Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 TUIR: Tassazione separata

    Art. 17 TUIR: Tassazione separata

    Art. 17 TUIR – Tassazione separata (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 12 del DLG 47/2000. Il comma 1 e’ modificato da DLG 446 del 15/12/97 art. 48 comma 2.

    “1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

    a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)

    a-bis) abrogata [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;]

    b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;

    c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

    c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

    d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;

    e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;

    f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lett. a);

    g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;

    g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

    g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in piu’ rate, nello stesso periodo di imposta;

    h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

    i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;

    l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;

    m) (lettera abrogata);

    n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;

    n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.

    2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

    3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.”

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

  • Art. 2 D.Lgs. 159/2011 – Foglio di via obbligatorio

    Art. 2 D.Lgs. 159/2011 – Foglio di via obbligatorio

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento))

  • Art. 45 D.Lgs. 171/2005 – Obblighi del locatore

    Art. 45 D.Lgs. 171/2005 – Obblighi del locatore

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

  • Art. 304 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine operatrici in circolazione

    Art. 304 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine operatrici in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.

    2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

  • Art. 70 duodecies T.U.IVA: Disposizioni speciali e di attuazione

    Art. 70 duodecies T.U.IVA: Disposizioni speciali e di attuazione

    Art. 70 duodecies T.U.IVA – Disposizioni speciali e di attuazione.

    In vigore dal 19/12/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 17

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le modalita’ e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche’ di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

    2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

    3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ societa’ assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa’ di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

    6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 06/04/2018 GU 90/2018) sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente titolo.

    6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa’ partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia’ aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l’esclusione del regime di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo’ essere dichiarata per cause connesse all’estensione di cui al presente comma.”

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  • Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA – Definizioni e disposizioni generali).

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

    a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;

    b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;

    c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;

    d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attivita’ economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

    e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attivita’ economica;

    f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

    g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

    2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

    3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.

    4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro e’ espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio e’ effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ attuative del presente Titolo.”

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  • CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

    Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Comporto malattia
    13 mesi nell’arco di 36 mesi
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965

    Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

    Integrazione economica durante la malattia – CCNL Calzaturiero Industria
    Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Totale orientativo
    1° giorno (carenza legale) Non dovuta A carico datore (CCNL) Varia per contratto
    2°-20° giorno 50% retribuzione Integrazione CCNL Percentuale contrattuale
    21° giorno in poi 66,66% retribuzione Integrazione CCNL Percentuale contrattuale
    Oltre 180 giorni 66,66% retribuzione Integrazione ridotta o assente Dipende dall’anzianità

    L’entità esatta dell’integrazione contrattuale varia in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento. Per conoscere la percentuale esatta spettante è necessario consultare il testo contrattuale integrale o rivolgersi alle OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

    Nel CCNL Calzaturiero Industria il comporto è fissato in 13 mesi, calcolati nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (triennio mobile). Non si tratta di 13 mesi consecutivi: si sommano tutte le assenze per malattia occorse nei 36 mesi precedenti. Quando il totale supera 13 mesi, il datore ha la facoltà di procedere al licenziamento.

    Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.

    Obblighi di comunicazione e visita fiscale

    In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:

    1. Avvisare immediatamente il datore di lavoro, di norma entro la prima ora della propria giornata lavorativa;
    2. Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
    3. Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19 nei giorni feriali; 10-12 nei giorni festivi).

    La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

    • Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
    • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
    • Il CCNL può prevedere un’integrazione dell’indennità INAIL a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione piena;
    • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.

    Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto
    Tizio (3° livello, orlatore con 8 anni di anzianità) si ammala in modo grave nel marzo 2024 e rimane assente per 9 mesi. Nel novembre 2024 rientra, poi si ammala di nuovo per 5 mesi tra gennaio e maggio 2025. In totale, negli ultimi 36 mesi (marzo 2024 – febbraio 2027), ha accumulato 14 mesi di malattia, superando il comporto di 13 mesi. Il datore può pertanto comunicare il recesso per superamento del periodo di comporto, con obbligo di corrispondere TFR e indennità sostitutiva del preavviso (2 settimane per gli operai).
    Caia – Infortunio sul lavoro
    Caia (4° livello, finitrice) si infortuna schiacciandosi un dito alla pressa. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Dopo 4 mesi di assenza l’INAIL riconosce l’inabilità temporanea. Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL garantisce un’integrazione affinché Caia percepisca una percentuale più elevata della retribuzione ordinaria. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica senza applicazione del limite dei 13 mesi del comporto ordinario.
    Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
    Sempronio è malato e segnala al datore un indirizzo di reperibilità diverso da quello di residenza. L’INPS effettua la visita fiscale all’indirizzo comunicato ma Sempronio è fuori casa per un impegno urgente durante la fascia oraria 10-12. La visita risulta negativa. Sempronio deve giustificare l’assenza alla visita con documentazione (visita specialistica nello stesso orario, stato di necessità). Senza giustificazione, l’INPS può decurtare l’indennità per i giorni della visita.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la conservazione del posto per 13 mesi nell’arco di 36 mesi. Superato questo periodo (comporto), il datore può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
    Quanto paga il datore durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% per i primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° in poi. Il CCNL prevede un’integrazione contrattuale aggiuntiva a carico del datore, la cui entità dipende dall’anzianità. Per i dettagli precisi è necessario consultare il testo contrattuale integrale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, senza il limite dei 13 mesi. L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL può integrare la differenza.
    È obbligatorio inviare il certificato medico?
    Sì. Il lavoratore deve avvisare il datore tempestivamente (di norma entro la prima ora del turno) e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante all’INPS. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennità.
    Il comporto si azzera ogni anno?
    No. Il periodo di comporto si calcola nell’arco di un triennio (36 mesi) mobile. Se il lavoratore supera 13 mesi di malattia in 36 mesi, il datore può recedere. Il conteggio non si azzera automaticamente ogni anno solare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’integrazione economica durante la malattia è indicata in modo orientativo: per le percentuali esatte è necessario consultare il testo contrattuale integrale, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.

  • Art. 301 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

    Art. 301 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.

    2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).

    3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo

    0. 4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e

    2. 5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma

    3. Nota all'art. 301: – Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.