Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 148 L. Fall. – Fallimento della società e dei soci

    Art. 148 L. Fall. – Fallimento della società e dei soci

    Art. 148 L. Fall. – Fallimento della società e dei soci

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure.

    Possono essere nominati più comitati dei creditori.

    Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

    Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.

    Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

    I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

    Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 147 L. Fall. – Società con soci a responsabilità illimitata

    Art. 147 L. Fall. – Società con soci a responsabilità illimitata

    Art. 147 L. Fall. – Società con soci a responsabilità illimitata

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile , produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

    Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.

    La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

    Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.

    Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

    Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

    Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18.

    In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 146 L. Fall. – Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

    Art. 146 L. Fall. – Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

    Art. 146 L. Fall. – Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49.

    Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

    Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’ articolo 2476, comma settimo, del codice civile .

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 145 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 145 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 145 L. Fall.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Fonte: Normattiva.

  • Articolo 114 TU Giustizia Tributaria: Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    Art. 114 D.Lgs. 175/2024 – Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

  • Art. 143 L. Fall. – Procedimento di esdebitazione

    Art. 143 L. Fall. – Procedimento di esdebitazione

    Art. 143 L. Fall. – Procedimento di esdebitazione

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

    Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

    Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 142 L. Fall. – Esdebitazione

    Art. 142 L. Fall. – Esdebitazione

    Art. 142 L. Fall. – Esdebitazione

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

    Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

    L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

    Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

    Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • CCNL Gas-Acqua: preavviso 30-180 giorni

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il preavviso CCNL Gas-Acqua varia da 30 gg (livello 1-2) a 180 gg (Quadri) in base a livello e anzianità. Dimissioni dimezzate. Giusta causa senza preavviso (es. violazione grave sicurezza, scarico abusivo reflui, falsificazione registri).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Anfida · Proxigas · Assogas · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso (datore)
    Livello ≤5 anni 5-10 anni >10 anni
    1-2 30 gg 45 gg 60 gg
    3-4 45 gg 60 gg 90 gg
    5-6 60 gg 90 gg 120 gg
    7 120 gg 150 gg 180 gg
    Q 180 gg 180 gg 180 gg

    Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato.

    Calcolo preavviso

    Dipende da livello, anzianità (3 fasce), direzione recesso (dimissioni dimezzano).

    Preavviso lavorato o indennità

    Datore o lavoratore sceglie. Indennità sostitutiva include base + indennità + ratei 13ª/14ª/ferie.

    Dimissioni

    Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS. Preavviso dimezzato. Revocabili entro 7 gg.

    Giusta causa

    Senza preavviso per: violazione grave sicurezza (rischio esplosione/inondazione), scarico abusivo reflui non depurati, falsificazione registri analisi acque, furto, lavoro sotto sostanze, atti violenti.

    Giustificato motivo

    Soggettivo (con preavviso) o oggettivo (es. cessazione gestione comunale). Aziende >15 dip: tentativo conciliazione ITL.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziato cessazione affidamento
    Tizio (livello 4) licenziato per cessazione affidamento gestione idrica comunale. Preavviso 60 gg indennità + ricollocazione tramite multiutility regionale.
    Caia – Dimissioni dimezzate
    Caia (livello 5) con 6 anni si dimette per altra opportunità. Preavviso dimezzato: 45 gg invece di 90.
    Sempronio – Giusta causa scarico abusivo
    Sempronio (livello 6) sorpreso a scaricare reflui non depurati nel fiume. Contestazione + licenziamento giusta causa + denuncia penale.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Per livello 4 con anzianità <5 anni: 22 gg (dimissioni dimezzano i 45 gg). Per 5-10 anni: 30 gg. Per >10 anni: 45 gg.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo giusta causa: violazione grave sicurezza, scarico abusivo reflui, falsificazione registri analisi, furto, sostanze, atti violenti, assenza ingiustificata >5 gg.
    Esiste ricollocazione in caso di cessazione gestione?
    Sì, in caso di cessazione affidamento gestione idrica/gas comunale, di solito subentra altra utility che riassorbe il personale (clausola sociale frequente nei bandi).
    Dimissioni online obbligatorie?
    Sì, portale Cliclavoro/INPS. Eccezioni: prova, giusta causa, madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tredicesima, gratifica estiva e premi

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tredicesima, gratifica estiva e premi

    Tredicesima a dicembre e gratifica estiva nel settore ceramica sono le mensilità aggiuntive garantite dal contratto artigiano. Ecco come si calcolano, quando si pagano e cosa cambia in caso di rapporto inferiore all’anno.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (1 mensilità intera, entro il 20 dicembre) per tutti i settori. Il settore ceramica-terracotta-gres prevede anche una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Non esiste una quattordicesima generalizzata nel settore chimica. Entrambe le voci maturano pro quota e concorrono al calcolo del TFR.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    1 mensilità intera – entro il 20 dicembre
    Gratifica estiva (ceramica)
    50 ore di retribuzione – giugno/luglio
    Quattordicesima (chimica)
    Non prevista dal CCNL nazionale
    Premi di risultato
    Definiti dalla contrattazione di secondo livello
    Maturazione pro quota
    1/12 per ogni mese intero di servizio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e gratifiche – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Voce Importo Scadenza pagamento Settore
    Tredicesima mensilità 1 mensilità di retribuzione globale di fatto Entro il 20 dicembre Tutti (chimica e ceramica)
    Gratifica estiva 50 ore di retribuzione tabellare Giugno o luglio (in uso) Ceramica / Terracotta / Gres
    Premio di risultato Variabile (definito da accordi territoriali/aziendali) Secondo accordo Dove previsto dalla contrattazione decentrata

    Nota: la «retribuzione globale di fatto» per la tredicesima include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e il superminimo individuale non assorbito, ma esclude le voci variabili (straordinari, indennità saltuarie). La gratifica estiva del settore ceramica si calcola sulla retribuzione oraria tabellare × 50 ore.

