Autore: Andrea Marton

  • Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA – Importazioni.

    In vigore dal 04/10/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 6

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):

    a) le operazioni di immissione in libera pratica;

    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

    d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

    e)(soppressa)

    2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita’ medesima.

    2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 7103 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 , previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.

    2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

    2-quater. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l’autorita’ doganale puo’ esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorita’ doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorita’ doganale provvede, altresi’, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non e’ richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

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  • Art. 950 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 950 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.

  • Art. 960 Codice della Navigazione

    Art. 960 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 920 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    Art. 920 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso. 31 ———– AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

  • Art. 27-quater D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della carta blu UE

    1. Allo straniero in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da una autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, e di una qualifica professionale superiore attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia, è rilasciata, fuori dalle quote di cui all’articolo 3, comma 4, la “Carta blu UE”.
  • Art. 154 RD 12/1941

    Art. 154 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 15 TUIR: Detrazioni per oneri

    Art. 15 TUIR: Detrazioni per oneri

    Art. 15 TUIR – Detrazioni per oneri (NDR: ex art.13-bis.)(6)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 13

    Nota:Il testo include anche le modificazioni di cui all’articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025): come disposto dal successivo comma 230, agli oneri derivanti da tali modifiche, valutati in 390.000 euro per l’anno 2026 e in 220.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

    a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

    b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo’fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;

    b-bis) dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita’;

    c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (pari a euro 129,11). Dette spese sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche’ dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.(4) Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (pari a euro 18.075,99) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (pari a euro 18.075,99) da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni (pari a euro 15.493,71) annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo.Si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

    c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’ delle predette spese;

    c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

    d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

    e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita’ statali e non statali, in misura non superiore, per le universita’ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta’ universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali;

    e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e’ cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

    e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonche’ per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;

    e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche’ a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;(5)

    f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’ di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 e’ elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui all’articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

    f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita’ immobiliari ad uso abitativo;

    g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da’ immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

    h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente (1);

    h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla lettera h);

    i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato (1);

    Lettera abrogata [i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;]

    i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Lettera abrogata [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis;]

    i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attivita’ sportive;

    i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita’, nonche’ agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita’, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita’ ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unita’ immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’universita’ o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita’ ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile e’ situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’universita’ ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;

    i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed e’ ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

    i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unita’ immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’ inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta’ su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);(7)

    i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta’ di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta’ non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta’ su immobili a destinazione abitativa;(7)

    i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

    i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonche’ a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita’, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

    i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

    1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (2), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.(3)

    1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall’art. 14, comma 5 decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149).

    1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e’ ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta’ o altro diritto reale dell’unita’ immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione di cui al presente comma.

    1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida .

    2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorche’ non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

    3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

    3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

    a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.

    3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche’ per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) .”

    _______________________

    (1) Vedasi l’art. 1, comma 1 decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nelle lettere h) ed i) del presente comma a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013.

    (2) Importo così elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1, comma 137, lett. b) legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per l’applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 vedasi il comma 138 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014.

    (3) Vedasi pure comma 11 dell’art. 89 del D Legislativo 117 del 03/07/2017.

    (4) Vedasi pure art. 5-quinquies del D.L. 148 del 16/10/2017.

    (5) Vedi comma 347 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

    (6) Vedi comma 679 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

    (7) Per l’applicazione della presente lettera vedi l’art. 1, comma 84 dellaLegge n. 208 del 28/12/2015.

  • Art. 290 DPR 495/1992 – Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

    Art. 290 DPR 495/1992 – Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.

    2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.

    3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C..

