Autore: Andrea Marton

  • Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni

    Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni

    Art. 153 T.U.B. – Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

    2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche’ abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
    3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
    4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
    5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.”

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  • Art. 95 GDPR – Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

    Articolo 95 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Rapporto con la direttiva 2002/58/CE.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 85 TUIR: Ricavi – Testo aggiornato

    Art. 85 TUIR: Ricavi – Testo aggiornato

    Art. 85 TUIR – Ricavi

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Sono considerati ricavi:

    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

    c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa’ o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;

    d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    f) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

    g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

    h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

    2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

    3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

    3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.”

    (1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

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  • Art. 21 L. 104/1992 – Precedenza nell’assegnazione di sede

    1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 54 D.Lgs. 36/2023 – Esclusione automatica delle offerte anomale

    1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
  • CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi parentali

    Gravidanza, nascita di un figlio, adozione: quali tutele garantiscono la legge e il CCNL Lapidei ai lavoratori di cave e stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra diritti, durate e trattamenti economici aggiornati alla riforma del 2022 e al rinnovo contrattuale 2025.

    In sintesi

    La maternità obbligatoria è disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (5 mesi con indennità INPS all’80%). Il CCNL Lapidei Industria integra al 100% per l’intera astensione obbligatoria. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (INPS). Il congedo parentale è retribuito al 30% (INPS), con il primo mese elevato all’80% dalla riforma d.lgs. 105/2022.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza CCNL
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge (maternità)
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità) · D.Lgs. 105/2022
    Riferimento legge (paternità)
    D.Lgs. 105/2022, art. 2 (10 giorni obbligatori)

    Maternità obbligatoria: durata e trattamento economico

    Il d.lgs. 151/2001 vieta l’adibizione al lavoro delle lavoratrici nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi (periodo obbligatorio standard). In alternativa, su richiesta della lavoratrice e con parere favorevole del medico specialista e del medico competente aziendale, è possibile posticipare l’astensione a 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo.

    L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per l’intera durata dei 5 mesi. Il CCNL Lapidei Industria integra la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria. Ciò significa che la lavoratrice del settore lapideo non subisce alcuna decurtazione del salario durante la maternità obbligatoria.

    Per le lavoratrici adibite a mansioni usuranti o esposte a rischi specifici (polveri, vibrazioni, sostanze chimiche) durante la gravidanza, il d.lgs. 151/2001 prevede la possibilità di anticipare l’astensione obbligatoria o di essere adibite a mansioni compatibili. Il medico competente aziendale ha un ruolo chiave in questa valutazione.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il d.lgs. 105/2022 ha strutturato il congedo di paternità obbligatorio in 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato. È un diritto autonomo del padre, non condizionato all’astensione della madre: si applica anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo di maternità.

    Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito dall’INPS al 100% della retribuzione media. Il datore anticipa l’indennità e ne chiede il rimborso all’INPS tramite le procedure di conguaglio contributivo. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità, delle ferie, degli scatti biennali e del TFR.

    Oltre ai 10 giorni obbligatori, il d.lgs. 105/2022 ha previsto un ulteriore giorno facoltativo di congedo di paternità, che può essere fruito in accordo con la madre in sostituzione di un giorno del congedo di maternità.

    Congedo parentale: durata e percentuali di indennizzo

    Il congedo parentale («ex congedo facoltativo») è disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022. Ciascun genitore ha diritto a 6 mesi di congedo parentale, per un totale massimo di 11 mesi per la coppia (o 10 mesi se il padre non ha fruito di almeno 3 mesi). Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionato su base mensile, settimanale o oraria, fino ai 12 anni del figlio.

    Il trattamento economico INPS:

    • Primo mese per ciascun genitore (non cedibile all’altro): 80% della retribuzione media, grazie alla riforma d.lgs. 105/2022 in vigore dal 2023 (elevato all’80% dal precedente 30%); dal 2024 il secondo mese in poi è al 30%;
    • Ulteriori 5 mesi per ciascun genitore: 30% della retribuzione media;
    • Periodi residui non indennizzati: il restante monte di congedo parentale non retribuito può comunque essere fruito come aspettativa non retribuita.

