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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando un veicolo viene distrutto, demolito o definitivamente esportato, il P.R.A. comunica l'evento all'ufficio M.C.T.C. entro tre giorni dalla registrazione, trasmettendo contestualmente targhe e carta di circolazione.
  • I centri di raccolta e vendita di veicoli a motore devono tenere registri conformi al modello ministeriale, soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente entro 15 giorni dalla scadenza.
  • I registri devono riportare dati precisi sull'intestatario, le date di presa in carico, la consegna delle targhe al P.R.A. e l'esito finale del veicolo (demolizione, smontaggio o vendita).
  • In caso di vendita, il registro deve riportare le generalità e gli estremi del documento di identità dell'acquirente.
  • I registri devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 264 DPR 495/1992 — Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. (57) 63

In sintesi

  • Quando un veicolo viene distrutto, demolito o definitivamente esportato, il P.R.A. comunica l'evento all'ufficio M.C.T.C. entro tre giorni dalla registrazione, trasmettendo contestualmente targhe e carta di circolazione.
  • I centri di raccolta e vendita di veicoli a motore devono tenere registri conformi al modello ministeriale, soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente entro 15 giorni dalla scadenza.
  • I registri devono riportare dati precisi sull'intestatario, le date di presa in carico, la consegna delle targhe al P.R.A. e l'esito finale del veicolo (demolizione, smontaggio o vendita).
  • In caso di vendita, il registro deve riportare le generalità e gli estremi del documento di identità dell'acquirente.
  • I registri devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Indice dei contenuti

Il circuito informativo tra P.R.A. e M.C.T.C. alla cessazione della circolazione

L'art. 264 del DPR 495/1992 disciplina i flussi amministrativi e documentali che si attivano quando un veicolo cessa definitivamente di circolare — per distruzione, demolizione o esportazione permanente all'estero. La norma attua l'art. 103 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone agli intestatari di veicoli dismessi di effettuare le formalità di cancellazione. Il regolamento organizza le comunicazioni inter-amministrative tra i due enti che gestiscono le banche dati dei veicoli: il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che gestisce la proprietà dei veicoli con valenza civilistica, e la Motorizzazione civile (M.C.T.C.), che gestisce l'idoneità tecnica e la circolazione. La cooperazione tra i due enti è indispensabile per garantire che il veicolo cancellato dal P.R.A. non risulti ancora circolante negli archivi M.C.T.C., evitando discrasie che potrebbero alimentare frodi o irregolarità amministrative.

La comunicazione del P.R.A. all'ufficio M.C.T.C.: tempi e contenuto

Il comma 1 fissa il termine di tre giorni entro cui l'ufficio P.R.A. deve comunicare all'ufficio provinciale M.C.T.C. le cessazioni registrate (demolizione, distruzione, esportazione definitiva). Le modalità sono quelle stabilite dall'art. 245 del regolamento, che disciplina in via generale le comunicazioni inter-ufficio. Il termine triennale breve — tre giorni lavorativi dalla registrazione — è funzionale all'aggiornamento tempestivo degli archivi M.C.T.C.: un veicolo demolito che rimanga iscritto come «circolante» negli archivi della Motorizzazione potrebbe essere utilizzato fraudolentemente per immatricolare altri veicoli con la stessa identità documentale o per eludere accertamenti su obblighi assicurativi e fiscali.

Contestualmente alla comunicazione, il P.R.A. trasmette all'ufficio M.C.T.C. le targhe e la carta di circolazione: la restituzione fisica dei documenti e dei supporti metallici segna la conclusione del ciclo di vita amministrativo del veicolo. Le targhe, una volta restituite, non possono essere riassegnate e vengono distrutte secondo le procedure ministeriali.

I registri dei centri di raccolta e demolizione: struttura e vidimazione

I commi 3 e 4 riguardano un soggetto privato fondamentale nella filiera della demolizione: i centri di raccolta e vendita di veicoli a motore e rimorchi, noti anche come demolitori o rottamai autorizzati. Questi operatori devono tenere registri conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, che tracciano il ciclo di vita di ogni veicolo che transita nel loro impianto dal momento della presa in carico fino all'esito finale (demolizione, smontaggio per ricambi, o cessione a terzi).

I registri sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. La prima vidimazione è richiesta all'apertura dell'attività; le successive devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla scadenza annuale. Il mancato rispetto del termine di vidimazione espone l'operatore a irregolarità amministrative nella tenuta dei registri, con conseguente responsabilità in sede di controllo. La vidimazione non è una mera formalità burocratica: certifica che il registro è un documento ufficiale, autentica le annotazioni e conferisce alle registrazioni il valore di atti aventi efficacia probatoria in sede ispettiva o giudiziaria.

Le annotazioni obbligatorie: tracciabilità del veicolo e dell'intestatario

Il comma 4 elenca le annotazioni obbligatorie che i titolari dei centri devono effettuare per ogni veicolo:

  • Generalità e indirizzo dell'intestatario del veicolo (o del suo incaricato), con gli estremi di identificazione: nome, cognome, codice fiscale e documento di identità.
  • Data di presa in carico del veicolo nel centro.
  • Data di consegna delle targhe e dei documenti al P.R.A., con gli estremi della ricevuta rilasciata dal P.R.A. stesso. Se la consegna è avvenuta direttamente a cura dell'intestatario, quest'ultimo deve esibire la ricevuta al titolare del centro per la trascrizione degli estremi nel registro.
  • Data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita: se il veicolo viene venduto a terzi (ad es. come veicolo incidentato o per ricambi), devono essere annotate le generalità e gli estremi del documento di identità dell'acquirente, garantendo la piena tracciabilità della destinazione finale.

Il sistema di tracciabilità del registro ha una funzione anti-frode evidente: impedisce che veicoli formalmente demoliti continuino a circolare clandestinamente, o che i dati di veicoli demoliti vengano utilizzati per falsificare l'identità di altri veicoli.

L'obbligo di esibizione agli organi di polizia

Il comma 4 prevede infine che i registri debbano essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Non è prevista una forma specifica per la richiesta: può avvenire in sede di ispezione ordinaria o straordinaria del centro, o nel corso di indagini su specifici veicoli. Il rifiuto di esibire i registri integra un'irregolarità sanzionabile e, in contesti di indagine penale, può assumere rilievo probatorio autonomo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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