Autore: Andrea Marton

  • Art. 148 D.Lgs. 174/2016 – Udienza di discussione

    Art. 148 D.Lgs. 174/2016 – Udienza di discussione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.

    2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell’articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.

    3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell’interesse della legge e dell’erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

    4. Durante l’esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

    5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

    6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

  • Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, nonché dei soggetti ai quali sono state affidate funzioni operative essenziali o importanti.

    3. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza tenendo conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’intervento.

  • Art. 97 Codice del Processo Amministrativo – Intervento nel giudizio di impugnazione

    Art. 97 Codice del Processo Amministrativo – Intervento nel giudizio di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

  • Art. 96 TULPS – Norma abrogata (L. 287/1991)

    Art. 96 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 26 L. 104/1992 – Mobilità e trasporti collettivi

    1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio.
  • Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 c.c. – Data della morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

    Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

  • Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico

    Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all’estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che ha autorizzato l’attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all’articolo 25..

    2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

    3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’attinenza delle spese sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento emergenziale.

    4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l’intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

    5. Con direttiva da adottare ai sensi dell’articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all’entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194…. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 980 Codice della Navigazione

    Art. 980 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA – Irrogazione delle sanzioni.

    In vigore dal 01/05/1990 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1983

    Modificato da: Decreto-legge del 27/04/1990 n. 90 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
    l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
    pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
    Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta
    l’irrogazione delle sanzioni e’ comunicata al contribuente con lo stesso
    avviso di rettifica o di accertamento.
    Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
    dell’imposta l’ufficio puo’ provvedere in qualsiasi momento, con separati
    avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la
    violazione.
    La pena pecuniaria non puo’ essere irrogata qualora nel termine di trenta
    giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
    versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
    pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
    effettuata presso l’ufficio sara’ considerata priva di effetto se il
    pagamento avviene nei termini e con le modalita’ sopra citate.
    5. (soppresso).”

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