto con l'art. 923 cod. nav., che chiarisce quali voci retributive debbano essere incluse nel calcolo delle indennità di fine rapporto (stipendio base, indennità fisse e continuative). Tale precisazione incide indirettamente anche sulla determinazione della retribuzione giornaliera rilevante per il computo del dies ad quem di cui all'art. 918.

Il rinvio alla disciplina corporativa, oggi sostituita dalla contrattazione collettiva di settore, consente ai contratti collettivi nazionali del trasporto aereo di integrare o migliorare i criteri codicistici, ad esempio prevedendo che talune indennità di carattere variabile — come le indennità di volo legate alle ore effettive di servizio — continuino a maturare fino alla data effettiva di risoluzione, anche quando la prestazione sia già cessata per cause indipendenti dal lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio pilota con contratto a tempo risolto dall'esercente

Tizio è un comandante con retribuzione mensile: l'esercente comunica il recesso il 15 del mese senza preavviso. La retribuzione è dovuta per i 15 giorni già lavorati di quel mese, proporzionalmente calcolati, mentre per i giorni successivi matureranno eventualmente indennità sostitutive del preavviso ai sensi dell'art. 922.

Caso 2: Caio che risolve il contratto in seguito al cambio di esercente

Caio, assistente di volo, esercita il diritto di risoluzione ex art. 917 il giorno del suo rientro a Roma Fiumicino: la retribuzione gli è dovuta fino a quel giorno incluso, e da quel momento si apre la fase dei diritti da cessazione disciplinati dagli articoli successivi.

Caso 3: Sempronio con retribuzione mista (paga base + indennità di volo)

Sempronio percepisce uno stipendio base mensile più un'indennità di volo variabile: alla data di risoluzione, l'art. 918 garantisce il pagamento della quota giornaliera dello stipendio base fino a quel giorno, mentre per l'indennità di volo si applicheranno le previsioni del contratto collettivo di settore.

Domande frequenti

Se il mio contratto di lavoro aeronautico viene risolto a metà mese, ho diritto all'intero stipendio mensile?

No. La retribuzione a tempo è dovuta fino al giorno della risoluzione: se il rapporto cessa il 15 del mese, si ha diritto alla retribuzione proporzionale ai giorni lavorati, non all'intero mese.

Oltre alla retribuzione ordinaria, ho diritto ad altri pagamenti alla fine del rapporto?

Sì. L'art. 918 distingue la retribuzione corrente dai diritti derivanti dalla cessazione: questi ultimi comprendono il TFR (ex art. 919, aggiornato dalla L. 297/1982) e le indennità disciplinate dagli artt. 920-922.

Se l'esercente mi licenzia senza preavviso, la retribuzione cessa dal giorno del licenziamento?

La retribuzione ordinaria cessa al giorno della risoluzione, ma il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 922 cod. nav., calcolata sulle giornate di preavviso non godute.

L'art. 918 si applica anche se sono io a chiedere la risoluzione del contratto?

Sì. La norma si applica a qualunque ipotesi di risoluzione, inclusa quella chiesta dal lavoratore ex art. 917 in caso di cambiamento dell'esercente: la retribuzione matura fino all'ultimo giorno di rapporto.

Le indennità di volo variabili rientrano nella retribuzione tutelata dall'art. 918?

Dipende dalla qualificazione contrattuale: le voci di retribuzione fisse e continuative sono incluse per espressa previsione dell'art. 923, mentre quelle variabili seguono le previsioni del contratto collettivo applicabile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.