Autore: Andrea Marton

  • Art. 43 L. 104/1992 – Abrogazioni

    1. Sono abrogati l’articolo 230 del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1297, gli articoli 415 e 416 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
  • Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla pa

    Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla pa

    Art. 70 sexies T.U.IVA – Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo’ essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.”

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  • Art. 34 L. 104/1992 – Diritto al posto di lavoro

    1. I militari di leva o richiamati alle armi che sono familiari di prima parentela con un parente o affine handicappato in situazione di gravità con il quale convivono, hanno facoltà di chiedere il proseguimento del servizio militare presso il distretto militare o ente competente più vicino al comune del domicilio o di residenza.
  • Art. 27 L. 104/1992 – Trasporti individuali

    1. Per facilitare la mobilità degli invalidi nelle aree urbane sono riservati ai veicoli utilizzati da persone handicappate posti gratuiti di parcheggio.
  • Art. 72 GDPR – Procedura

    Articolo 72 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Procedura.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 5 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno

    1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico.
  • Art. 70 TUIR: Redditi di natura fondiaria

    Art. 70 TUIR: Redditi di natura fondiaria

    Art. 70 TUIR – Redditi di natura fondiaria

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 4 del DLG 47/2000. “1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche’ consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.
    2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita’ dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.”

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  • Art. 114 T.U.B.: Norme finali

    Art. 114 T.U.B.: Norme finali

    Art. 114 T.U.B. – Norme finali
    Testo vigente (ultima modifica: D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116).

    «1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.

    2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull’attività finanziaria svolta.

    2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l’operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.»

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: maternità e congedi

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Maternità e congedi nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: legge e miglioramenti contrattuali

    Il settore delle RSA è a prevalente occupazione femminile: OSS, infermiere, animatrici e ausiliari sono per lo più lavoratrici. Conoscere le tutele di maternità, i divieti di lavoro notturno in gravidanza e il funzionamento del congedo parentale è essenziale. Questa guida distingue ciò che è garantito dalla legge (d.lgs. 151/2001) da ciò che il CCNL ANASTE migliora.

    In sintesi

    La maternità nelle RSA è disciplinata principalmente dal d.lgs. 151/2001. Il CCNL ANASTE migliora la legge integrando l’indennità INPS al 100% per i primi due mesi di maternità obbligatoria e garantendo la non computabilità della maternità nel comporto. La lavoratrice in gravidanza non può essere adibita a turni notturni né a mansioni di movimentazione manuale dei pazienti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE
    Norma di riferimento principale
    D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), mod. d.lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

    Congedi e trattamento economico — CCNL ANASTE + legge
    Istituto Durata Trattamento legge Integrazione CCNL
    Maternità obbligatoria (2 mesi pre-parto + 3 post) 5 mesi totali 80% INPS Integrazione al 100% per i primi 2 mesi; 90% per i restanti 3
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi per genitore (massimo 11 mesi complessivi) 80% per i primi 3 mesi non cedibili; 30% per il resto (d.lgs. 105/2022) Nessuna integrazione contrattuale
    Congedo anticipato per gravidanza a rischio Durata certificata dal medico/ASL 100% INPS Integrazione CCNL al 100%
    Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno (fino a 1 anno del bambino) 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore

    Le percentuali di integrazione CCNL si riferiscono alla retribuzione ordinaria contrattuale lorda (minimo tabellare + scatti + eventuali superminimi fissi). I valori INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera assoggettata al massimale contributivo. L’integrazione CCNL copre la differenza tra l’indennità INPS e la percentuale contrattuale garantita.

    Il congedo di maternità obbligatoria: struttura e flessibilità

    Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (artt. 16-22). La durata standard è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può optare per la flessibilità (art. 20 d.lgs. 151/2001): rinunciare all’ultimo mese di astensione pre-parto e spostarlo al post-parto, portando la distribuzione a 1 mese prima e 4 dopo. La flessibilità richiede certificato medico che attesti la compatibilità con la prosecuzione del lavoro.

    Nelle RSA la flessibilità pre-parto può essere compatibile con le mansioni amministrative o di coordinamento, ma è spesso sconsigliata per le figure assistenziali che svolgono movimentazione manuale dei pazienti.

    Il CCNL ANASTE garantisce:

    • Integrazione dell’indennità INPS (80%) al 100% della retribuzione ordinaria per i primi 2 mesi di maternità obbligatoria;
    • Integrazione al 90% per i rimanenti 3 mesi;
    • Per il congedo anticipato per gravidanza a rischio (art. 17 d.lgs. 151/2001), integrazione al 100%.

    Tutele durante la gravidanza nelle RSA: divieti e adattamenti

    Il lavoro in RSA espone le lavoratrici in gravidanza a rischi specifici che la legge e il CCNL affrontano con disposizioni ad hoc:

    • Divieto di lavoro notturno: dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 53 d.lgs. 151/2001). La lavoratrice deve essere trasferita al turno diurno senza riduzione della retribuzione;
    • Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti: la gravidanza è incompatibile con la movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti (Allegato I, d.lgs. 151/2001). Il datore deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative compatibili;
    • Divieto di esposizione ad agenti biologici di rischio elevato: rilevante per il personale infermieristico o assistenziale esposto a patologie infettive trasmissibili;
    • Congedo anticipato (art. 17 d.lgs. 151/2001): se le condizioni di lavoro o di trasporto pregiudicano la salute della lavoratrice o del nascituro, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (o l’ASL territorialmente competente) può disporre il congedo anticipato anche prima dei 2 mesi pre-parto;
    • Diritto alle visite prenatali: la lavoratrice può assentarsi per esami prenatali e visite mediche specialistiche; il tempo è retribuito e non è detratto dalle ferie né dai permessi ROL.

