Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 T.U.B.: Comunicazioni alla Banca d’Italia

    Art. 8 T.U.B.: Comunicazioni alla Banca d’Italia

    Art. 8 T.U.B. – Comunicazioni alla Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. L’autorità giudiziaria dà comunicazione alla Banca d’Italia dei procedimenti penali a carico di esponenti di banche e di società facenti parte di gruppi bancari, e di ogni provvedimento definitivo adottato nei loro confronti.

    2. Le autorità competenti per la vigilanza sui mercati e sugli intermediari non bancari trasmettono alla Banca d’Italia le informazioni rilevanti per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.

  • Art. 26 D.Lgs. 148/2015 – Fondi di solidarietà bilaterali

    Art. 26 D.Lgs. 148/2015 – Fondi di solidarietà bilaterali

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I.

    2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.

    3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all’articolo 36.

    4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

    5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

    6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.

    7. L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

    8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

    9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità: a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea. c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

    10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

    11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’ articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall’attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l’ammontare totale dei contributi versati nell’anno precedente al fondo di integrazione salariale

  • Art. 31 TUIR: Perdite per mancata coltivazione e per eventi n

    Art. 31 TUIR: Perdite per mancata coltivazione e per eventi n

    Art. 31 TUIR – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

    In vigore dal 25/06/2014

    Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 7

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.

    “1. (comma abrogato)

    2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte.

    3. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

    4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.”

  • Art. 939 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 939 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

  • Art. 4 TUIR: Coniugi e figli minori

    Art. 4 TUIR: Coniugi e figli minori

    Art. 4 TUIR – Coniugi e figli minori

    In vigore dal 02/03/1989 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/1989 n. 69 Articolo 26

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 38, comma 1-bis, del DL n. 69/89.

    “1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

    a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;

    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;

    c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.”

    Commento del professionista

    l’art. 4 del TUIR rappresenta la norma di riferimento per l’imputazione dei redditi all’interno della famiglia, stabilendo criteri distinti a seconda della natura dei beni e dei soggetti coinvolti. Il legislatore, infatti, parte da un presupposto fondamentale: non esiste un unico “reddito familiare” rilevante ai fini IRPEF, ma una pluralità di redditi imputati ai singoli componenti secondo regole specifiche.

    Nel caso della comunione legale tra coniugi, i redditi derivanti dai beni comuni sono imputati, in via ordinaria, nella misura del 50% a ciascun coniuge, salvo diversa pattuizione convenzionale. Diversamente, i proventi derivanti dall’attività personale di ciascun coniuge restano integralmente imputati al soggetto che li produce, a conferma del principio di autonomia reddituale individuale. Analogo criterio proporzionale si applica anche ai redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, che vengono ripartiti tra i coniugi indipendentemente dalla titolarità formale dei beni stessi.

    Per quanto riguarda i redditi dei figli minori, soggetti all’usufrutto legale dei genitori, il legislatore prevede un’imputazione per metà a ciascun genitore, salvo il caso in cui l’usufrutto spetti ad uno solo, ipotesi in cui il reddito viene attribuito integralmente a quest’ultimo.

    Questa impostazione normativa si inserisce in un’evoluzione storica particolarmente significativa. In origine, infatti, il sistema tributario italiano prevedeva il cosiddetto “cumulo dei redditi”, per cui i redditi della moglie e dei figli minori venivano imputati al capo famiglia. Tale meccanismo, in un sistema progressivo, determinava un aggravio impositivo e sollevava evidenti criticità sotto il profilo costituzionale, in relazione al principio di capacità contributiva.

    L’intervento della Corte Costituzionale negli anni Settanta ha segnato un punto di svolta, portando al superamento del cumulo e all’affermazione della piena soggettività passiva di ciascun componente della famiglia. Da quel momento, il sistema si è orientato verso un modello di tassazione individuale, in cui ciascun soggetto è tassato in base al proprio reddito, con autonoma dichiarazione e autonoma obbligazione tributaria, pur restando la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta.

    Tale scelta, tuttora vigente, riflette un preciso equilibrio tra esigenze di equità e neutralità economica. Da un lato, si evita che il reddito complessivo familiare incida sulle scelte lavorative dei singoli; dall’altro, si rinuncia a una piena valorizzazione della capacità contributiva del nucleo familiare nel suo complesso, con effetti talvolta penalizzanti per le famiglie monoreddito.

