Autore: Andrea Marton

  • Art. 68 GDPR – Comitato europeo per la protezione dei dati

    Articolo 68 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Comitato europeo per la protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 955 Codice della Navigazione

    Art. 955 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata r

    Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata r

    Art. 82 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
    civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare
    dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma
    dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
    modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative
    addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli
    acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
    l’esercizio delle attivita’ esercitate e di beni e servizi impiegati nella
    costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
    maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate
    all’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e non suscettibili di
    altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze,
    gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
    ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato
    originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
    La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
    relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
    strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
    ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    Agli effetti del presente articolo:
    a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
    o d’opera;
    b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
    del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche’ di
    quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non
    e’ in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta
    detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
    determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa
    diminuito del quindici per cento;
    c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77,
    dell’imposta generale sull’entrata assolta;
    d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
    concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
    modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
    l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella
    cessione spetta al cessionario;
    e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
    emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
    spedizione o del pagamento;
    f) le importazioni, anche se relative a beni gia’ temporaneamente importati,
    si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
    dichiarazione di importazione definitiva.
    Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
    commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite
    allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
    imprese per conto delle quali hanno agito.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 32 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

    1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 e ai minori comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 5.
  • Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    Art. 991 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

  • Art. 58-sexies L. 354/1975 – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti

    Art. 58-sexies L. 354/1975 – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Art. 60 D.Lgs. 141/2024 – Divieti di approdo e di sosta delle navi

    Art. 60 D.Lgs. 141/2024 – Divieti di approdo e di sosta delle navi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

  • Art. 919 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente

    Art. 919 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 31 ———– AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

  • Art. 56 L. 354/1975

    Art. 56 L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115