In sintesi
- In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, al lavoratore aeronautico è dovuta un'indennità nella stessa misura prevista dall'art. 919.
- L'indennità non è dovuta se la risoluzione avviene per fatto imputabile al lavoratore stesso, configurando così una forma di decadenza sanzionatoria.
- La L. 297/1982 ha sostituito anche questa indennità con il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., equiparando la sorte dell'art. 920 a quella dell'art. 919.
- La norma distingue tra risoluzione incolpevole (diritto all'indennità) e risoluzione per colpa del lavoratore (perdita dell'indennità).
- Il meccanismo di decadenza dall'indennità per colpa si raccorda con la disciplina generale del licenziamento per giusta causa e del recesso per inadempimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 920 Codice della Navigazione — Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso. 31 ———– AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Rapporto con l'art. 919 e ambito applicativo
L'art. 920 del Codice della navigazione completa il sistema indennitario di fine rapporto per il lavoro aeronautico a tempo indeterminato, estendendo il diritto all'indennità al caso più generale di 'risoluzione' del contratto — fattispecie più ampia rispetto alla mera 'cessazione per volontà dell'esercente' contemplata dall'art. 919. La distinzione terminologica non è priva di significato tecnico: la 'cessazione' dell'art. 919 evoca l'iniziativa unilaterale del datore di lavoro, mentre la 'risoluzione' dell'art. 920 abbraccia ogni modalità di scioglimento del vincolo, incluse le ipotesi di recesso del lavoratore e quelle di risoluzione per mutuo consenso o per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
La norma rinvia alla misura stabilita dall'articolo precedente, realizzando un'unificazione del trattamento economico: qualunque sia la causa della risoluzione — purché non imputabile al lavoratore — il lavoratore riceve la medesima indennità prevista per la cessazione per volontà dell'esercente. Tale scelta normativa riflette la volontà di tutelare il personale aeronautico in modo uniforme, indipendentemente dalle specifiche circostanze che hanno condotto alla fine del rapporto.
La clausola di esclusione per colpa del lavoratore
Il secondo periodo dell'art. 920 introduce una deroga significativa: l'indennità non è dovuta se la risoluzione avviene 'per fatto imputabile al lavoratore stesso'. La locuzione comprende tutte le ipotesi in cui il comportamento del lavoratore abbia determinato o causato lo scioglimento del rapporto: licenziamento disciplinare per giusta causa, risoluzione per inadempimento grave, nonché la risoluzione come sanzione per comportamenti vietati dal codice o dal contratto collettivo.
La decadenza dall'indennità per colpa è coerente con la natura stessa della prestazione: essa mira a compensare il lavoratore per la perdita di un posto di lavoro a causa di eventi che non dipendono dalla sua condotta. Se invece è il lavoratore a determinare con il proprio comportamento la risoluzione del rapporto, viene meno la giustificazione del ristoro economico. La ratio è analoga a quella che nel diritto comune sottrae al lavoratore la retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata o comporta la perdita dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento per giusta causa.
Sostituzone con il TFR per effetto della L. 297/1982
Come già per l'art. 919, la L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto la sostituzione dell'indennità codicistica con il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. L'art. 4, comma 1 della legge cita espressamente entrambi gli articoli 919 e 920, rendendo chiaro che l'intera disciplina indennitaria del fine rapporto nel settore aeronautico è stata assorbita nel regime unificato del TFR.
Tuttavia, la sostituzione opera sul piano della quantificazione della liquidazione, non necessariamente sulla clausola di esclusione per colpa del lavoratore. Il regime del TFR (art. 2120 cod. civ.) è tendenzialmente neutro rispetto alla causa di cessazione: il TFR matura comunque durante il rapporto e spetta al lavoratore all'atto della cessazione, salvo le regole sulla destinazione anticipata ai fondi pensione. La questione se la colpa del lavoratore possa ancora incidere sul TFR nel settore aeronautico è oggi risolta nel senso che il TFR non può essere trattenuto o ridotto, neanche in caso di licenziamento disciplinare.
