Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 36 L. 104/1992 – Cumulabilità di benefici

    1. Per i benefici previsti dalla presente legge è ammessa la cumulabilità con altri benefici, prestazioni e provvidenze di natura sociale e previdenziale.
  • Art. 35 L. 104/1992 – Indennità di accompagnamento

    1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche, di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, è concessa una indennità di accompagnamento.
  • Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 116.

  • Art. 34 L. 104/1992 – Diritto al posto di lavoro

    1. I militari di leva o richiamati alle armi che sono familiari di prima parentela con un parente o affine handicappato in situazione di gravità con il quale convivono, hanno facoltà di chiedere il proseguimento del servizio militare presso il distretto militare o ente competente più vicino al comune del domicilio o di residenza.
  • Art. 33 L. 104/1992 – Agevolazioni per il lavoratore o per chi assiste

    1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
    3. Il lavoratore di cui al comma 1 ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
    6. La persona handicappata in situazione di gravità, dopo aver compiuto la maggiore età, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.
  • Art. 28 L. 104/1992 – Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

    1. I comuni assicurano in numero adeguato la disponibilità di parcheggi gratuiti per i veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte.
  • Articolo 128 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di ottemperanza

    Art. 128 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di ottemperanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

    11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla corte in composizione monocratica.

  • Art. 27 L. 104/1992 – Trasporti individuali

    1. Per facilitare la mobilità degli invalidi nelle aree urbane sono riservati ai veicoli utilizzati da persone handicappate posti gratuiti di parcheggio.
  • CCNL Scuola AGIDAE: Maternità e congedi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Maternità CCNL Scuola AGIDAE: 5 mesi 100%, paternità 10gg, allattamento 2h. Forte tradizione di tutela delle docenti madri (maggior parte donne).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione dedicata
    Paternità 10 gg Vedi sezione dedicata
    Congedo parentale Vedi sezione dedicata
    Allattamento Vedi sezione dedicata
    Sostituzione docenti maternità Vedi sezione dedicata

    Maternità 5 mesi

    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Paternità 10 gg

    10 gg al 100% nei 5 mesi post-parto.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia, 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni).

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno. Per docenti: organizzato a fine orario lezioni.

    Sostituzione docenti maternità

    Docenti supplenti coprono assenza maternità. Tutela posto di lavoro garantita.

    Casi pratici

    Tizio – docente Maternità e congedi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su maternità e congedi.
    Caia – ATA Maternità e congedi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce maternità e congedi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Maternità e congedi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona maternità e congedi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Maternità e congedi?
    Approfondimento maternità e congedi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Maternità e congedi?
    Caso specifico maternità e congedi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Maternità e congedi?
    Differenze maternità e congedi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 L. 104/1992 – Mobilità e trasporti collettivi

    1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio.
  • Art. 25 L. 104/1992 – Accesso ai servizi

    1. Le amministrazioni pubbliche, gli enti gestori dei servizi pubblici e i comuni adottano i provvedimenti necessari per assicurare la fruibilità dei propri uffici da parte delle persone handicappate.
  • Art. 24 L. 104/1992 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

    1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.