Autore: Andrea Marton

  • Art. 129 D.Lgs. 259/2003 – Emittenza privata

    Art. 129 D.Lgs. 259/2003 – Emittenza privata

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’ articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

  • Art. 129 RD 12/1941

    Art. 129 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 941 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 941 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica . Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

  • Art. 119 T.U.B.: Comunicazioni periodiche alla clientela

    Art. 119 T.U.B.: Comunicazioni periodiche alla clientela

    Art. 119 T.U.B. – Comunicazioni periodiche alla clientela

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nei contratti di durata, i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione scritta chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

    2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente almeno una volta all’anno; per i rapporti di credito si invia almeno una volta all’anno un prospetto riepilogativo delle condizioni applicali.

    3. Le clausole di approvazione tacita degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche sono nulle.

    4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

  • Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 – Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato

    Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 – Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Le autorità di vigilanza del mercato hanno le competenze e i poteri per garantire che le prove in condizioni reali siano conformi al presente regolamento.

    2. Qualora siano effettuate prove in condizioni reali per i sistemi di IA sottoposti a controllo all'interno di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a norma dell'articolo 58, le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità dell'articolo 60 nell'ambito del loro ruolo di controllo per lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA. Tali autorità possono, se del caso, consentire che le prove in condizioni reali siano effettuate dal fornitore o potenziale fornitore in deroga alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, lettere f) e g).

    3. Qualora sia stata informata dal potenziale fornitore, dal fornitore o da un terzo di un incidente grave o abbia altri motivi per ritenere che le condizioni di cui agli articoli 60 e 61 non siano soddisfatte, un'autorità di vigilanza del mercato può adottare una delle seguenti decisioni sul suo territorio, a seconda dei casi:

    a) sospendere o cessare le prove in condizioni reali;

    b) imporre al fornitore o potenziale fornitore e al deployer o al potenziale deployer di modificare qualsiasi aspetto delle prove in condizioni reali.

    4. Ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3 o sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, lettera b), la decisione o l'obiezione ne indica i motivi ed espone le modalità con cui il fornitore o potenziale fornitore può contestare la decisione o l'obiezione.

    5. Se del caso, ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3, ne comunica i motivi alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri in cui il sistema di IA è stato sottoposto a prova conformemente al piano di prova.

  • Art. 31 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura

    Art. 31 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

  • Art. 94 TULPS – Registro delle camere locate (abrogato)

    Art. 94 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 89 DPR 230/2000 – Dimissione

    Art. 89 DPR 230/2000 – Dimissione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

    2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.

    3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.

    4. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale , o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.

    5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.

    6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

    7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.

    8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

    9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.

    10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.

    11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.

    12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.

  • Art. 289 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

    Art. 289 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Nota all'art. 289: – Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: malattia e infortunio 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele

    Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto. Il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni. L'infortunio sul lavoro (INAIL) non entra nel computo del comporto per malattia comune.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto malattia
    180 giorni nell'anno civile
    Aspettativa post-comporto
    120 giorni non retribuiti

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

    Malattia e infortunio: riepilogo tutele – CCNL Fiavet
    Istituto Durata / Regola Copertura economica
    Comporto malattia 180 giorni/anno civile Indennità INPS (dal 4° giorno) + integrazione datoriale CCNL
    Carenza malattia Primi 3 giorni A carico del datore di lavoro (integrazione CCNL)
    Aspettativa post-comporto 120 giorni (non retribuita) Nessuna retribuzione; conservazione del posto
    Infortunio sul lavoro Per tutta la durata inabilità INAIL Indennità INAIL (75% retrib. dal 4° giorno; 100% dal 91°)
    Malattia professionale Come infortunio sul lavoro Come infortunio sul lavoro, gestita da INAIL
    Visita di controllo INPS A discrezione del datore/INPS Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie (10-12 / 17-19)

    Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia. Nel CCNL Fiavet il comporto è fissato in 180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:

