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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «operazioni transfrontaliere e centrali di committenza transfrontaliere» nell'ambito del Libro III del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La norma riguarda lo specifico regime delle concessioni, contratti caratterizzati dal trasferimento del rischio operativo al concessionario (direttiva 2014/23/UE).
  • La disciplina si distingue dall'appalto perché la remunerazione del concessionario è prevalentemente costituita dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio.
  • Le regole del Libro III si applicano sia alle concessioni di lavori sia a quelle di servizi, integrando i principi generali del Libro I.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 192 del Codice del 2023

L'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro III dedicato a «Settori speciali e concessioni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «operazioni transfrontaliere e centrali di committenza transfrontaliere», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Disciplina delle concessioni e rischio operativo

Le concessioni si distinguono dagli appalti per il trasferimento del rischio operativo al concessionario, secondo la definizione mutuata dalla direttiva 2014/23/UE: il concessionario ricava la propria remunerazione, in tutto o in parte, dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio e non beneficia di un corrispettivo pre-determinato dalla stazione appaltante. La distinzione tra rischio sulla domanda, rischio sull'offerta e rischio di disponibilità incide sulla disciplina applicabile e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica (decisione Eurostat). La materia si raccorda con le disposizioni sull'equilibrio economico-finanziario e con il contratto di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 193, di cui le concessioni costituiscono species qualificata.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 192 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Prassi e linee guida

Linee guida · PPP e finanza di progetto

Schemi e raccomandazioni ANAC su partenariato pubblico-privato, project financing e canoni di disponibilità.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Disposizioni attuative · Linee guida PPP

Il Ministero delle Infrastrutture fornisce indicazioni operative su contratti di PPP e project financing.

Leggi il documento su www.mit.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio concessionario e rischio operativo

Tizio, concessionario di un servizio pubblico locale, registra ricavi inferiori alle stime contenute nel piano economico-finanziario. Caio, concedente, verifica che la riduzione dei ricavi è imputabile al rischio di domanda assunto da Tizio in sede contrattuale: il rischio resta in capo al concessionario, salvo eventi straordinari riconducibili al fatto del concedente o a forza maggiore.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 192 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 192 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Qual è la differenza tra concessione e appalto di servizi?

La concessione comporta il trasferimento del rischio operativo al concessionario, che si remunera dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio; nell'appalto la stazione appaltante paga un corrispettivo predeterminato all'appaltatore.

Si può modificare la durata della concessione in corso di rapporto?

Solo entro i limiti dell'art. 186 del Codice, in coerenza con la disciplina europea sulle modifiche delle concessioni. Modifiche sostanziali implicano nuova gara.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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