Autore: Andrea Marton

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: malattia e infortunio 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: malattia e infortunio

    La malattia e l’infortunio nel settore dello spettacolo dal vivo hanno regole specifiche, legate sia alla disciplina generale del CCNL sia alle particolarità del lavoro artistico e tecnico-teatrale. Questa guida illustra comporto, integrazione salariale, certificazione e le differenze tra dipendenti fissi e lavoratori scritturati.

    In sintesi

    Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per il periodo di malattia. Il comporto (assenza massima consentita) è fissato contrattualmente. In caso di infortunio sul lavoro, il teatro integra l’indennità INAIL fino al 100% dal 1° al 180° giorno. Per i lavoratori scritturati la malattia sospende la scrittura senza erodere la sua durata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Integrazione malattia
    100% della retribuzione netta (CCNL + integrazione datoriale)
    Integrazione infortunio
    100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno
    Norma di legge di riferimento
    R.D.L. 1827/1935 e ss.mm. (indennità INPS); D.P.R. 1124/1965 (INAIL infortuni)

    Il trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore dipendente riceve due distinte erogazioni che, sommate, coprono l’intera retribuzione:

    • Indennità INPS: a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del datore per effetto del CCNL, che elimina di regola i giorni di franchigia), l’INPS eroga un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni, e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
    • Integrazione datoriale: il teatro o la fondazione corrisponde la differenza tra l’indennità INPS e il 100% della retribuzione netta ordinaria, garantendo così al lavoratore la continuità del reddito.

    È importante distinguere questo istituto – previsto dal CCNL e quindi migliorativo rispetto alla legge – dall’indennità legale che, senza il CCNL, si fermerebbe al 50-66% INPS.

    Tabella riepilogativa – Comporto e trattamento per tipo di assenza

    Comporto e integrazione economica nel CCNL Spettacolo dal Vivo
    Tipo di assenza Ente erogatore Integrazione CCNL Limite (comporto)
    Malattia ordinaria INPS (50-66,66%) Fino al 100% retrib. netta 6-12 mesi in un biennio (per anzianità)
    Infortunio sul lavoro INAIL (60-75%) Fino al 100% dal 1° al 180° giorno Durata malattia da infortunio
    Malattia scritturato INPS (se requisiti) Sospensione scrittura (no perdita compenso) Limiti fissati dalla scrittura e dal CCNL

    Il comporto esatto (durata massima di assenza per malattia entro la quale il datore non può licenziare) è fissato dal testo contrattuale vigente e varia in base all’anzianità di servizio. Per i lavoratori scritturati il comporto coincide con il periodo di sospensione della scrittura ammesso dal CCNL.

    Il comporto: quanto si può stare assenti senza perdere il posto

    Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore. Si distingue tra:

    • Comporto secco: il totale cumulato di giorni di assenza per malattia in un determinato periodo (di norma un biennio o triennio). Superato questo limite, il datore può licenziare per superamento del comporto (senza obbligo di motivazione ulteriore).
    • Comporto per evento morboso unico: per malattie particolarmente gravi che richiedono un’assenza prolungata ininterrotta, il CCNL può prevedere un comporto specifico più lungo.

    Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per motivi legati alla malattia; al termine del comporto il datore deve comunicare formalmente l’intenzione di recedere. Il licenziamento prima della scadenza del comporto è nullo.

    L’infortunio sul lavoro: INAIL e integrazione CCNL

    L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, assicurato dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Il settore dello spettacolo presenta rischi specifici: lavori in quota su passerelle e ballatoi, utilizzo di attrezzature sceniche, lavori di montaggio e smontaggio pesanti.

    Il CCNL Spettacolo prevede che, in caso di infortunio, il teatro corrisponda un’integrazione sull’indennità INAIL tale da raggiungere il 100% della retribuzione netta ordinaria per il periodo dal 1° al 180° giorno di assenza. Questa previsione è un miglioramento significativo rispetto alla sola indennità INAIL (pari al 60% della retribuzione media dal 4° giorno).