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Il d.lgs. 105/2022 ha riformato significativamente la disciplina della paternità. Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, adozione o affidamento. È retribuito al 100% dall’INPS ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: il padre può fruirne anche durante la maternità obbligatoria della madre.

    Nelle RSA, dove la gestione dei turni è critica, è importante comunicare tempestivamente al responsabile la data di fruizione del congedo (almeno 5 giorni prima, salvo parti prematuri), per consentire l’organizzazione della copertura.

    Il congedo parentale: regole dopo il d.lgs. 105/2022

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è profondamente cambiato con il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158). Le nuove regole, in vigore dal 13 agosto 2022, prevedono:

    • 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore, retribuiti all’80% della retribuzione (elevati dal 60% al 80% per i periodi fruiti entro il 6° anno di vita del bambino);
    • Ulteriori 3 mesi cedibili tra genitori, retribuiti al 30%;
    • Il periodo massimo complessivo è di 11 mesi (10 per le famiglie monoparentali);
    • Il congedo può essere fruito su base giornaliera od oraria, concordando con il datore le modalità compatibili con l’organizzazione dei turni.

    Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive rispetto al trattamento INPS durante il congedo parentale. La lavoratrice o il lavoratore che fruisce del congedo parentale percepisce la sola indennità INPS nella misura legale.

    Divieto di licenziamento e tutele occupazionali

    La lavoratrice è protetta dal divieto assoluto di licenziamento durante:

    • La gravidanza (dalla comunicazione al datore fino al termine della maternità obbligatoria);
    • Il congedo di maternità obbligatoria e per i successivi 12 mesi dall’inizio del congedo (o fino al compimento del primo anno di vita del bambino).

    Il divieto si applica anche in caso di licenziamento collettivo e di recesso durante il periodo di prova, se la gravidanza è preesistente o sopravvenuta. Il licenziamento effettuato in violazione del divieto è nullo di diritto. Lo stesso divieto si applica al padre durante il congedo obbligatorio di paternità e nei casi di adozione.

    Casi pratici

    Tizio (padre) — OSS, congedo di paternità obbligatorio
    Tizio è un OSS di livello 4 il cui figlio nasce il 10 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro il 10 agosto 2026. Comunica al responsabile con 5 giorni di anticipo la settimana in cui intende fruirne. Durante i 10 giorni percepisce l’indennità INPS al 100%; il datore non deve integrare nulla. Il congedo non si computa nel comporto, non consuma le ferie e non riduce i ROL.
    Caia — Infermiera in gravidanza, trasferimento al turno diurno
    Caia è infermiera di livello 8, solitamente in turnazione su tre fasce. Alla sedicesima settimana di gravidanza comunica lo stato al direttore con certificato medico. Il datore è tenuto a trasferirla immediatamente al turno diurno (art. 53 d.lgs. 151/2001): il turno notturno è vietato dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno del figlio. La retribuzione rimane invariata: la maggiorazione del 20% per turno notturno che Caia non percepisce più è perduta per la scelta del legislatore di privilegiare la tutela della salute sul trattamento economico.
    Sempronia — OSS, maternità obbligatoria: calcolo dell’integrazione CCNL
    Sempronia è OSS di livello 3S (minimo tabellare 1.525,03 €/mese). Va in maternità obbligatoria per 5 mesi. Per i primi 2 mesi: l’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (circa 1.220 €/mese); il datore integra la differenza fino al 100% (circa 305 €/mese aggiuntivi a carico dell’azienda). Per i successivi 3 mesi: il CCNL garantisce il 90%; il datore integra il 10% rispetto all’INPS (circa 152 €/mese). Durante la maternità continuano a maturare ferie, tredicesima e quattordicesima (per rateo).

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL ANASTE?
    La durata del congedo obbligatorio è di 5 mesi per legge (d.lgs. 151/2001): 2 mesi pre-parto e 3 post-parto, con possibilità di flessibilità. Il CCNL ANASTE non modifica questa durata ma integra il trattamento economico: 100% per i primi 2 mesi e 90% per i restanti 3.
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL ANASTE?
    Il congedo parentale è retribuito secondo le regole di legge (d.lgs. 105/2022): 80% per i primi 3 mesi non cedibili, 30% per gli altri periodi. Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive: si percepisce la sola indennità INPS.
    La lavoratrice in gravidanza può fare turni notturni in una RSA?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio. La lavoratrice ha diritto al trasferimento al turno diurno senza riduzione della retribuzione.
    Il padre lavoratore in una RSA ha diritto al congedo obbligatorio?
    Sì. Il d.lgs. 105/2022 prevede 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. È retribuito al 100% dall’INPS. Il CCNL ANASTE non integra ulteriormente.
    La maternità si computa nel periodo di comporto CCNL ANASTE?
    No. Il congedo di maternità obbligatoria e le assenze per gravidanza a rischio non si computano nel comporto per malattia comune. È un principio di legge inderogabile (art. 2110 c.c. e d.lgs. 151/2001).
    Durante la maternità continuano a maturare ferie e tredicesima?
    Sì. I periodi di maternità obbligatoria sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e TFR, come se la lavoratrice fosse in servizio attivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le tutele di maternità e paternità descritte fanno riferimento al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e alle modifiche apportate dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Per la propria situazione specifica è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.