In sintesi
- In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente, il lavoratore aeronautico ha diritto a un'indennità commisurata agli anni di servizio prestato.
- La misura dell'indennità è determinata dalle norme corporative (oggi contrattazione collettiva) o, in mancanza, dagli usi del settore.
- La L. 297/1982 ha sostituito questa indennità con il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, allineando il settore aeronautico alla disciplina generale.
- Il calcolo comprende ogni anno o frazione di anno di servizio, garantendo al lavoratore una liquidazione proporzionale alla durata del rapporto.
- La norma tutela il personale navigante dalla perdita del posto per sola iniziativa datoriale, garantendo un minimo indennitario predeterminato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 919 Codice della Navigazione — Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 31 ———– AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico della norma
L'art. 919 del Codice della navigazione disciplina l'indennità spettante al lavoratore aeronautico quando il contratto a tempo indeterminato cessa per volontà dell'esercente. La disposizione si inscrive nella tradizione codicistica del 1942, che per il lavoro della navigazione — sia marittima sia aerea — aveva costruito un sistema di tutele economiche di fine rapporto distinto da quello del codice civile ordinario. Il personale navigante era considerato soggetto a condizioni di lavoro particolari (lontananza dal luogo di residenza, rischio, mobilità geografica), meritevoli di una disciplina speciale.
In origine, la norma rimetteva alle norme corporative — ossia alla contrattazione collettiva di derivazione fascista — la determinazione del numero di giornate retributive da corrispondere per ogni anno di servizio. In assenza di norme corporative, trovavano applicazione gli usi del settore aeronautico. Il sistema rispecchiava la logica propria dell'indennità di anzianità allora vigente anche nel lavoro subordinato comune.
La sostituzione con il trattamento di fine rapporto
Il dato più rilevante dell'art. 919 nella sua versione attuale è la nota di aggiornamento che richiama la L. 29 maggio 1982, n. 297. Con l'art. 4, comma 1 di tale legge, le indennità previste dagli artt. 351, 352, 919 e 920 del Codice della navigazione sono state espressamente sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. La portata dell'intervento è sistematica: il legislatore del 1982 ha voluto unificare la disciplina del fine rapporto, assoggettando anche il personale navigante aeronautico alle regole del TFR, che si basa sulla retribuzione annua lorda accantonata anno per anno con rivalutazione ISTAT.
La sostituzione è integrale e non meramente integrativa: le indennità codicistiche non coesistono con il TFR, ma sono da esso assorbite e sostituite. Il lavoratore aeronautico assunto dopo l'entrata in vigore della L. 297/1982 non matura alcun diritto all'indennità ex art. 919, bensì accumula il TFR secondo le regole dell'art. 2120 cod. civ. e, ove applicabile, nei fondi di previdenza complementare del settore del trasporto aereo.
Ambito soggettivo: la cessazione per volontà dell'esercente
L'art. 919 si applica quando è l'esercente a porre fine al rapporto a tempo indeterminato. La 'volontà dell'esercente' comprende il licenziamento ordinario, il recesso con preavviso e il recesso per giustificato motivo oggettivo. Non rileva, ai fini dell'art. 919, la cessazione del contratto per mutuo consenso o per volontà del lavoratore, salvo che quest'ultima sia conseguenza di una condotta inadempiente dell'esercente che giustifichi le dimissioni per giusta causa.
La limitazione alla cessazione 'per volontà dell'esercente' riflette la natura indennitaria della prestazione: si tratta di compensare il lavoratore per la perdita del posto imposta da una decisione datoriale unilaterale. L'art. 920, invece, disciplina la medesima indennità nel caso di risoluzione del contratto — che include anche l'iniziativa del lavoratore — con la specificazione che essa non è dovuta se la risoluzione avviene per fatto imputabile al lavoratore stesso.
Il calcolo dell'indennità e il rinvio alla contrattazione collettiva
Prima dell'intervento della L. 297/1982, la norma rimetteva alle norme corporative la determinazione del numero di giornate di retribuzione da corrispondere per ogni anno o frazione di anno di servizio. Il riferimento alla 'frazione di anno' indica che il calcolo era pro-rata: anche chi aveva lavorato solo parte di un anno riceveva una quota proporzionale dell'indennità.
Oggi, in forza del rinvio operato dall'art. 4 L. 297/1982, si applica il meccanismo del TFR: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione ISTAT. Il fondo è erogato al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, salvo le anticipazioni disciplinate dallo stesso art. 2120 cod. civ.
Profili pratici e coordinamento con la previdenza complementare
Per i lavoratori del settore del trasporto aereo, una parte significativa del TFR può essere destinata a fondi pensione complementari di categoria. In questo caso, il TFR non viene accantonato presso il datore di lavoro ma versato periodicamente al fondo pensione, con conseguenze sulla liquidazione finale: alla cessazione del rapporto, il lavoratore riceverà la posizione maturata nel fondo sotto forma di rendita o, in certi casi, di capitale.
Le imprese di navigazione aerea di piccole dimensioni che non abbiano mai aderito a norme corporative o a contratti collettivi nazionali applicano direttamente l'art. 2120 cod. civ., senza ulteriori specificazioni derivanti dalla contrattazione di settore. In ogni caso, l'art. 919 cod. nav. mantiene rilievo interpretativo per la definizione del 'servizio prestato' e per la qualificazione delle voci retributive rilevanti ai fini del TFR nel settore aeronautico.
Casi pratici
Caso 1: Tizio pilota licenziato dopo dieci anni di servizio
Tizio, comandante con dieci anni di anzianità, viene licenziato dall'esercente per riduzione del personale: ha diritto al TFR calcolato ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. in sostituzione dell'indennità originariamente prevista dall'art. 919 cod. nav., per effetto della L. 297/1982.
Caso 2: Caio assistente di volo con servizio di diciotto mesi
Caio ha lavorato per un anno e sei mesi quando l'esercente decide di non rinnovare il contratto a tempo indeterminato: anche la frazione di anno (sei mesi) è computata nel calcolo del TFR, garantendo una liquidazione proporzionale all'effettivo periodo di servizio prestato.
Caso 3: Sempronio con TFR destinato al fondo pensione di settore
Sempronio ha optato per la destinazione del proprio TFR a un fondo pensione complementare del settore aeronautico: alla cessazione del rapporto per volontà dell'esercente, non riceve la liquidazione tradizionale ma la posizione accumulata nel fondo, secondo le regole di quel regime previdenziale.
Domande frequenti
L'indennità prevista dall'art. 919 cod. nav. esiste ancora oggi?
No. La L. 297/1982 l'ha sostituita con il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. I lavoratori aeronautici maturano quindi il TFR e non più l'indennità codicistica originaria.
Il TFR spetta al lavoratore aeronautico anche se viene licenziato per giustificato motivo?
Sì. Il TFR è dovuto alla cessazione del rapporto a prescindere dalla causa: licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto non incidono sul diritto alla liquidazione maturata.
Come si calcola il TFR per un lavoratore aeronautico?
Si applica l'art. 2120 cod. civ.: per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione ISTAT. Eventuali norme di contrattazione collettiva possono integrare questo criterio.
Cosa si intende per 'norme corporative' richiamate dall'art. 919?
Erano i contratti collettivi stipulati in regime corporativo prima del 1948. Oggi sono sostituiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del trasporto aereo.
La frazione di anno è computata nel calcolo del TFR?
Sì. Sia nella disciplina originaria dell'art. 919 sia nell'attuale regime TFR, anche i mesi lavorati in anno non intero vengono computati proporzionalmente nella liquidazione finale.
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