    Obblighi di certificazione e reperibilità

    Il lavoratore malato ha precisi obblighi:

    • Certificazione medica telematica: il medico curante invia il certificato direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato o il previsto periodo di assenza.
    • Fasce di reperibilità: per le visite fiscali INPS, il lavoratore deve essere reperibile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali. I lavoratori del settore artistico con contratto di scrittura possono presentare specifiche attestazioni in deroga (es. impegni di scena), ma devono comunicarle preventivamente.
    • Comportamento conforme: la malattia non impedisce al lavoratore di uscire per cure mediche o per brevi spostamenti connessi alle necessità di salute; non deve però svolgere attività lavorative o comunque incompatibili con la malattia dichiarata.

    Casi pratici

    Tizio – Macchinista: infortunio durante il montaggio
    Tizio (macchinista, livello 4b) si infortuna durante il montaggio di una scenografia, riportando una distorsione alla caviglia. L’infortunio è denunciato all’INAIL dal teatro. Dall’inizio dell’assenza, il teatro integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta di Tizio. Dopo 45 giorni Tizio rientra al lavoro: il periodo di infortunio non erode il comporto per malattia ordinaria.
    Caia – Impiegata amministrativa: malattia lunga
    Caia (livello 3a) si ammala e rimane assente per 4 mesi complessivi nell’arco di 2 anni. Il CCNL fissa il comporto in 6 mesi nel biennio. Caia non supera il limite e il teatro non può licenziarla. Durante l’assenza riceve il 100% della retribuzione netta (integrazione INPS + datoriale). Al rientro le ferie non godute durante la malattia si aggiungono al periodo di ferie ordinario.
    Sempronio – Attore scritturato: malattia durante la produzione
    Sempronio è scritturato per una produzione di 3 mesi. Al secondo mese si ammala per 15 giorni. La sua scrittura si sospende per 15 giorni: la scadenza originaria viene posticipata di altrettanti giorni. Sempronio riceve l’indennità INPS durante la malattia (se ha i requisiti contributivi ex-ENPALS), eventualmente integrata dalla produzione secondo quanto previsto dalla scrittura individuale o dal CCNL.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Il CCNL fissa il comporto in un arco che varia tipicamente da 6 a 12 mesi in un biennio, a seconda dell’anzianità di servizio. Superato il comporto, il datore può licenziare per questo motivo specifico, con le modalità previste dal CCNL e dalla legge. Durante il comporto il posto di lavoro è garantito.
    Quanto percepisce un lavoratore malato nel settore spettacolo?
    Il CCNL integra l’indennità INPS (50-66,66%) fino al 100% della retribuzione netta ordinaria, con la differenza a carico del teatro o della fondazione. In questo modo il lavoratore non subisce alcuna riduzione di reddito durante la malattia, almeno fino al limite del comporto.
    Come funziona la malattia per i lavoratori scritturati?
    Per i lavoratori scritturati la malattia sospende la scrittura: il periodo di assenza non si computa nella durata della scrittura e la scadenza viene posticipata. Se la malattia dura oltre il limite previsto, il teatro può recedere dalla scrittura con le modalità contrattuali.
    Come va certificata la malattia nel settore spettacolo?
    La certificazione medica telematica è obbligatoria dal primo giorno. Il medico curante invia il certificato a INPS; il lavoratore comunica al datore il protocollo. Il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei feriali).
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio è gestito da INAIL, non da INPS. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta dal primo al 180° giorno. Il periodo di infortunio non erode il comporto per malattia ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 957 Codice della Navigazione

    Art. 957 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 81 GDPR – Sospensione delle azioni

    Articolo 81 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Sospensione delle azioni.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Malattia, infortunio e comporto: trattamento economico e tutele

    Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento il rischio di infortuni e malattie professionali è rilevante: calore, polveri, vibrazioni e lavori pesanti espongono i lavoratori a rischi specifici. Questa guida spiega come funziona il trattamento economico durante l’assenza, il periodo di comporto e le nuove tutele per le malattie oncologiche introdotte dal rinnovo 2025.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il lavoratore non in prova conserva il posto per 14 mesi di calendario in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (periodo di comporto). Durante l’assenza, l’INPS eroga l’indennità e l’azienda integra fino alla retribuzione netta. Il rinnovo 2025 ha introdotto tutele rafforzate per malattie oncologiche gravi: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi e 50% per i successivi 6.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Comporto ordinario
    14 mesi di calendario
    Malattie oncologiche (nov. 2025)
    100% ret. netta x 8 mesi + 50% x 6 mesi

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico per malattia – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Periodo di assenza Indennità INPS (operai) Integrazione aziendale
    1°-3° giorno Nessuna (carenza INPS) A carico aziendale (CCNL supera la carenza)
    4°-20° giorno 50% della retribuzione giornaliera Differenza fino al 100% della ret. netta
    21°-180° giorno 66,66% della retribuzione giornaliera Differenza fino al 100% della ret. netta
    Oltre 180 giorni (entro comporto) 66,66% (prorogato INPS) o nulla Trattamento da verificare sul CCNL vigente
    Malattie oncologiche – primi 8 mesi Indennità INPS ordinaria Integrazione al 100% ret. netta (rinnovo 2025)
    Malattie oncologiche – mesi 9-14 Indennità INPS ordinaria Integrazione al 50% ret. netta (rinnovo 2025)

    Nota: il trattamento degli impiegati differisce: la retribuzione durante la malattia è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto. Per i giorni di carenza (1°-3° giorno), il CCNL stabilisce se e in che misura l’azienda copre il mancato intervento INPS. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale per i dettagli aggiornati al rinnovo 2025.

    Il periodo di comporto: cos’è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro. Il CCNL Laterizi fissa il comporto in 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso.

    Alcune precisazioni importanti:

    • Comporto secco: si calcola sull’assenza continuativa per un unico evento morboso.
    • Comporto per sommatoria: in base alla giurisprudenza prevalente, più eventi di malattia nell’arco di un determinato periodo (generalmente 36 mesi) possono essere sommati. Il CCNL può prevedere regole specifiche di calcolo che è opportuno verificare.
    • Sospensione del comporto: il lavoratore può richiedere l’aspettativa non retribuita prima del superamento del comporto, sospendendo il conteggio.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e non dall’INPS. La procedura è diversa:

    • L’INAIL eroga una rendita o un’indennità giornaliera a partire dal 4° giorno; i primi 3 giorni sono a carico del datore.
    • L’INAIL copre anche le malattie professionali tabellate o comunque collegate al lavoro (silicosi da polveri di silice nelle fornaci, ipoacusia da rumore negli impianti, ecc.).
    • Il CCNL prevede l’integrazione dell’indennità INAIL fino alla retribuzione netta per l’intera durata dell’assenza per infortunio o malattia professionale.
    • Non si applica il comporto ordinario all’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza limiti temporali legati al comporto contrattuale.

    Nuove tutele per malattie oncologiche (rinnovo 2025)

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto una novità significativa: i lavoratori colpiti da malattie oncologiche o gravi patologie con terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trapianti) beneficiano di un trattamento economico migliorato:

    • Primi 8 mesi di assenza: il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione netta (INPS + integrazione aziendale).
    • Mesi 9-14 di assenza: il trattamento scende al 50% della retribuzione netta.

    Questo trattamento si affianca alla copertura assicurativa del Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa), che dal 2026 eroga prestazioni di Piano Plus con copertura più ampia per i lavoratori del settore laterizi-manufatti.

    Obblighi di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia, il lavoratore deve:

    1. Certificare l’assenza dal medico curante (SSN o privato abilitato), che invia telematicamente il certificato all’INPS.
    2. Comunicare tempestivamente al datore il numero di protocollo del certificato, entro il primo giorno di assenza o con la massima tempestività.
    3. Rendersi disponibile alle visite fiscali INPS (fasce di reperibilità: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali).

    L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti e, in caso di reiterazione, conseguenze disciplinari.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con frattura al polso (infortunio non sul lavoro)
    Tizio cade sulla neve nel fine settimana e si frattura il polso. L’assenza dura 40 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore; dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione e il datore integra la differenza fino al 100% del netto. Dal 21° al 40° giorno l’INPS sale al 66,66% e il datore integra la differenza. Al termine, Tizio rientra senza variazione del suo inquadramento.
    Caia – Lavoratrice con diagnosi oncologica
    Caia riceve una diagnosi di cancro al seno nel febbraio 2026 e inizia chemioterapia. È assente dal lavoro per 7 mesi. Grazie alle nuove tutele del rinnovo 2025, per tutti i 7 mesi riceve il 100% della retribuzione netta (integrazione aziendale su indennità INPS). Il Fondo Altea contribuisce inoltre al rimborso delle spese sanitarie non coperte dal SSN.
    Sempronio – Malattia professionale da polveri in fornace
    Sempronio, conduttore di forno, sviluppa una bronchite cronica riconosciuta come malattia professionale da polveri. Attiva la pratica INAIL. L’INAIL eroga l’indennità e il datore integra fino alla retribuzione netta. Poiché si tratta di malattia professionale, non si applica il comporto ordinario: Sempronio conserva il posto fino alla guarigione o alla valutazione dell’invalidità da parte dell’INAIL.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
    Il periodo di comporto è di 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso. Superato questo periodo senza guarigione, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    Per gli operai, l’INPS interviene dal 4° al 20° giorno al 50% e dal 21° al 180° giorno al 66,66%. L’azienda deve integrare la differenza fino alla retribuzione netta. Per gli impiegati, la retribuzione è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto.
    Le malattie oncologiche hanno un trattamento speciale?
    Sì. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto tutele specifiche: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi di assenza, poi 50% per i successivi 6 mesi.
    Come si certifica la malattia?
    Il lavoratore deve far inviare il certificato medico in forma telematica all’INPS dal medico curante entro il primo giorno di assenza. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro.
    L’infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso dalla malattia?
    Sì. L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS). L’INAIL eroga un’indennità dal 4° giorno e il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino alla retribuzione netta. Non si applica il comporto ordinario all’assenza per infortunio sul lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), l’INPS o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 D.Lgs. 201/2022 – Durata dell’affidamento e indennizzo

    Art. 19 D.Lgs. 201/2022 – Durata dell’affidamento e indennizzo

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell’affidamento è fissata dall’ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all’articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all’articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all’articolo 17, comma 4.

    2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA – Adempimenti.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies e’ esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo’ essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

    2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e’ tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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  • Art. 83 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 83 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 83 TUIR – Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 3

    Nota:Per l’anno 2026, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per la determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, si veda l’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile oalla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile chenon hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. (2) (3)(4)

    1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.(4)

    1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.(4)”

    —————

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016, vedasi pure l’art. 2 del DM 03/08/2017 economia e finanze.

    (2) Per l’applicazione delle modifiche del presente comma vedi l’art. 8 del D.L. n. 73 del 21/06/2022.

    (3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per gli effetti si veda quanto disposto dal successivo comma 275.

    (4) Le disposizioni del presente comma modificate dall’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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  • Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA – Importazioni non soggette all’imposta.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “Non sono soggette all’imposta:

    a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonche’ nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreche’ ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

    b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e’ esente dall’imposta o non vi e’ soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorche’ i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

    c-bis) (lettera abrogata);

    d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

    e) (lettera abrogata);

    f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche’ quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

    g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;

    g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

    g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta e’ dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.”

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