    Il dibattito dottrinale e istituzionale ha più volte evidenziato questa tensione, prospettando modelli alternativi – come il quoziente familiare o lo splitting – che però non sono mai stati introdotti nel nostro ordinamento. Anche le più recenti riforme si muovono in una logica diversa, privilegiando interventi indiretti, quali detrazioni, deduzioni e strumenti di sostegno alle famiglie, piuttosto che una revisione strutturale dell’unità impositiva.

    In questo contesto, la disciplina della comunione legale assume rilievo non solo civilistico, ma anche fiscale. I beni che vi rientrano – come gli acquisti effettuati durante il matrimonio o gli utili di aziende gestite congiuntamente – generano redditi che, salvo eccezioni, vengono ripartiti tra i coniugi. Tuttavia, non tutti i diritti rientrano automaticamente nella comunione: la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che vi rientrano solo le posizioni giuridiche suscettibili di valutazione patrimoniale stabile, escludendo i meri diritti di credito privi di tale caratteristica.

    Particolare attenzione merita anche la cosiddetta comunione “de residuo”, che riguarda determinati beni e proventi destinati a entrare nella comunione solo al momento del suo scioglimento. In tali casi, fino a quel momento, il reddito resta nella disponibilità esclusiva del coniuge percettore, con evidenti riflessi anche sul piano fiscale.

    Un discorso analogo può essere svolto per il fondo patrimoniale, che costituisce un patrimonio vincolato ai bisogni della famiglia. Anche qui, il legislatore fiscale adotta un criterio autonomo rispetto alla titolarità civilistica, imputando i redditi per metà a ciascun coniuge. Si tratta di una scelta coerente con la funzione del fondo, che è quella di soddisfare esigenze familiari e non individuali.

    Infine, è opportuno evidenziare come l’evoluzione normativa più recente abbia esteso questi principi anche a nuove forme di famiglia. Le unioni civili, infatti, sono oggi sostanzialmente equiparate al matrimonio anche sotto il profilo fiscale, con applicazione delle medesime regole in tema di comunione legale e imputazione dei redditi. Analogamente, la giurisprudenza più recente ha ampliato la tutela delle convivenze di fatto, avvicinandole progressivamente ai modelli tradizionali, anche con riferimento ai rapporti economici e fiscali.

    In conclusione, il sistema italiano si fonda su un principio di tassazione individuale temperato da regole specifiche di imputazione dei redditi in ambito familiare. Si tratta di un assetto che, pur garantendo autonomia soggettiva e coerenza con il principio di capacità contributiva, continua a presentare profili critici sotto il profilo dell’equità tra diverse tipologie di nuclei familiari, lasciando aperto il dibattito su possibili future evoluzioni del sistema.

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  • Art. 67 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di informazioni

    Art. 67 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di informazioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

    2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

    3. Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    4. I fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

    5. Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

    6. La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

    Ammalarsi a bordo di una nave o subire un infortunio in banchina presenta implicazioni giuridiche molto diverse rispetto al lavoro ordinario. La disciplina marittima affonda le radici nel Codice della Navigazione; quella portuale si innesta sul regime INAIL con specifiche integrazioni contrattuali.

    In sintesi

    Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) obbliga l’armatore alle spese di cura e al rimpatrio del marittimo malato in porto straniero. Nel CCNL Porti il comporto è generalmente di 12 mesi in 36, con integrazioni contrattuali sull’indennità INPS. La MLC 2006 impone una copertura sanitaria globale per tutto il personale navigante.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Cod. Navig. artt. 344, 355-362 · MLC 2006 Standard A4.1 · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008

    La malattia del marittimo a bordo: il quadro legale

    La disciplina della malattia del personale navigante è regolata in primo luogo dagli artt. 355 e seguenti del Codice della Navigazione, che attribuiscono all’armatore obblighi specifici ben più gravosi di quelli previsti per i datori di lavoro terrestri:

    • L’armatore è tenuto a fornire assistenza medica e farmaceutica al marittimo malato o infortunato durante il servizio.
    • Deve sbarcare il marittimo nel primo porto adatto alle cure necessarie, anche se ciò comporta uno scalo non programmato.
    • In caso di malattia o infortunio in porto straniero, è obbligato al rimpatrio a proprie spese del lavoratore.
    • La retribuzione continua a essere dovuta per un determinato periodo anche durante la malattia, secondo le previsioni del CCNL.

    La MLC 2006 (Standard A4.1) rafforza questi obblighi su scala internazionale, imponendo agli armatori di garantire una copertura sanitaria per i propri marittimi in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla bandiera della nave.