    La tredicesima mensilità: calcolo e scadenza

    La tredicesima è la gratifica natalizia prevista dal CCNL per tutti i lavoratori del settore chimica-ceramica artigianato. Deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto.

    La base di calcolo comprende:

    • Minimo tabellare contrattuale;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Superminimo individuale non assorbibile;
    • Eventuali indennità continuative e fisse.

    Sono escluse dalla base di calcolo: le ore di straordinario, le indennità variabili, i rimborsi spese e le prestazioni occasionali.

    Per i lavoratori che hanno prestato servizio per un’intera annata (1° gennaio – 31 dicembre) spetta la tredicesima intera. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima matura pro quota: 1/12 per ogni mese intero di servizio nell’anno solare, con l’arrotondamento al mese intero per le frazioni superiori a 15 giorni.

    La gratifica estiva nel settore ceramica

    Per le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione, corrisposta in concomitanza con le ferie estive (generalmente a giugno o luglio, secondo la prassi aziendale). Si calcola moltiplicando la retribuzione oraria tabellare (minimo + scatti) per 50.

    Anche la gratifica estiva matura pro quota in base ai mesi di servizio nell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto prima del pagamento, la quota maturata va corrisposta nel cedolino dell’ultimo mese.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL nazionale non prevede un premio di risultato standardizzato. La possibilità di introdurre premi collegati alla produttività, agli utili o alla qualità è demandata alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria). Nei settori artigiani i premi di risultato sono meno diffusi rispetto all’industria, ma alcune realtà maggiori o associazioni territoriali li hanno definiti.

    I premi di risultato eventualmente concordati beneficiano dell’imposta sostitutiva dell’1% (entro il limite di 5.000 € annui, per i premi erogati nel 2026 e nel 2027: art. 1, comma 9, L. 199/2025) o del 10% (entro 3.000 € annui, negli altri anni: art. 1, comma 182, L. 208/2015), con soglia di reddito fino a 80.000 € nell’anno precedente, se previsti da accordo di secondo livello depositato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio chimico, calcolo tredicesima intera
    Tizio è al 3° livello con minimo tabellare di 1.649,46 € e 2 scatti di anzianità (2 × 12,91 € = 25,82 €). La sua retribuzione mensile di base è 1.675,28 €. La tredicesima di dicembre sarà pari a 1.675,28 €, corrisposta in cedolino separato o con il cedolino di dicembre. Anche il TFR di dicembre matura su questa base ampliata.
    Caia – Ceramista, calcolo gratifica estiva pro quota (assunzione a marzo)
    Caia è assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana al 4° livello (minimo 1.747,55 €). L’anno di maturazione della gratifica estiva decorre da marzo. A luglio 2026 avrà maturato 5 mesi (marzo-luglio). La retribuzione oraria è 1.747,55 ÷ 173 ore = circa 10,10 €/ora. La gratifica piena sarebbe 50 × 10,10 € = 505 €. Pro quota per 5/12: 505 € × 5/12 ≈ 210,42 €.
    Sempronio – Impiegato che cessa il rapporto a settembre
    Sempronio si dimette a settembre 2026 dopo 9 mesi di servizio nell’anno. Al momento dell’uscita ha diritto alla tredicesima maturata pro quota: 9/12 di una mensilità. Se il suo minimo mensile è 2.048,42 €, la quota tredicesima è 2.048,42 € × 9/12 = 1.536,32 € lordi, da corrispondere nel cedolino finale insieme al saldo delle ferie non godute e al TFR.

    Domande frequenti

    Quando si paga la tredicesima nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre. È pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi matura pro quota (1/12 per ogni mese intero).
    Il settore ceramica prevede anche la gratifica estiva?
    Sì. Per il settore ceramica-terracotta-gres il CCNL prevede una gratifica estiva di 50 ore di retribuzione, corrisposta a giugno-luglio. Matura pro quota in caso di rapporto inferiore all’anno.
    Come si calcola la tredicesima se ho lavorato solo 6 mesi?
    Si calcola pro-quota: 6 mesi interi danno diritto a 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità. Le frazioni superiori a 15 giorni si arrotondano al mese intero.
    Esiste una quattordicesima nel settore chimica artigianato?
    No, il CCNL nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata per il settore chimica-gomma-plastica-vetro. Nel settore ceramica la gratifica estiva (50 ore) ha funzione analoga ma non costituisce formalmente una mensilità intera.
    La tredicesima concorre al calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. la tredicesima è inclusa nella retribuzione annua utile ai fini del TFR, in quanto emolumento continuativo. Questo significa che il TFR annuo si calcola dividendo per 13,5 (non 12) la retribuzione lorda annua comprensiva della tredicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

  • Art. 91 L. 633/1941

    Art. 91 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

    Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 140 L. Fall. – Effetti della riapertura

    Art. 140 L. Fall. – Effetti della riapertura

    Art. 140 L. Fall. – Effetti della riapertura

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

    Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

    I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

    Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 221 TULPS – Delega regolamentare e sanzione per violazioni

    Art. 221 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

    Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila . 58

    Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.