CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)
CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi parentali
Gravidanza, nascita di un figlio, adozione: quali tutele garantiscono la legge e il CCNL Lapidei ai lavoratori di cave e stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra diritti, durate e trattamenti economici aggiornati alla riforma del 2022 e al rinnovo contrattuale 2025.
In sintesi
La maternità obbligatoria è disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (5 mesi con indennità INPS all’80%). Il CCNL Lapidei Industria integra al 100% per l’intera astensione obbligatoria. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (INPS). Il congedo parentale è retribuito al 30% (INPS), con il primo mese elevato all’80% dalla riforma d.lgs. 105/2022.
Maternità obbligatoria: durata e trattamento economico
Il d.lgs. 151/2001 vieta l’adibizione al lavoro delle lavoratrici nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi (periodo obbligatorio standard). In alternativa, su richiesta della lavoratrice e con parere favorevole del medico specialista e del medico competente aziendale, è possibile posticipare l’astensione a 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo.
L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per l’intera durata dei 5 mesi. Il CCNL Lapidei Industria integra la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria. Ciò significa che la lavoratrice del settore lapideo non subisce alcuna decurtazione del salario durante la maternità obbligatoria.
Per le lavoratrici adibite a mansioni usuranti o esposte a rischi specifici (polveri, vibrazioni, sostanze chimiche) durante la gravidanza, il d.lgs. 151/2001 prevede la possibilità di anticipare l’astensione obbligatoria o di essere adibite a mansioni compatibili. Il medico competente aziendale ha un ruolo chiave in questa valutazione.
Congedo di paternità obbligatorio
Il d.lgs. 105/2022 ha strutturato il congedo di paternità obbligatorio in 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato. È un diritto autonomo del padre, non condizionato all’astensione della madre: si applica anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo di maternità.
Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito dall’INPS al 100% della retribuzione media. Il datore anticipa l’indennità e ne chiede il rimborso all’INPS tramite le procedure di conguaglio contributivo. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità, delle ferie, degli scatti biennali e del TFR.
Oltre ai 10 giorni obbligatori, il d.lgs. 105/2022 ha previsto un ulteriore giorno facoltativo di congedo di paternità, che può essere fruito in accordo con la madre in sostituzione di un giorno del congedo di maternità.
Congedo parentale: durata e percentuali di indennizzo
Il congedo parentale («ex congedo facoltativo») è disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022. Ciascun genitore ha diritto a 6 mesi di congedo parentale, per un totale massimo di 11 mesi per la coppia (o 10 mesi se il padre non ha fruito di almeno 3 mesi). Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionato su base mensile, settimanale o oraria, fino ai 12 anni del figlio.
Il trattamento economico INPS:
- Primo mese per ciascun genitore (non cedibile all’altro): 80% della retribuzione media, grazie alla riforma d.lgs. 105/2022 in vigore dal 2023 (elevato all’80% dal precedente 30%); dal 2024 il secondo mese in poi è al 30%;
- Ulteriori 5 mesi per ciascun genitore: 30% della retribuzione media;
- Periodi residui non indennizzati: il restante monte di congedo parentale non retribuito può comunque essere fruito come aspettativa non retribuita.
Il CCNL Lapidei Industria, nel rinnovo 2025, non prevede integrazioni ulteriori all’indennità legale di congedo parentale oltre a quanto già stabilito dalla normativa nazionale. La contrattazione aziendale di secondo livello può tuttavia prevedere miglioramenti.
Divieto di licenziamento durante gravidanza e maternità
L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 stabilisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice:
- Dall’inizio della gravidanza (anche se non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di vita del bambino;
- Durante il congedo di paternità obbligatorio e per un anno dalla nascita, anche per il padre.
Il divieto si applica qualunque sia la motivazione addotta per il licenziamento, inclusa la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo, salvo le eccezioni tassative di legge (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, esito negativo del periodo di prova). Il licenziamento illegittimo è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
Adozione e affido
I diritti di maternità, paternità e congedo parentale si estendono con le stesse modalità in caso di adozione (nazionale o internazionale) e affido. I 5 mesi di astensione obbligatoria decorrono dall’ingresso del minore in famiglia; il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) si calcola dall’ingresso del bambino. L’integrazione CCNL al 100% si applica anche per l’adozione.
