Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

    a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

    b) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

    c) «Banca d’Italia» indica la Banca d’Italia;

    d) «banche» indica le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;

    e) «banche italiane» indica le banche aventi sede legale in Italia;

    f) «banche comunitarie» indica le banche aventi sede legale e direzione generale in un altro Stato comunitario;

    g) «banche extracomunitarie» indica le banche aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    h) «Stato comunitario» indica uno Stato appartenente all’Unione europea;

    i) «Stato extracomunitario» indica uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    l) «succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività bancaria;

    m) «intermediari finanziari» indica i soggetti indicati nell’articolo 106;

    n) «istituti di moneta elettronica» (IMEL) indica le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

    o) «istituti di pagamento» indica le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, abilitate a prestare servizi di pagamento;

    p) «servizi di pagamento» ha il significato previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    q) «fondi propri» ha il significato attribuito dalla normativa europea direttamente applicabile.

  • Art. 54 octies TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 54 octies TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 54-octies TUIR – Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo.

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5

    “1. I redditi indicati all’articolo 53, comma 2, lettera b), sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta’ inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennita’ di cui al citato articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera f), sono costituiti dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 53, comma 2, lettera f-bis) sono costituiti dall’ammontare delle indennita’ in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.”

  • CCNL Panificazione: maternita’, paternita’ e congedi parentali

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione recepisce le tutele del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita’) e del D.Lgs. 105/2022 (riforma Work-Life Balance): astensione obbligatoria di 5 mesi per la madre, congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre, congedo parentale fino a 6 anni del bambino con indennita’ INPS integrata. La lavoratrice in maternita’ non consuma il periodo di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Congedi CCNL Panificazione – Schema riepilogativo
    Istituto Durata Copertura retributiva
    Astensione obbligatoria madre 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (5 mesi) 80% retribuzione INPS + eventuale integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio padre 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dal parto 100% retribuzione a carico INPS
    Congedo parentale (ciascun genitore) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi complessivi) entro i 12 anni 30% retribuzione INPS (80% per primo mese)
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti a carico INPS
    Permesso malattia figlio (under 8) Illimitato (senza retribuzione oltre 30 gg) Non retribuito; primo anno gratuito

    Astensione obbligatoria e tutela della lavoratrice

    La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). In alternativa, con certificazione medica, e’ possibile posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, prolungando di conseguenza quella post-parto a 4 mesi.

    Durante l’astensione obbligatoria l’INPS corrisponde l’indennita’ di maternita’ pari all’80% della retribuzione convenzionale. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%, da verificare sul testo contrattuale in vigore. La lavoratrice non puo’ essere licenziata dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

    Congedo obbligatorio del padre e Work-Life Balance

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva Work-Life Balance) ha esteso il congedo obbligatorio del padre a 10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. L’indennita’ e’ pari al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il padre puo’ usufruire di ulteriori 1-2 giorni di congedo facoltativo in coincidenza con l’astensione obbligatoria della madre.

    Il CCNL Panificazione, come tutti i contratti di settore, deve rispettare questi standard minimi inderogabili. Eventuali miglioramenti contrattuali (es. giornate aggiuntive a carico del datore) sono da verificare sull’accordo di rinnovo piu’ recente.

    Congedo parentale

    Dopo il termine dell’astensione obbligatoria ciascun genitore puo’ fruire del congedo parentale fino a 3 mesi (proroga per il D.Lgs. 105/2022), per un massimo complessivo di 9 mesi tra i due genitori, entro i 12 anni di vita del bambino.

    L’indennita’ INPS e’ pari all’80% per il primo mese (novita’ D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi. Il congedo parentale puo’ essere fruito in modo continuativo o frazionato a giorni o a ore (previo accordo con il datore). Il lavoratore deve comunicare al datore la fruizione del congedo con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni lavorativi.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio del padre in un piccolo panificio
    Tizio (panettiere di livello 3) comunica la nascita della figlia al datore entro il primo giorno lavorativo successivo al parto. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio entro i 5 mesi successivi. L’indennita’ e’ interamente a carico INPS (100%), senza costo diretto per il piccolo panificio artigiano.
    Caia – Astensione obbligatoria con flessibilita’
    Caia (addetta vendita, livello 3) ottiene certificazione medica che le consente di posticipare l’astensione pre-parto a 1 mese, lavorando fino a 4 settimane prima del parto. L’astensione post-parto si estende a 4 mesi. La copertura INPS rimane invariata all’80%; il CCNL prevede l’eventuale integrazione datoriale.
    Sempronio – Congedo parentale frazionato
    Sempronio usufruisce del congedo parentale frazionato a ore nei primi 3 anni di vita del figlio: riduce il proprio turno notturno di 2 ore al giorno per 60 giorni lavorativi. Comunica al datore la fruizione con 5 giorni di preavviso. L’indennita’ INPS al 30% e’ commisurata alle ore di assenza.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita' spettano a una panettiera?
    5 mesi di astensione obbligatoria (2 pre-parto + 3 post-parto), con possibilita’ di flessibilita’ certificata (1 pre + 4 post). Durante l’astensione l’INPS corrisponde l’80% della retribuzione.
    Il padre lavoratore in un panificio ha diritto al congedo?
    Si: 10 giorni lavorativi obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100% da INPS. Piu’ eventuali giorni facoltativi in coincidenza con la maternita’ della madre.
    Il congedo parentale e' retribuito al 100%?
    No: il primo mese e’ indennizzato all’80% (riforma 2022); i periodi successivi al 30%. Le ore di congedo parentale non concorrono al calcolo del comporto per malattia.
    Una lavoratrice in gravidanza puo' essere licenziata?
    No: e’ tutelata dal divieto di licenziamento dal momento dell’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e’ nullo.
    Il congedo parentale si puo' fruire a ore?
    Si, il D.Lgs. 105/2022 consente la fruizione del congedo parentale su base oraria, previo accordo con il datore. L’indennita’ e’ proporzionale alle ore di assenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Art. 74 sexies.1 T.U.IVA – Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalita’ previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l’opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l’opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma.

    2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento e’ accettato.

    3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II;

    qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.” 4. L’opzione e’ esercitata mediante richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l’applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non puo’ essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

    5. La richiesta di cui al comma 4 e’ presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

    6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l’applicazione del presente regime speciale.

    7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all’Agenzia delle entrate.

    8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

    a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare piu’ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

    b) si puo’ altrimenti presumere che la loro l’attivita’ di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

    c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

    e) il rappresentante fiscale comunica di non agire piu’ in loro nome e per loro conto.

    9. Il rappresentante fiscale e’ escluso dal presente regime speciale se:

    a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

    b) non soddisfa piu’ le condizioni necessarie per agire in qualita’ di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

    c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del presente regime;

    b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta e’ diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

    11. La dichiarazione puo’ essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, in sede di redazione della dichiarazione e’ utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in conformita’ a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite nello stesso provvedimento.

    14. Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 e’ effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

    15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

    17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione e’ determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.”

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  • Art. 144 octies T.U.B.: Società di partecipazione finanziaria e

    Art. 144 octies T.U.B.: Società di partecipazione finanziaria e

    Art. 144 octies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60-bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.”

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  • Art. 927 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    Art. 927 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.

  • Art. 968 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

    Art. 968 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".

  • Art. 939-ter Codice della Navigazione – Utilizzazione occasionale dell’aeromobile

    Art. 939-ter Codice della Navigazione – Utilizzazione occasionale dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione. In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore . . . risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione. Del noleggio

  • Art. 264 DPR 495/1992 – Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

    Art. 264 DPR 495/1992 – Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

    2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

    3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.

    4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. (57) 63