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Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Legittimazione autonoma dell'equipaggio: i componenti dell'equipaggio possono agire direttamente per ottenere la propria quota del compenso di assistenza o salvataggio, senza dover dipendere dall'iniziativa dell'esercente.
  • Presupposto: inerzia o difetto di legittimazione dell'esercente: l'azione autonoma dell'equipaggio è ammessa quando l'esercente non sia legittimato ad agire o trascuri di farlo.
  • Quota limitata alla parte spettante: l'equipaggio agisce solo per la quota propria (due terzi o comunque non meno della metà ex art. 988), non per l'intero compenso.
  • Tutela effettiva del credito di lavoro: la norma rende concretamente azionabile il credito dell'equipaggio, impedendo che l'inerzia o le difficoltà dell'esercente pregiudichino i lavoratori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 991 Codice della Navigazione — Azione dell’equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

In sintesi

  • Legittimazione autonoma dell'equipaggio: i componenti dell'equipaggio possono agire direttamente per ottenere la propria quota del compenso di assistenza o salvataggio, senza dover dipendere dall'iniziativa dell'esercente.
  • Presupposto: inerzia o difetto di legittimazione dell'esercente: l'azione autonoma dell'equipaggio è ammessa quando l'esercente non sia legittimato ad agire o trascuri di farlo.
  • Quota limitata alla parte spettante: l'equipaggio agisce solo per la quota propria (due terzi o comunque non meno della metà ex art. 988), non per l'intero compenso.
  • Tutela effettiva del credito di lavoro: la norma rende concretamente azionabile il credito dell'equipaggio, impedendo che l'inerzia o le difficoltà dell'esercente pregiudichino i lavoratori.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 991 chiude la sequenza degli artt. 982-991 sul soccorso aeronautico, ponendo la norma di chiusura processuale del sistema: i diritti economici riconosciuti ai componenti dell'equipaggio dagli artt. 985-988 devono poter essere concretamente azionati, anche quando l'esercente — soggetto normalmente legittimato a esercitare le azioni relative al compenso di soccorso — non agisce o non può agire. La norma è il complemento indispensabile dell'art. 988 (che attribuisce i due terzi del compenso all'equipaggio) e dell'art. 986 (che garantisce l'inefficacia degli accordi non accettati dai lavoratori): senza una legittimazione processuale autonoma, quei diritti sarebbero esposti all'inerzia dell'esercente.

I presupposti dell'azione autonoma

L'art. 991 individua due situazioni che legittimano l'azione autonoma dell'equipaggio. La prima è il difetto di legittimazione dell'esercente: può accadere che l'esercente non abbia il diritto di agire per il compenso, ad esempio perché ha già ricevuto il proprio terzo o perché il contratto con l'assistito ha in qualche modo escluso la sua posizione. La seconda è la trascuranza dell'esercente: l'esercente potrebbe aver trascurato di agire per il compenso entro i termini di prescrizione o potrebbe semplicemente disinteressarsi della riscossione, magari per ragioni commerciali (preferisce mantenere buoni rapporti con la controparte). In entrambi i casi, l'equipaggio non deve subire le conseguenze delle scelte o delle inadempienza dell'esercente.

La legittimazione limitata alla quota propria

L'azione dell'equipaggio è circoscritta alla «parte ad essi spettante del compenso stesso». I componenti dell'equipaggio non diventano titolari dell'intera pretesa creditoria, ma possono agire solo per la quota loro attribuita dall'art. 988. Questo significa che essi non possono sostituirsi all'esercente nella riscossione della sua quota (un terzo), ma solo azionare autonomamente il credito relativo ai due terzi che la legge riserva loro. La limitazione è coerente con la struttura del diritto: i due terzi dell'equipaggio sono un diritto proprio dei lavoratori, non un diritto derivato dall'esercente; la loro azione è perciò originaria, non surrogatoria.