  • Posso lavorare mentre prendo la NASpI?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Sì, ma devi comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se il reddito annuo è inferiore al limite del lavoro dipendente (8.145 € nel 2026) o autonomo (5.500 €), la NASpI si riduce proporzionalmente invece di essere sospesa. Superati i limiti la prestazione viene sospesa o revocata.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    NASpI e lavoro: effetti per tipo di attività
    Tipo di attività Obbligo di comunicazione Effetto sulla NASpI
    Lavoro dipendente ≤ 8.145 € l’anno Entro 30 giorni dall’inizio Riduzione proporzionale (80% del reddito)
    Lavoro dipendente > 8.145 € Entro 30 giorni Sospensione / decadenza
    Lavoro autonomo / occasionale ≤ 5.500 € l’anno Entro 30 giorni Riduzione proporzionale (80% del reddito)
    Lavoro autonomo > 5.500 € Entro 30 giorni Sospensione / decadenza
    Mancata comunicazione Decadenza dalla NASpI e restituzione somme

    La comunicazione obbligatoria all'INPS

    Appena inizi qualsiasi attività lavorativa mentre percepisci la NASpI devi comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio (non dall’assunzione, ma dall’effettivo primo giorno di lavoro). La comunicazione si fa tramite il portale INPS o il patronato. Se non la fai perdi il diritto alla NASpI e devi restituire le somme percepite nel frattempo.

    Come funziona la riduzione proporzionale

    Se il reddito annuo previsto non supera i limiti (8.145 € per il lavoro dipendente, 5.500 € per quello autonomo – valori soggetti ad aggiornamento annuo), la NASpI non viene sospesa ma ridotta di un importo pari all’80% del reddito mensile derivato dal lavoro. In questo modo puoi integrare il reddito senza perdere completamente la tutela.

    Quando la NASpI si sospende o decade

    Se il rapporto di lavoro dipendente è a tempo indeterminato la NASpI decade automaticamente. Se è a tempo determinato o il reddito supera i limiti, la NASpI si sospende durante il rapporto e riprende alla fine (nel residuo). Per il lavoro autonomo con reddito > 5.500 € la NASpI decade. Verifica sempre le circolari INPS aggiornate, poiché i limiti reddituali possono variare ogni anno.

    Casi pratici

    Tizio – lavoro occasionale da 3.000 € lordi annui

    Tizio percepisce la NASpI di 900 €/mese e trova un lavoro occasionale che gli frutta 3.000 €/anno (250 €/mese). Comunica all’INPS entro 30 giorni: la NASpI viene ridotta di 200 € al mese (80% × 250 €). Percepisce quindi 700 € di NASpI + 250 € di compenso.

    Caia – assunta a tempo indeterminato

    Caia trova un posto fisso mentre è in NASpI: deve comunicare l’assunzione entro 30 giorni. La NASpI decade definitivamente. Il residuo non è recuperabile, salvo che il rapporto non si concluda per cause indipendenti dalla sua volontà prima dei 6 mesi.

    Sempronio – contratto a termine di 2 mesi

    Sempronio ha ancora 4 mesi di NASpI residua e firma un contratto a termine di 2 mesi con reddito > 8.145 € annui (proiettando). Comunica all’INPS: la NASpI si sospende per 2 mesi. Al termine del contratto riprende a percepire i 4 mesi residui.

    Domande frequenti

    Entro quanto devo comunicare all'INPS il nuovo lavoro?

    Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, pena la decadenza dalla NASpI e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.

    Posso fare il libero professionista mentre prendo la NASpI?

    Sì, se il reddito annuo non supera 5.500 € (soglia 2026 orientativa, verificare aggiornamenti INPS). Devi comunicarlo entro 30 giorni e la NASpI si riduce dell’80% del reddito mensile derivante dall’attività.

    La NASpI si può sospendere e poi riprendere?

    Sì. Se trovi un lavoro a tempo determinato e la NASpI si sospende, al termine del contratto (se non hai trovato altro lavoro) riprendi a percepire il residuo, presentando apposita domanda all’INPS.

    Il tirocinio o lo stage interrompono la NASpI?

    Dipende: se il tirocinio prevede un’indennità, va comunicato. L’INPS valuta caso per caso se configurare la sospensione. Contatta il patronato o l’INPS prima di iniziare.

    Cosa succede se non comunico e poi l'INPS lo scopre?

    L’INPS può revocare la NASpI e chiedere la restituzione di tutte le somme percepite durante il periodo di lavoro non comunicato, con possibili sanzioni amministrative.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA – Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.

    In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

    “Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
    valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
    dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
    rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
    In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
    saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
    successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
    definitiva.”

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