    Il CCNL Lapidei Industria, nel rinnovo 2025, non prevede integrazioni ulteriori all’indennità legale di congedo parentale oltre a quanto già stabilito dalla normativa nazionale. La contrattazione aziendale di secondo livello può tuttavia prevedere miglioramenti.

    Divieto di licenziamento durante gravidanza e maternità

    L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 stabilisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice:

    • Dall’inizio della gravidanza (anche se non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di vita del bambino;
    • Durante il congedo di paternità obbligatorio e per un anno dalla nascita, anche per il padre.

    Il divieto si applica qualunque sia la motivazione addotta per il licenziamento, inclusa la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo, salvo le eccezioni tassative di legge (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, esito negativo del periodo di prova). Il licenziamento illegittimo è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.

    Adozione e affido

    I diritti di maternità, paternità e congedo parentale si estendono con le stesse modalità in caso di adozione (nazionale o internazionale) e affido. I 5 mesi di astensione obbligatoria decorrono dall’ingresso del minore in famiglia; il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) si calcola dall’ingresso del bambino. L’integrazione CCNL al 100% si applica anche per l’adozione.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi – CCNL Lapidei Industria: sintesi di durate e trattamenti
    Istituto Durata Trattamento INPS Integrazione CCNL
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione media Integrazione al 100% per tutti i 5 mesi
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi entro 5 mesi 100% retribuzione media Nessuna integrazione aggiuntiva (già al 100%)
    Congedo parentale – 1° mese 1 mese per genitore (non cedibile) 80% retribuzione media (d.lgs. 105/2022) Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025
    Congedo parentale – mesi successivi Fino a 5 mesi per genitore 30% retribuzione media Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel 1° anno di vita 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva
    Permessi malattia figlio < 3 anni Illimitati (non retribuiti dopo i primi 30 gg/anno) Indennizzo INPS per max 30 gg/anno (30%) Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025

    I periodi di maternità obbligatoria, congedo di paternità e congedo parentale (per la quota indennizzata) sono computati nell’anzianità aziendale ai fini di ferie, scatti biennali e TFR.

    Casi pratici

    Caia – Operaia di cava, gravidanza comunicata al 3° mese
    Caia è un’addetta al collaudo (livello C) in uno stabilimento di marmo. Comunica la gravidanza al datore il 15 febbraio, con parto previsto per il 10 giugno. Sceglie l’opzione standard: astensione dal 10 aprile (2 mesi prima) al 9 settembre (3 mesi dopo). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media; il datore integra al 100%. Caia non subisce decurtazioni. Il posto è protetto fino al 10 giugno 2026 (un anno dalla nascita). Al rientro richiede 2 mesi di congedo parentale: il primo mese è all’80% INPS, il secondo al 30%. Riceve dal fondo sanitario Altea il rimborso delle visite ostetriche prenatali.
    Tizio – Padre, congedo di paternità obbligatorio
    Tizio è un operaio di cava (livello D) il cui figlio nasce il 3 marzo 2025. Entro il 3 agosto ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS. Sceglie di fruirne nella prima settimana dopo la nascita (3-12 marzo, esclusa domenica) e di frazionare i restanti 5 giorni nelle settimane successive. L’INPS anticipa l’indennità tramite il datore che la recupera in conguaglio. Tizio conserva tutte le maturazioni di anzianità.
    Sempronio – Impiegato tecnico, adozione internazionale
    Sempronio (livello A) e sua moglie adottano un bambino di 4 anni proveniente dall’estero. All’ingresso del minore in famiglia, Sempronio richiede il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni, 100% INPS). La moglie, lavoratrice dipendente in altro settore, fruisce dell’astensione obbligatoria di 5 mesi. In seguito, Sempronio fruisce di 3 mesi di congedo parentale: il primo mese è all’80% INPS, i successivi 2 mesi al 30%. Trattandosi di adozione, i diritti si applicano con le stesse modalità della nascita biologica.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL Lapidei?
    La legge (d.lgs. 151/2001) garantisce 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Lapidei Industria integra l’indennità INPS (80%) fino al 100% per l’intera durata.
    Il padre lavoratore lapideo ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il d.lgs. 105/2022 riconosce 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita o dall’adozione.
    Quanto dura il congedo parentale e come è retribuito?
    Ciascun genitore ha 6 mesi (11 mesi totali per la coppia), fino ai 12 anni del figlio. Il primo mese è all’80% INPS (d.lgs. 105/2022); i mesi successivi al 30%. Il CCNL 2025 non prevede integrazioni aggiuntive.
    Durante la maternità maturano ferie e scatti di anzianità?
    Sì. La maternità obbligatoria è equiparata a servizio effettivo: maturano ferie, scatti biennali e TFR. Lo stesso vale per il congedo di paternità obbligatorio.
    Una lavoratrice lapidea può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno dalla nascita. Il divieto vale anche per il padre durante il congedo obbligatorio e per un anno dalla nascita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al d.lgs. 151/2001, al d.lgs. 105/2022 e al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 104 TULPS – Divieto di mercedi in bevande alcoliche