    • I giorni di assenza per malattia si sommano nel corso dell'anno, indipendentemente dal numero di episodi morbosi distinti.
    • Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
    • Superati i 180 giorni, il datore di lavoro ha la facoltà (non l'obbligo) di risolvere il rapporto, inviando lettera di recesso per superamento del comporto con riconoscimento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

    Attenzione: il comporto per malattia riguarda la malattia comune. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale (coperti da INAIL) hanno una disciplina separata e non rientrano nel computo del comporto per malattia comune.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:

    • Primo giorno di malattia: nessuna indennità INPS (giorno di carenza). Il CCNL prevede che il datore corrisponda comunque un'integrazione per i giorni di carenza contrattualmente prevista.
    • Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
    • Il CCNL integra l'indennità INPS per garantire una copertura complessiva più favorevole. Le misure specifiche dell'integrazione sono disciplinate nel testo del contratto e variano in funzione dell'anzianità di servizio e del livello di inquadramento.

    Obblighi di certificazione e reperibilità

    La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

    Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.

    Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL

    L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:

    • Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
    • Giorni 2 e 3: a carico del datore di lavoro (60% della retribuzione, salvo integrazione CCNL).
    • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.

    Non esiste un limite di comporto per l'infortunio sul lavoro: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza rischio di superamento del comporto.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente nell'anno civile
    Tizio si ammala tre volte nell'anno: 20 giorni a febbraio, 80 giorni da maggio a luglio, 90 giorni da settembre. In totale 190 giorni. Dal 181° giorno il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso per superamento del comporto. Prima di farlo, è buona prassi verificare se Tizio abbia diritto all'aspettativa di 120 giorni (se la richiede) o se la patologia sia riconducibile a inabilità coperta dall'INAIL.
    Caia – Infortunio in agenzia
    Caia scivola in ufficio e si frattura un polso. È inabilità temporanea per infortunio sul lavoro: l'INAIL copre la prognosi per tutta la sua durata. I giorni di infortuno non si sommano al comporto per malattia comune. Quando Caia tornerà, il suo contatore malattia ripartirà dagli stessi giorni accumulati prima dell'infortunio.
    Sempronio – Aspettativa post-comporto
    Sempronio ha accumulato 180 giorni di malattia entro il 15 settembre. Il datore invia lettera di recesso per superamento del comporto. Sempronio ha una patologia seria e chiede l'aspettativa non retribuita di 120 giorni: il datore deve concedergliela. In quei 120 giorni il posto è conservato ma non matura retribuzione, TFR né altri istituti. Se al termine non è guarito, il datore può procedere al licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
    180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Superato questo limite il datore può risolvere il rapporto. Prima del licenziamento puoi richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni.
    L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
    No. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL e non si somma al computo del comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza limiti di tempo legati al comporto.
    Devo essere reperibile durante la malattia?
    Sì, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità non giustificata può comportare la riduzione dell'indennità INPS per i giorni in cui la visita di controllo non andrà a buon fine.
    I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
    I primi 3 giorni non sono coperti dall'INPS (periodo di carenza). Il CCNL Fiavet prevede un'integrazione datoriale per i giorni di carenza, secondo quanto disciplinato nel testo del contratto.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante la malattia (nei limiti del comporto) il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ordinario. Il datore può risolvere il rapporto solo al superamento del periodo di comporto, con i termini previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa per il 2026 minimi tabellari mensili lordi indicativi compresi tra circa 1.350 euro (7° livello) e circa 2.500 euro (Quadro). La struttura retributiva si compone di paga base, contingenza e scatti di anzianità, ed è erogata su quattordici mensilità: dodici ordinarie, tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio. Gli importi sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale e sugli accordi di rinnovo in vigore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (decorrenza novembre 2025 e novembre 2026)
    Livello Minimo nov 2025 Aumento nov 2026 Minimo nov 2026
    Quadro 2.183,09 € +60,77 € 2.243,86 €
    1.966,54 € +54,74 € 2.021,28 €
    1.701,04 € +47,35 € 1.748,39 €
    1.453,94 € +40,47 € 1.494,41 €
    1.257,46 € +35,00 € 1.292,46 €
    1.136,07 € +31,62 € 1.167,69 €
    1.019,94 € +28,39 € 1.048,33 €
    873,22 € +24,31 € 897,53 €

    Minimi del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (tabella economica comune a Confcommercio e Confesercenti), con gli incrementi dell’accordo di rinnovo a decorrenza 1° novembre 2026. Importi mensili lordi, da moltiplicare per 14 mensilità (tredicesima + quattordicesima) per il dato annuo. Esclusi scatti di anzianità, superminimi individuali e indennità accessorie. Per i valori puntuali fa fede l’ultimo testo del CCNL e i relativi accordi.

