Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Autore: Andrea Marton
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Art. 68 GDPR – Comitato europeo per la protezione dei dati
Articolo 68 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Comitato europeo per la protezione dei dati. -
Art. 955 Codice della Navigazione
Art. 955 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
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Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata r
Art. 82 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma
dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative
addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
l’esercizio delle attivita’ esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo: a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
o d’opera; b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche’ di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non
e’ in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77, dell’imposta generale sull’entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella
cessione spetta al cessionario; e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia’ temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
dichiarazione di importazione definitiva. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
imprese per conto delle quali hanno agito.”Scopri i nostri servizi fiscali
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Art. 32 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 e ai minori comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 5. -
Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio
Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
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Art. 58-sexies L. 354/1975 – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti
Art. 58-sexies L. 354/1975 – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Articolo abrogato.
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Art. 60 D.Lgs. 141/2024 – Divieti di approdo e di sosta delle navi
Art. 60 D.Lgs. 141/2024 – Divieti di approdo e di sosta delle navi
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.
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Art. 919 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente
Art. 919 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 31 ———– AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
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Art. 56 L. 354/1975
Art. 56 L. 354/1975
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115