    L’infortunio in porto: la disciplina INAIL

    I lavoratori portuali sono soggetti alla normativa INAIL sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). Il lavoro portuale è classificato tra le attività a rischio elevato, con premi assicurativi corrispondentemente più alti rispetto ad attività di ufficio. I rischi tipici comprendono: cadute da mezzi o strutture, investimenti da veicoli e mezzi di movimentazione, infortuni con carichi sospesi, esposizione a sostanze pericolose nei terminal chimici.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone misure di sicurezza specifiche per i porti: formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha introdotto due ore aggiuntive di formazione obbligatoria in ingresso per i nuovi assunti, proprio in risposta all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio nei due CCNL
    Aspetto CCNL Armatoriale (personale navigante) CCNL Porti (lavoratori portuali)
    Spese mediche A carico armatore (art. 355 Cod. Navig.) SSN + eventuale fondo sanitario integrativo
    Rimpatrio da porto straniero Obbligatorio a spese armatore Non applicabile (lavoro a terra)
    Periodo di comporto Disciplinato dal CCNL per qualifica Indicativamente 12 mesi in 36 mesi
    Integrazione retributiva Prevista dal CCNL per il periodo di malattia Integrazione sull’indennità INPS/INAIL
    Copertura globale MLC 2006 Standard A4.1 (obbligatoria) INAIL + eventuale assicurazione integrativa

    Il comporto nel CCNL Porti

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso il comporto senza guarigione, il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Questo istituto è di origine contrattuale: la legge (art. 2110 c.c.) rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione dei termini.

    Il CCNL Porti fissa generalmente il comporto in 12 mesi nell’arco dei 36 mesi precedenti. Possono essere previsti allungamenti per:

    • Malattie gravi o tumori.
    • Lavoratori con lunga anzianità di servizio.
    • Patologie conseguenti a infortuni sul lavoro.

    Durante il comporto, oltre all’indennità INPS (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° giorno), il CCNL può prevedere un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria.

    Casi pratici

    Tizio — Ufficiale che si ammala a Rotterdam

    Tizio è primo ufficiale di coperta su una portarinfuse in scalo a Rotterdam. Viene colpito da appendicite acuta. L’armatore è obbligato a pagare il ricovero presso l’ospedale olandese, a garantire la visita del medico di porto e, una volta autorizzato il trasporto, a organizzare il rimpatrio in Italia a proprie spese. La retribuzione di Tizio continua durante la degenza secondo le previsioni del CCNL Armatoriale.

    Caio — Operatore portuale infortunato da un carrello elevatore

    Caio viene investito da un carrello elevatore in banchina e riporta una frattura alla gamba. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 24 ore. L’INAIL riconosce l’infortunio e liquida l’indennità temporanea (60% della retribuzione media per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL Porti prevede un’integrazione aziendale per i giorni di franchigia INAIL (i primi tre giorni non coperti da indennità). Il datore di lavoro non può licenziare Caio durante il periodo di inabilità temporanea assoluta.

    Sempronia — Macchinista portuale con malattia cronica

    Sempronia ha accumulato 9 mesi di malattia negli ultimi 30 mesi a causa di una patologia cronica. Il comporto CCNL Porti è di 12 mesi in 36. Ha ancora 3 mesi di comporto disponibili. Il medico competente aziendale la visita in previsione del possibile rientro: il CCNL prevede che in caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, prima del licenziamento si valuti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.

    Domande frequenti

    Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
    L’armatore è obbligato per legge (art. 355 Codice della Navigazione) a farsi carico delle spese di cura del marittimo che si ammali durante il servizio a bordo, incluse le spese di degenza, medico e farmaci, indipendentemente dalla nazionalità del porto.
    Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
    L’armatore deve provvedere alle cure e, una volta stabilizzato il paziente, organizzare il rimpatrio a proprie spese. La MLC 2006 (Standard A4.1) impone questi obblighi per tutti gli armatori a livello internazionale.
    Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti fissa il comporto generalmente in 12 mesi nell’arco di 36 mesi precedenti, con possibili allungamenti per malattie gravi. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
    I lavoratori portuali hanno un’integrazione della retribuzione in caso di malattia?
    Sì. Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per avvicinarsi alla retribuzione piena almeno per una parte del periodo. L’entità dell’integrazione varia per anzianità e livello.
    Come funziona l’infortunio sul lavoro in porto?
    Si applica la normativa INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il CCNL Porti prevede integrazioni per i giorni di franchigia INAIL e maggiori tutele rispetto al minimo di legge. La formazione obbligatoria sulla sicurezza è stata aumentata di due ore con il rinnovo 2024.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 8 D.Lgs. 36/2023 – Principio dell’autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito

    1. Nel perseguimento dei loro fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale.