Autore: Andrea Marton

  • Art. 125 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 125 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 125 T.U.B. – Obblighi precontrattuali

    In vigore dal 01/06/2011

    1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta, il finanziatore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono al consumatore, sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, le informazioni necessarie per consentire al consumatore di confrontare le diverse offerte e di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

    2. Le informazioni sono fornite mediante il modulo denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» che include i seguenti elementi: tipo di credito, identità del finanziatore, importo totale del credito, tasso annuo effettivo globale, durata del contratto, importo delle rate e numero.

  • Orario di lavoro e straordinari CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL UNEBA: turni, notturno e maggiorazioni

    Il CCNL UNEBA fissa un orario settimanale ordinario di 38 ore, inferiore al limite legale. Il settore socio-sanitario è caratterizzato da servizi h24 e turni su più giorni: il contratto disciplina le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e il recente riconoscimento del tempo di vestizione.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA fissa un orario ordinario di 38 ore settimanali, inferiore alle 40 ore di legge. Prevede turni articolati 7 giorni su 7, maggiorazioni per lavoro notturno (40%), festivo diurno (50%) e festivo notturno (60%). Dal 2025 i 15 minuti di vestizione sono contati come orario di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Orario ordinario
    38 ore settimanali
    Riferimento legge
    D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro) — il CCNL migliora il limite di 40 ore

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e disagiato nel CCNL UNEBA
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +25% Ore oltre le 38 settimanali
    Lavoro notturno ordinario +40% Ore notturne nel turno ordinario
    Lavoro festivo diurno +50% Domeniche e festività nazionali
    Lavoro festivo notturno +60% Notte in giorno festivo
    Tempo di vestizione Orario ordinario 15 min. contati come orario di lavoro dal 2025

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria del livello di inquadramento. Le ore di straordinario possono essere compensate con riposo compensativo, su accordo tra le parti.

    L'orario settimanale di 38 ore: una miglioria contrattuale

    Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro, fissa il limite legale in 40 ore settimanali. Il CCNL UNEBA prevede invece 38 ore settimanali: le 2 ore di differenza costituiscono una miglioria contrattuale a favore dei lavoratori e non sono derogabili al ribasso da accordi aziendali o individuali.

    Nei servizi a ciclo continuo (RSA, comunità residenziali per anziani o disabili, centri di accoglienza h24) l'orario settimanale di 38 ore viene distribuito su turni articolati, anche su più giorni della settimana inclusa la domenica. La programmazione dei turni spetta al datore di lavoro, nel rispetto dei limiti contrattuali.

    La vestizione: novità del rinnovo 2025

    Una delle novità più significative del rinnovo del 24 gennaio 2025 è il riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione. I lavoratori che devono indossare una divisa o un dispositivo di protezione individuale hanno diritto al riconoscimento di 15 minuti come orario di lavoro ordinario, computati nelle 38 ore settimanali.

    In pratica:

    • Se il turno è formalmente dalle 7:00 alle 15:00 (8 ore), il datore deve prevedere 7 minuti e 30 secondi a inizio e fine turno per la vestizione, riducendo l'orario effettivo di assistenza, oppure retribuire il tempo di vestizione come orario aggiuntivo.
    • La modalità concreta di applicazione (inizio turno anticipato, fine turno posticipato o compensazione diversa) può essere definita a livello di struttura, compatibilmente con il contratto.

    Turni notturni e festivi: regole e tutele

    Nel settore socio-sanitario il lavoro notturno è strutturale: le RSA e le comunità residenziali erogano assistenza 24 ore su 24. Il CCNL UNEBA disciplina:

    • Definizione di lavoro notturno: le ore svolte in fascia notturna (generalmente dalle 22:00 alle 6:00) danno diritto alla maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria.
    • Limite settimanale del lavoro notturno: il d.lgs. 66/2003 fissa in 8 ore il limite medio nelle 24 ore per i lavoratori notturni. Il CCNL non introduce limiti più restrittivi ma rimanda alla disciplina di legge.
    • Sorveglianza sanitaria: i lavoratori notturni hanno diritto alla visita medica preventiva e periodica (art. 14 d.lgs. 66/2003), a spese del datore.
    • Domenica e festività: il lavoro in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 50% (diurno) o 60% (notturno). In alternativa, il datore può riconoscere un giorno di riposo compensativo, concordando con il lavoratore la modalità preferita.

