Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 10 L. 104/1992 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

    Art. 10 L. 104/1992 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

    1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell’avente diritto, in via diretta o convenzionata, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

    2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire ai disabili una vita di relazione adeguata.

  • Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell’adozione sullo stato dell’adottato

    Art. 27 L. 184/1983 – Effetti dell’adozione sullo stato dell’adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

  • Art. 7 L. 104/1992 – Cura e riabilitazione

    Art. 7 L. 104/1992 – Cura e riabilitazione

    1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità.

    2. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 e la verifica della loro attuazione sono effettuate dalle unità sanitarie locali, anche d’intesa con le associazioni di tutela delle persone handicappate e dei loro familiari.

  • Art. 6 L. 104/1992 – Prevenzione e diagnosi precoce

    Art. 6 L. 104/1992 – Prevenzione e diagnosi precoce

    1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale delle malformazioni e delle patologie perinatali sono indicati nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei piani sanitari regionali. Essi tendono in particolare a:

    a) informare la famiglia e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti della prevenzione, sulle pratiche terapeutiche e sull’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone handicappate;
    b) prevenire la nascita di figli affetti da malformazioni e patologie ereditarie attraverso una capillare azione di informazione sui rischi e sulle conseguenze, e mediante consulenza genetica;
    c) effettuare il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza, la prevenzione delle loro conseguenze e la diagnosi precoce delle malformazioni;
    d) assicurare gli interventi necessari nel periodo perinatale per ridurre i casi di malformazione e di patologie permanenti;
    e) provvedere alla diagnosi precoce delle malattie ad alto rischio invalidante;
    f) controllare lo stato di gravidanza delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici;
    g) curare la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
    h) curare l’educazione sanitaria e la informazione capillare sulle gravidanze a rischio.

  • Articolo 106 TU Giustizia Tributaria – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione prov

    Art. 106 D.Lgs. 175/2024 – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2.

    2. L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

    3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

    4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

    7. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

  • Art. 229 D.Lgs. 36/2023 – Entrata in vigore

    1. Il presente codice entra in vigore il 1° aprile 2023; le disposizioni acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
  • Art. 72 L. 633/1941

    Art. 72 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.

    Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.

    Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

    Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 226 D.Lgs. 36/2023 – Abrogazioni

    1. Sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
  • Art. 220 D.Lgs. 36/2023 – Tutela giurisdizionale

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
  • Art. 210 D.Lgs. 36/2023 – Arbitrato

    1. Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici concernenti lavori, servizi, forniture e concessioni, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.
  • Art. 209 D.Lgs. 36/2023 – Conciliazione

    1. Le controversie relative all’esecuzione di contratti pubblici possono essere risolte mediante conciliazione su iniziativa delle parti.
  • Art. 193 D.Lgs. 36/2023 – Contratto di partenariato pubblico-privato

    1. Il contratto di partenariato pubblico-privato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, con il quale uno o più enti concedenti affidano a uno o più operatori economici un’attività economica.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.