Il coordinamento con l'art. 986 e i profili processuali

L'art. 991 si coordina con l'art. 986 in modo complementare: l'art. 986 garantisce che l'equipaggio non sia vincolato da accordi sul compenso non accettati (piano sostanziale), mentre l'art. 991 garantisce che essi possano agire processualmente per far valere il proprio credito (piano processuale). In termini di rito applicabile, l'azione dell'equipaggio rientra nella competenza del giudice del lavoro quando si tratta di crediti da rapporto di lavoro subordinato a bordo, con le tutele procedurali del rito del lavoro (art. 409 c.p.c.). La prescrizione del credito dell'equipaggio per il compenso di soccorso segue le regole generali del Codice della navigazione (art. 1251 per le azioni derivanti da contratto di lavoro nautico).

Ratio sistematica e incentivi al soccorso

L'insieme delle norme degli artt. 986, 988 e 991 costruisce un sistema coerente di incentivi: i componenti dell'equipaggio sanno che (a) la quota loro spettante è garantita dalla legge (art. 988), (b) non possono essere privati di essa da accordi ai quali non abbiano aderito (art. 986) e (c) possono azionarla direttamente se l'esercente non lo fa (art. 991). Questo sistema riduce il rischio morale che i lavoratori non prestino soccorso per timore di non essere remunerati, contribuendo all'efficienza complessiva del sistema di soccorso aeronautico e marittimo italiano.

Casi pratici

Caso 1: Esercente che trascura di riscuotere il compenso per ragioni commerciali

Tizio, comandante e membro dell'equipaggio di un elicottero, partecipa a un'operazione di salvataggio che genera un compenso di 90.000 euro. L'esercente, per mantenere buoni rapporti commerciali con la compagnia assicurativa della nave assistita, non avvia alcuna azione per riscuotere il compenso nel termine previsto. L'equipaggio, che aveva diritto a 60.000 euro (due terzi), può agire autonomamente ex art. 991 per ottenere la propria quota, indipendentemente dall'inerzia dell'esercente.

Caso 2: Esercente privo di legittimazione per accordo preventivo

Caio ha stipulato con il proprietario del cargo assistito un accordo preventivo in cui rinuncia al compenso di soccorso in cambio di un contratto commerciale favorevole. L'accordo esclude la legittimazione di Caio a pretendere il compenso, ma non può privare l'equipaggio della propria quota: i componenti dell'equipaggio, rilevato il difetto di legittimazione dell'esercente, agiscono autonomamente ex art. 991 per ottenere i due terzi del compenso che la legge riserva loro.

Caso 3: Azione giudiziaria dell'equipaggio contro il debitore del compenso

Sempronio e gli altri tre componenti dell'equipaggio di un elicottero soccorritore propongono ricorso al Tribunale del lavoro per ottenere la loro quota del compenso dall'armatore della nave assistita, dopo che l'esercente ha omesso di agire per oltre un anno. Il Tribunale, verificato il diritto dell'equipaggio ex artt. 988 e 991, condanna l'armatore a pagare la quota dei due terzi direttamente ai lavoratori, ripartita tra loro in proporzione alla retribuzione e all'opera prestata.

Domande frequenti

Quando possono i componenti dell'equipaggio agire autonomamente per il compenso di soccorso?

Quando l'esercente non sia legittimato ad agire o trascuri di farlo; in questi casi l'equipaggio può azionare direttamente la propria quota del compenso senza dover attendere l'iniziativa dell'esercente.

L'equipaggio può agire per l'intero compenso o solo per la propria quota?

Solo per la propria quota (di regola due terzi del compenso totale ex art. 988); i componenti non possono sostituirsi all'esercente nella riscossione della quota a lui spettante.

Quale giudice è competente per l'azione dell'equipaggio ex art. 991?

Il Tribunale del lavoro, poiché il credito per il compenso di soccorso rientra nei crediti da rapporto di lavoro subordinato a bordo soggetti al rito del lavoro ex art. 409 c.p.c.

L'accordo dell'esercente con cui rinuncia al compenso impedisce all'equipaggio di agire?

No: se l'accordo priva l'esercente della legittimazione, l'equipaggio può agire autonomamente ex art. 991 per la propria quota; non può invece ottenere anche la quota che sarebbe spettata all'esercente.

Qual è il termine di prescrizione per l'azione dell'equipaggio?

Si applicano le regole generali di prescrizione del Codice della navigazione per le azioni derivanti dal contratto di lavoro nautico (art. 1251), salve eventuali disposizioni speciali applicabili al caso concreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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