    Art. 104 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

  • CCNL Terziario Confesercenti: TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e’ pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
    Elemento Valore / Formula Note
    Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
    Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Non si applica se TFR in fondo pensione > 5 anni
    Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

    Cos'e' il TFR e come si calcola

    Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., e’ una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

    La retribuzione utile per il TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, quattordicesima, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano le somme occasionali (rimborsi spese, premi una-tantum non continuativi).

    Rivalutazione e tassazione

    Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

    Alla cessazione del rapporto il TFR e’ tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR e’ stato destinato a un fondo pensione per almeno cinque anni, l’imposta scende al 15% (ridotta dell’ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% minimo).

    Destinazione a fondo pensione complementare

    I lavoratori del terziario Confesercenti che non hanno effettuato una scelta esplicita entro i termini previsti dalla L. 252/2005 sono soggetti al meccanismo del silenzio-assenso: il TFR futuro viene automaticamente destinato al fondo pensione di riferimento del CCNL (Fon.Te per i lavoratori del commercio e terziario) o al Fondo di Tesoreria INPS (imprese con piu’ di 49 dipendenti).

    La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione utile e il contributo del lavoratore dell’1%: un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda.

    L'anticipazione del TFR

    Il lavoratore puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

    • Acquisto della prima casa di abitazione (per se’ o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
    • Congedi formativi o per maternita’ (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

    L’anticipazione e’ concessa una volta sola. Il datore non e’ obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
    Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni con retribuzione lorda annua media di 19.600 euro (14 mensilita’ x 1.400 euro medi mensili). TFR lordo maturato: 19.600 / 13,5 x 10 anni = circa 14.519 euro. Rivalutazioni accumulate nei 10 anni (stimando inflazione media 2%): aggiungono indicativamente 1.000-1.500 euro. Tassazione separata all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (ipotesi 23%): imposta circa 3.450 euro. TFR netto percepito: circa 12.600 euro.
    Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
    Caia viene assunta nel 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti. Per il meccanismo del silenzio-assenso, il suo TFR futuro viene destinato a Fon.Te. In aggiunta al TFR, il datore versera’ l’1% di contributo datoriale e Caia il proprio 1%: un vantaggio economico immediato rispetto al TFR lasciato in azienda.
    Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioe’ fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione e’ tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potra’ richiedere una seconda anticipazione in futuro.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR?
    Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato e’ la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
    Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
    La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo (1%) e una fiscalita’ agevolata (aliquota al 15% dopo 15 anni anziche’ tassazione separata ordinaria). Per la maggior parte dei lavoratori e’ vantaggioso. E’ consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
    Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta puo’ essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
    Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
    No: il TFR e’ protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
    Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
    Si’: entrambe le mensilita’ aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo e’ un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 L. 354/1975 – Istituti di custodia preventiva

    Art. 60 L. 354/1975 – Istituti di custodia preventiva

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
    Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
    Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
    Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall’autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
    Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

  • Art. 33 D.Lgs. 286/1998 – Comitato per i minori stranieri

    1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per i minori stranieri.