    Composizione del minimo tabellare

    La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si struttura in due componenti storiche: paga base e indennità di contingenza (quest’ultima congelata ai valori del 1991 per effetto del Protocollo Ciampi). Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.

    A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima erogata entro il 1° luglio.

    Allineamento con il CCNL Confcommercio

    I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

    In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.

    Scatti di anzianità e superminimi

    Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di cinque scatti per ogni livello. L’importo dello scatto varia per livello secondo i valori fissati dal CCNL ed è più alto nei livelli superiori; per gli importi puntuali si rinvia alle tabelle dell’accordo vigente.

    I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.

    Stima del costo aziendale

    Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).

    Casi pratici

    Tizio – Commesso 5° livello con due scatti
    Tizio lavora da sei anni in una tabaccheria Confesercenti al 5° livello. Ha maturato due scatti di anzianità (circa 16 euro ciascuno). Nel 2026 la sua retribuzione mensile lorda indicativa e’: minimo tabellare 1.450 euro + 32 euro di scatti = 1.482 euro. Su quattordici mensilita’ il lordo annuo e’ circa 20.750 euro.
    Caia – Quadro con superminimo non assorbibile
    Caia e’ inquadrata come Quadro in una catena distributiva Confesercenti con superminimo non assorbibile di 150 euro mensili concordato all’assunzione. Nel 2026: minimo tabellare indicativo 2.500 euro + 150 euro superminimo = 2.650 euro mensili lordi. Eventuali aumenti tabellari del prossimo rinnovo si applicano al minimo tabellare, senza erodere il superminimo non assorbibile.
    Sempronio – 7° livello e progressione automatica
    Sempronio e’ assunto al 7° livello in un piccolo negozio di alimentari associato a Confesercenti. Dopo 18 mesi svolge di fatto mansioni di 6° livello (banconista con mansioni di cassa). Il CCNL prevede la progressione automatica al 6° livello dopo un periodo continuativo di svolgimento di mansioni superiori. Sempronio chiede la regularizzazione al 6° livello, con un aumento indicativo di circa 40 euro mensili lordi.

    Domande frequenti

    Qual e' il minimo contrattuale nel 2026 per un commesso Confesercenti?
    Il minimo tabellare indicativo per il 5° livello (commesso) e’ di circa 1.450 euro mensili lordi nel 2026. L’importo va verificato sull’ultimo accordo di rinnovo e puo’ variare in funzione degli scatti di anzianita’ maturati.
    Quante mensilita' prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Quattordici: dodici mensili ordinarie, la tredicesima entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio. Il calcolo del costo annuo va quindi effettuato moltiplicando il minimo mensile per 14.
    Gli scatti di anzianita' si computano nella 14ª e nel TFR?
    Si’: gli scatti di anzianita’ fanno parte della retribuzione contrattuale e concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.
    Come si calcola il netto mensile indicativo?
    Per un lavoratore dipendente senza carichi familiari, il netto e’ stimabile applicando un’aliquota media IRPEF + addizionali di circa 25-30% sul lordo. A titolo orientativo: 1.450 euro lordi corrispondono a circa 1.150-1.180 euro netti mensili. Il dato esatto dipende dalla situazione fiscale individuale.
    I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
    Storicamente sono allineati, ma possono divergere in funzione dei rispettivi tavoli di rinnovo. In presenza di divergenze, si applica il CCNL effettivamente stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore ha diritto al minimo previsto dal contratto applicato dal proprio datore.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 929 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

    Art. 929 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani. Disposizioni varie