Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.
Autore: Andrea Marton
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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Art. 94 D.Lgs. 36/2023 – Cause di esclusione automatica
1. Costituisce causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione la presenza dei seguenti motivi: a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. -
Art. 83 D.Lgs. 36/2023 – Criteri di aggiudicazione
1. Le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. -
Art. 70 L. 633/1941 – Riassunto, citazione e riproduzione di brani
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Art. 76 D.Lgs. 36/2023 – Procedure ristrette
1. Nelle procedure ristrette, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. -
Art. 75 D.Lgs. 36/2023 – Procedure aperte
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. -
Accisa sull’energia elettrica: come incide in bolletta
In sintesi
- Imposta per kWh consumato: l’accisa si calcola sulla quantità di energia prelevata, non sul suo valore monetario.
- Visibile in bolletta: la voce ‘accisa’ è esposta in modo distinto dalle altre componenti tariffarie.
- Esenzioni per le utenze domestiche: esistono soglie di consumo e di potenza impegnata entro le quali le famiglie possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale.
- Regimi ridotti per l’industria: le utenze industriali con consumi sopra determinate soglie accedono ad aliquote agevolate.
- IVA sull’accisa: l’IVA si calcola sull’importo comprensivo di accisa, quindi si paga un’imposta su un’altra imposta.
- Gestione ADM: l’imposta è disciplinata dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e amministrata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Che cos'è l'accisa sull'energia elettrica e perché la trovi in bolletta
Quando apri la bolletta della luce, tra le voci di dettaglio compare la parola ‘accisa’. Molti la ignorano o la confondono con le componenti tariffarie stabilite dall’Autorità di regolazione: si tratta invece di un’imposta vera e propria, disciplinata dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
La caratteristica principale dell’accisa è che si applica sulla quantità – in questo caso sui kilowattora (kWh) consumati – e non sul valore in euro della bolletta. Questo la distingue dall’IVA, che invece è proporzionale al prezzo. Nella pratica, il fornitore di energia anticipa l’accisa allo Stato e poi la recupera includendola nel corrispettivo addebitato al cliente finale.
Un dettaglio importante: l’IVA si calcola sull’importo totale della bolletta, comprensivo dell’accisa stessa. Questo meccanismo – noto come ‘tassa sulla tassa’ – è comune a tutti i prodotti sottoposti ad accisa e fa sì che l’impatto fiscale reale sul consumatore sia leggermente superiore al solo importo dell’accisa.
Non tutti pagano l’accisa nella stessa misura. La normativa prevede esenzioni totali e riduzioni per alcune categorie di utenze domestiche, oltre a regimi speciali per le imprese con consumi elevati. Capire quali regole si applicano alla propria situazione permette di verificare che la bolletta sia calcolata correttamente.
Accisa energia elettrica: categorie e regimi principali Categoria di utenza Regime applicabile Utenza domestica entro soglie di consumo e potenza Esenzione totale o riduzione prevista dalla normativa Utenza domestica sopra soglie Aliquota ordinaria per kWh consumato Uso industriale sopra soglie di consumo Aliquota agevolata (inferiore all'ordinaria) Usi particolari (illuminazione pubblica, ricarica veicoli, ecc.) Regimi specifici definiti dal TU Accise Esempio pratico
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Esempio illustrativo. Tizio ha un’utenza domestica con potenza impegnata nella fascia che rientra nelle soglie previste dalla normativa: in bolletta l’accisa risulta azzerata o ridotta per la quota di consumo che non supera il limite qualificante. Caio, invece, ha un piccolo laboratorio artigianale con consumi superiori alle soglie industriali agevolate: il fornitore applica l’aliquota ridotta prevista per gli usi industriali sopra soglia, con un risparmio rispetto all’aliquota ordinaria. In entrambi i casi l’IVA viene poi calcolata sull’importo totale comprensivo dell’accisa residua.
Documenti necessari
- Bolletta dell’energia elettrica (voce ‘accisa’ nel dettaglio tariffario)
- D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (artt. relativi all’energia elettrica)
- Documentazione del fornitore attestante la categoria di utenza e la potenza impegnata
- Eventuale comunicazione ADM in caso di richiesta di esenzione o rimborso
Tizio: utenza domestica con piccoli consumi
Scenario. Tizio vive da solo in un appartamento. La sua utenza è classificata come domestica residente con potenza impegnata e consumi medi annui nella fascia che rientra nelle soglie di esenzione previste dalla normativa vigente.
