Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 10 TU Giustizia Tributaria – I componenti delle corti di giustizia tributaria di sec

    Art. 10 D.Lgs. 175/2024 – I componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2.

  • Art. 40 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

    Art. 40 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad indicare i provvedimenti necessari per favorire l’accoglienza e l’inserimento delle persone handicappate nelle strutture e nei servizi di pertinenza regionale e l’assolvimento da parte delle stesse delle funzioni che la presente legge attribuisce alla loro competenza.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano i provvedimenti necessari ad assicurare alle persone handicappate l’erogazione degli interventi previsti dalla presente legge.

  • Art. 218 TULPS – Funzioni delle autorità civili durante lo stato di guerra

    Art. 218 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

    Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

  • Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

    Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

    1. Nel procedimento penale in cui una persona handicappata, ai sensi dell’articolo 3, sia vittima del reato, il giudice può disporre, anche d’ufficio, il prelievo e l’acquisizione di campioni biologici, in deroga a quanto disposto dall’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nonché disporre, in casi di motivata necessità ed urgenza, perizie ed accertamenti tecnici non ripetibili, ai sensi dell’articolo 360 dello stesso codice.

    2. Nelle udienze in cui sia parte una persona handicappata, l’autorità giudiziaria adotta gli accorgimenti necessari per assicurare la piena partecipazione della stessa al procedimento, tenuto conto delle specifiche condizioni e con il supporto, ove necessario, di interpreti del linguaggio dei segni o di figure specializzate.

  • Art. 8 L. 633/1941 – Riconoscimento della paternità

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 32 L. 104/1992 – Organizzazione amministrativa

    Art. 32 L. 104/1992 – Organizzazione amministrativa

    1. Le amministrazioni statali, regionali e locali individuano, nell’ambito della dotazione organica esistente, l’ufficio incaricato di curare l’attuazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di curare i rapporti con il Ministro per gli affari sociali per quanto concerne la materia delle persone handicappate.

    2. Il Governo, le regioni e gli enti locali assicurano la partecipazione delle associazioni di tutela degli interessi delle persone handicappate e di loro familiari nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica dei servizi.

  • Art. 31 L. 104/1992 – Riequilibrio territoriale dei servizi

    Art. 31 L. 104/1992 – Riequilibrio territoriale dei servizi

    1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, programmano interventi destinati al riequilibrio territoriale nella disponibilità ed accessibilità dei servizi destinati alle persone handicappate, anche attraverso lo standardizzazione dei criteri di erogazione delle prestazioni.

  • Art. 30 L. 104/1992 – Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

    Art. 30 L. 104/1992 – Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

    1. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone handicappate, promuovono iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle persone con handicap ad attività sportive, turistiche e ricreative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i centri e le strutture di cui all’articolo 23.

  • Art. 29 L. 104/1992 – Esercizio del diritto di voto

    Art. 29 L. 104/1992 – Esercizio del diritto di voto

    1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

    2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

  • Art. 11 L. 104/1992 – Soggiorno all’estero per cure

    Art. 11 L. 104/1992 – Soggiorno all’estero per cure

    1. Qualora il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 1, si renda necessario in centri di altissima specializzazione all’estero, riconosciuti anche secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e gli oneri relativi siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, e successive modificazioni, è autorizzato l’accompagnamento da parte di un familiare.

    2. Gli oneri sostenuti per le spese di soggiorno del familiare accompagnatore e per i viaggi sono a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure stabilite dal decreto di cui al comma 1.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.