Il concetto di 'fatto imputabile al lavoratore'
La formula 'fatto imputabile al lavoratore' è più ampia del semplice 'colpa' e include anche l'inadempimento doloso. La dottrina ha tradizionalmente ricondotto a questa categoria: il licenziamento per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 965 cod. nav. (grave violazione delle obbligazioni contrattuali), il recesso dell'esercente per inadempimento contrattuale grave del lavoratore, la risoluzione per comportamenti sanzionabili disciplinarmente ai sensi del regolamento di bordo o del contratto collettivo. Non rientra invece in questa categoria la risoluzione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore (ad es. inidoneità fisica certificata sopravvenuta senza colpa del lavoratore stesso).
Coordinamento con l'art. 922 e il preavviso
L'art. 920 va letto in stretta connessione con l'art. 922, il quale disciplina il caso in cui l'esercente si avvalga della facoltà di risoluzione senza preavviso: in tal caso, oltre all'indennità dell'art. 920, è dovuta al lavoratore anche un'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata in giornate di retribuzione. Anche l'indennità sostitutiva del preavviso soggiace alla clausola di esclusione per colpa: l'art. 922, terzo comma, precisa che 'l'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore'.
Casi pratici
Caso 1: Tizio che risolve il contratto per dimissioni volontarie
Tizio, pilota con contratto a tempo indeterminato, rassegna le dimissioni per motivi personali: ha diritto all'indennità ex art. 920 (oggi TFR) poiché la risoluzione non è imputabile a un suo fatto illecito, ma è l'esercizio di una facoltà lecita.
Caso 2: Caio licenziato per grave inadempimento disciplinare
Caio abbandona il posto di comando senza autorizzazione durante un volo, violando gravemente i propri obblighi: l'esercente lo licenzia per giusta causa e non è tenuto a corrispondere l'indennità prevista dall'art. 920, poiché la risoluzione è avvenuta per fatto imputabile al lavoratore.
Caso 3: Sempronio colpito da inidoneità fisica sopravvenuta
Sempronio perde i requisiti psicofisici per la licenza di volo a causa di una malattia sopravvenuta senza sua colpa: la risoluzione del contratto non è a lui imputabile e ha quindi diritto all'indennità di fine rapporto (oggi TFR) per l'intero periodo di servizio prestato.
Domande frequenti
L'art. 920 si applica anche quando sono io a dimettermi?
Sì. La norma copre qualunque ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, incluse le dimissioni volontarie, purché non imputabili a un fatto illecito del lavoratore.
Se vengo licenziato per giusta causa, perdo il diritto all'indennità?
Nella disciplina originaria dell'art. 920 sì: la risoluzione per fatto imputabile al lavoratore escludeva l'indennità. Oggi, con il regime TFR ex L. 297/1982, il TFR non può essere sottratto neppure in caso di licenziamento disciplinare.
Qual è la differenza tra l'art. 919 e l'art. 920?
L'art. 919 si applica alla cessazione del contratto per volontà dell'esercente, l'art. 920 alla risoluzione in senso lato (qualunque causa). Entrambi prevedono la stessa misura indennitaria, oggi sostituita dal TFR.
Cosa significa 'fatto imputabile al lavoratore' nell'art. 920?
Comprende ogni comportamento illecito o inadempiente del lavoratore che abbia causato la risoluzione: licenziamento per giusta causa, inadempimento grave degli obblighi di bordo, comportamento sanzionabile disciplinarmente.
Con la L. 297/1982, l'indennità dell'art. 920 è ancora dovuta?
No come indennità autonoma: è sostituita dal TFR ex art. 2120 cod. civ. Il meccanismo cambia (accantonamento annuale con rivalutazione) ma il diritto alla liquidazione di fine rapporto è mantenuto.