Come si applica. Rientrando nei limiti qualitativi fissati dalla normativa – sia per quanto riguarda la potenza contrattuale, sia per il consumo annuo – Tizio beneficia dell’esenzione dall’accisa per la parte di consumi che non supera la soglia agevolata. L’importo relativo all’accisa in bolletta è pari a zero o significativamente ridotto. L’IVA rimane dovuta sulle altre componenti della bolletta.
In pratica
- Verifica in bolletta che la voce ‘accisa’ risulti azzerata o ridotta: se il contatore è classificato correttamente come domestico residente entro soglia, è il regime normale.
- Se l’accisa risulta addebitata per intero nonostante i consumi ridotti, contatta il fornitore per verificare la corretta classificazione della tua utenza.
Caio: impresa manifatturiera con consumi elevati
Scenario. Caio gestisce una piccola impresa manifatturiera. I consumi annui di energia elettrica dello stabilimento superano le soglie oltre le quali la normativa prevede l’accesso al regime agevolato per usi industriali.
Come si applica. Le utenze industriali con prelievi superiori alle soglie definite dal TU Accise accedono a un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria. Caio non è esente dall’accisa, ma la paga in misura ridotta per ogni kWh consumato. Il risparmio diventa rilevante su volumi elevati. L’agevolazione non è automatica in tutti i casi: occorre che la fornitura sia correttamente censita come ‘uso industriale’ presso il distributore e l’ADM.
In pratica
- Controlla che il contratto di fornitura riporti la destinazione d’uso corretta (‘industriale’ o ‘uso produttivo’): è il presupposto per l’applicazione dell’aliquota ridotta.
- In caso di variazioni significative dei consumi, valuta se la soglia viene superata o rientrata: il regime applicabile può cambiare di anno in anno.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Come si legge la voce 'accisa' in bolletta?
La voce appare nel dettaglio delle imposte, separata dall’IVA. È espressa in euro e si ottiene moltiplicando i kWh consumati per l’aliquota unitaria vigente. Se benefici di un’esenzione, la voce può essere presente con importo zero o assente.
Chi ha diritto all'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica?
Le utenze domestiche entro determinate soglie di consumo annuo e di potenza impegnata possono beneficiare di un’esenzione totale. Le soglie specifiche sono fissate dalla normativa vigente e aggiornabili per legge: verifica sempre le condizioni attuali con il tuo fornitore.
Le imprese pagano l'accisa sull'energia elettrica?
Sì, ma con aliquote differenziate. Le utenze industriali con consumi superiori a determinate soglie accedono a un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria applicata alle utenze sotto soglia o a quelle non produttive.
L'IVA si calcola anche sull'accisa?
Sì. L’IVA viene applicata sull’intera bolletta, comprensiva dell’accisa. Questo meccanismo – comune a tutti i prodotti soggetti ad accisa – fa sì che il carico fiscale effettivo sia superiore al solo importo dell’accisa.
Chi gestisce e riscuote l'accisa sull'energia elettrica?
L’imposta è disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) e l’autorità competente è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il fornitore di energia funge da sostituto: anticipa l’accisa all’erario e la recupera addebitandola al cliente finale.
Posso chiedere il rimborso dell'accisa pagata per errore?
Se l’accisa è stata addebitata in misura superiore al dovuto – per esempio perché la tua utenza rientrava in una fascia esente ma non era classificata correttamente – puoi presentare istanza di rimborso all’ADM, di norma entro i termini di decadenza previsti dalla normativa.
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Art. 71 D.Lgs. 36/2023 – Pubblicazione degli avvisi di pre-informazione
1. Le stazioni appaltanti rendono nota l’intenzione di programmare l’aggiudicazione di appalti mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. -
Art. 70 D.Lgs. 36/2023 – Procedure di scelta del contraente
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di rilevanza europea sono: a) le procedure aperte; b) le procedure ristrette; c) le procedure competitive con negoziazione; d) il dialogo competitivo; e) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara. -
Art. 63 D.Lgs. 36/2023 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per poter svolgere attività di committenza qualificata, devono essere iscritte all’elenco di cui al comma 4. -
Art. 62 D.Lgs. 36/2023 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
1. La centralizzazione delle committenze è obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia, salvo che siano comuni capofila di un’unione di comuni. -
Art. 84 L. 633/1941
Art. 84 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione. 53 3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate , ivi incluse le opere teatrali trasmesse diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 53 4.
Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . (21) 53
Fonte: Normattiva.it.