Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 L. 104/1992 – Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica

    1. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo individualizzato (PEI).
  • Art. 9 L. 104/1992 – Servizio di aiuto personale

    1. Il servizio di aiuto personale ha lo scopo di facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini con handicap.
  • Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vi

    Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vi

    Art. 70 ter T.U.IVA – Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo.

    In vigore dal 20/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

    b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche’ residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

    1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

    a) svolgimento di un’attivita’ principale dello stesso genere;

    b) svolgimento di attivita’ complementari o interdipendenti;

    c) svolgimento di attivita’ che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu’ di essi.

    3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche’ tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

    5. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.”

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  • Art. 31 L. 104/1992 – Riequilibrio territoriale dei servizi

    Art. 31 L. 104/1992 – Riequilibrio territoriale dei servizi

    1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, programmano interventi destinati al riequilibrio territoriale nella disponibilità ed accessibilità dei servizi destinati alle persone handicappate, anche attraverso lo standardizzazione dei criteri di erogazione delle prestazioni.

  • Art. 47 T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta

    Art. 47 T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta

    Art. 47 T.U.B. – Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando non ricorra lo stato di insolvenza, nei seguenti casi:

    a) revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria;

    b) nei casi previsti dall’articolo 80.

  • Art. 82 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistemi di IA conformi che presentano un rischio

    Art. 82 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistemi di IA conformi che presentano un rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 79 e aver consultato la pertinente autorità pubblica nazionale di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritiene che un sistema di IA ad alto rischio, pur conforme al presente regolamento, rappresenti comunque un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i diritti fondamentali o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico, essa chiede all'operatore pertinente di adottare tutte le misure adeguate a far sì che il sistema di IA in questione, all'atto della sua immissione sul mercato o messa in servizio, non presenti più tale rischio senza indebito ritardo entro un termine che essa può prescrivere.

    2. Il fornitore o un altro operatore pertinente garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutti i sistemi di IA interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione entro il termine prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di cui al paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della conclusione cui sono giunti conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del sistema di IA interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del sistema di IA, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

    4. La Commissione avvia senza indebito ritardo consultazioni con gli Stati membri interessati e gli operatori pertinenti e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata e propone, ove necessario, altre misure appropriate.

    5. La Commissione comunica immediatamente la propria decisione agli Stati membri interessati e agli operatori pertinenti e ne informa anche gli altri Stati membri.

  • Art. 966 Codice della Navigazione – Danni da urto

    Art. 966 Codice della Navigazione – Danni da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

  • Art. 2 D.Lgs. 286/1998 – Diritti e doveri dello straniero

    1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.