Tabella riepilogativa
Maternità e congedi – CCNL Lapidei Industria: sintesi di durate e trattamenti
| Istituto |
Durata |
Trattamento INPS |
Integrazione CCNL |
| Maternità obbligatoria |
5 mesi (2+3 o 1+4) |
80% retribuzione media |
Integrazione al 100% per tutti i 5 mesi |
| Congedo paternità obbligatorio |
10 giorni lavorativi entro 5 mesi |
100% retribuzione media |
Nessuna integrazione aggiuntiva (già al 100%) |
| Congedo parentale – 1° mese |
1 mese per genitore (non cedibile) |
80% retribuzione media (d.lgs. 105/2022) |
Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
| Congedo parentale – mesi successivi |
Fino a 5 mesi per genitore |
30% retribuzione media |
Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
| Riposi giornalieri (allattamento) |
2 ore/giorno nel 1° anno di vita |
100% retribuzione (INPS) |
Nessuna integrazione aggiuntiva |
| Permessi malattia figlio < 3 anni |
Illimitati (non retribuiti dopo i primi 30 gg/anno) |
Indennizzo INPS per max 30 gg/anno (30%) |
Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025 |
I periodi di maternità obbligatoria, congedo di paternità e congedo parentale (per la quota indennizzata) sono computati nell’anzianità aziendale ai fini di ferie, scatti biennali e TFR.
Casi pratici
Caia – Operaia di cava, gravidanza comunicata al 3° mese
Caia è un’addetta al collaudo (livello C) in uno stabilimento di marmo. Comunica la gravidanza al datore il 15 febbraio, con parto previsto per il 10 giugno. Sceglie l’opzione standard: astensione dal 10 aprile (2 mesi prima) al 9 settembre (3 mesi dopo). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media; il datore integra al 100%. Caia non subisce decurtazioni. Il posto è protetto fino al 10 giugno 2026 (un anno dalla nascita). Al rientro richiede 2 mesi di congedo parentale: il primo mese è all’80% INPS, il secondo al 30%. Riceve dal fondo sanitario Altea il rimborso delle visite ostetriche prenatali.
Tizio – Padre, congedo di paternità obbligatorio
Tizio è un operaio di cava (livello D) il cui figlio nasce il 3 marzo 2025. Entro il 3 agosto ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS. Sceglie di fruirne nella prima settimana dopo la nascita (3-12 marzo, esclusa domenica) e di frazionare i restanti 5 giorni nelle settimane successive. L’INPS anticipa l’indennità tramite il datore che la recupera in conguaglio. Tizio conserva tutte le maturazioni di anzianità.
Sempronio – Impiegato tecnico, adozione internazionale
Sempronio (livello A) e sua moglie adottano un bambino di 4 anni proveniente dall’estero. All’ingresso del minore in famiglia, Sempronio richiede il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni, 100% INPS). La moglie, lavoratrice dipendente in altro settore, fruisce dell’astensione obbligatoria di 5 mesi. In seguito, Sempronio fruisce di 3 mesi di congedo parentale: il primo mese è all’80% INPS, i successivi 2 mesi al 30%. Trattandosi di adozione, i diritti si applicano con le stesse modalità della nascita biologica.
Domande frequenti
Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL Lapidei?
La legge (d.lgs. 151/2001) garantisce 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Lapidei Industria integra l’indennità INPS (80%) fino al 100% per l’intera durata.
Il padre lavoratore lapideo ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il d.lgs. 105/2022 riconosce 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita o dall’adozione.
Quanto dura il congedo parentale e come è retribuito?
Ciascun genitore ha 6 mesi (11 mesi totali per la coppia), fino ai 12 anni del figlio. Il primo mese è all’80% INPS (d.lgs. 105/2022); i mesi successivi al 30%. Il CCNL 2025 non prevede integrazioni aggiuntive.
Durante la maternità maturano ferie e scatti di anzianità?
Sì. La maternità obbligatoria è equiparata a servizio effettivo: maturano ferie, scatti biennali e TFR. Lo stesso vale per il congedo di paternità obbligatorio.
Una lavoratrice lapidea può essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno dalla nascita. Il divieto vale anche per il padre durante il congedo obbligatorio e per un anno dalla nascita.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al d.lgs. 151/2001, al d.lgs. 105/2022 e al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.