    Part-time e flessibilità

    Il CCNL UNEBA ammette il contratto a part-time sia orizzontale (riduzione oraria giornaliera) sia verticale (alternanza di giornate lavorative e non) sia misto. Le disposizioni del d.lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo parziale si applicano integralmente, con la possibilità di prevedere clausole elastiche e flessibili, purché concordate per iscritto. Il lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele del lavoratore a tempo pieno, in proporzione all'orario.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, turno notturno in RSA
    Tizio lavora turni notturni (22:00-06:00, 8 ore) cinque notti a settimana in una RSA. Le 40 ore settimanali superano il limite ordinario di 38 ore del CCNL: le 2 ore eccedenti sono retribuite come straordinario con maggiorazione del 25%. Le ore notturne ordinarie (prime 38) sono invece maggiorate del 40% sulla retribuzione oraria. Tizio verifica in busta paga che entrambe le maggiorazioni siano applicate correttamente.
    Caia — Educatrice, lavoro la domenica
    Caia è educatrice in una comunità per minori con turni anche la domenica. Il CCNL UNEBA prevede la maggiorazione del 50% per il lavoro festivo diurno. Caia lavora una domenica al mese: la sua retribuzione oraria ordinaria è di circa 11 €; per le ore domenicali percepisce 11 € × 1,5 = 16,50 €/ora. In alternativa, può concordare un giorno di riposo compensativo durante la settimana.
    Sempronio — Coordinatore, straordinario e riposo compensativo
    Sempronio è coordinatore (livello 1) e in alcune settimane supera le 38 ore per esigenze organizzative. Il datore di lavoro propone il riposo compensativo invece della maggiorazione economica del 25%. Sempronio accetta: le ore eccedenti vengono accumulate in un contatore e fruite come permessi retribuiti entro il trimestre successivo, compatibilmente con le necessità del servizio.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un OSS nel CCNL UNEBA?
    L'orario settimanale ordinario nel CCNL UNEBA è di 38 ore, distribuito su turni nell'arco della settimana. Il limite di 38 ore è una miglioria rispetto alle 40 ore del d.lgs. 66/2003.
    Il tempo per vestirsi/svestirsi è orario di lavoro?
    Sì, con il rinnovo 2023-2025. I 15 minuti per indossare e togliere la divisa sono conteggiati come orario di lavoro ordinario, inclusi nelle 38 ore settimanali. È una novità del rinnovo del 24 gennaio 2025.
    Come viene pagato il lavoro notturno nel CCNL UNEBA?
    Il lavoro notturno ordinario è compensato con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria. Il lavoro festivo diurno ha una maggiorazione del 50%, quello festivo notturno del 60%.
    Lo straordinario può essere compensato con riposo?
    Sì. Il CCNL UNEBA prevede che le ore di straordinario possano essere compensate, oltre che con la maggiorazione economica, anche con riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Quanti giorni di riposo settimanale spettano nel CCNL UNEBA?
    Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, generalmente coincidente con la domenica. Nei servizi h24 il riposo domenicale può essere spostato a un altro giorno, con la maggiorazione festiva per le domeniche lavorate.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 D.Lgs. 36/2023 – Responsabile unico del progetto (RUP)

    1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano nominativamente, nel primo atto della procedura, il responsabile del progetto (RUP).
  • Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 c.c. – Diversa destinazione dei fondi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 58-quinquies L. 354/1975 – Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare). 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche

    Art. 58-quinquies L. 354/1975 – Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare).

    1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Art. 41 D.Lgs. 36/2023 – Livelli e contenuti della progettazione

    1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
  • Art. 126 T.U.B.: Forma e contenuto del contratto

    Art. 126 T.U.B.: Forma e contenuto del contratto

    Art. 126 T.U.B. – Forma e contenuto del contratto

    In vigore dal 01/06/2011

    1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

    2. Il contratto di credito indica in modo chiaro e conciso:

    a) il tipo di credito;

    b) le parti del contratto;

    c) la durata del contratto;

    d) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

    e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore;

    f) il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l’importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto;

    g) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti.