Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 102-septies L. 633/1941 – Piattaforme online e content sharing service providers

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Legge Fornero 2012: cosa ha cambiato nel mercato del lavoro

    La Legge 28 giugno 2012, n. 92 — nota come Riforma Fornero del lavoro, dal nome del ministro del Governo Monti Elsa Fornero — ha riscritto in profondità il mercato del lavoro italiano. È entrata in vigore il 18 luglio 2012 con l’obiettivo dichiarato di rendere il mercato più dinamico e inclusivo: meno precariato in ingresso, regole più flessibili per i licenziamenti, un sistema di ammortizzatori sociali più universale. Molti dei suoi istituti sono stati poi superati dal Jobs Act (2015), ma capire la Fornero resta indispensabile per leggere le regole attuali.

    Una riforma su quattro fronti

    La legge è intervenuta contemporaneamente su quattro versanti, secondo la logica della cosiddetta flexicurity: rendere il mercato più flessibile, ma allo stesso tempo offrire maggiori tutele a chi perde il lavoro.

    • Flessibilità in entrata: stretta sull’uso improprio dei contratti precari (collaborazioni a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione) e rilancio dell’apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani.
    • Flessibilità in uscita: revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con un sistema di tutele differenziate a seconda del tipo di vizio del licenziamento.
    • Ammortizzatori sociali: introduzione dell’ASpI e della mini-ASpI, destinate a sostituire progressivamente la vecchia indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità.
    • Politiche attive e contrasto agli abusi: misure contro le dimissioni in bianco, incentivi all’occupazione femminile e degli over 50, riordino dei tirocini.

    La stretta sui contratti precari

    Sul fronte dell’ingresso nel lavoro, la Fornero ha cercato di scoraggiare le forme contrattuali usate per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Ha introdotto presunzioni e requisiti più stringenti per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e per le partite IVA, prevedendo che, in mancanza dei requisiti di genuina autonomia, il rapporto potesse essere riqualificato come lavoro subordinato.

    Allo stesso tempo ha valorizzato il contratto a tempo determinato consentendo, per il primo contratto e per una durata limitata, l’assenza della causale (la cosiddetta acausalità), e ha rilanciato l’apprendistato come modalità ordinaria di assunzione dei giovani.

    L'articolo 18 e i licenziamenti

    Il punto più discusso è stato la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). La reintegrazione nel posto di lavoro, prima automatica per le aziende sopra i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, è diventata solo una delle possibili conseguenze: nei casi meno gravi al lavoratore spetta un’indennità economica anziché il rientro in azienda. Si è così passati da una tutela unica a un sistema a più livelli, che abbiamo approfondito in una guida dedicata.

    ASpI, mini-ASpI e ciò che è venuto dopo

    La Fornero ha unificato il sistema delle indennità di disoccupazione creando l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la mini-ASpI per i rapporti più brevi, destinate a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione e, gradualmente, l’indennità di mobilità. Pochi anni dopo, il Jobs Act ha sostituito l’ASpI con la NASpI (D.Lgs. 22/2015), in vigore dal 1° maggio 2015, e ha introdotto le tutele crescenti per i nuovi assunti, ridisegnando ancora una volta sia gli ammortizzatori sia la disciplina dei licenziamenti.

    Cosa resta oggi della Riforma Fornero

    Sul piano formale molti istituti della Fornero sono stati superati: l’ASpI è diventata NASpI, l’articolo 18 è stato di nuovo riscritto per i nuovi assunti dalle tutele crescenti. Restano però l’impianto di fondo — la logica della flexicurity — e alcune innovazioni durature, come la procedura di convalida delle dimissioni a contrasto delle dimissioni in bianco e il contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket) a carico del datore. Conoscere la riforma del 2012 aiuta quindi a capire perché oggi le regole sono come sono.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Domande frequenti

    Chi era il ministro Fornero?

    Elsa Fornero è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti (2011-2013). Alla sua firma sono legate due riforme distinte: la riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) e, prima, la riforma delle pensioni contenuta nel decreto «Salva Italia» (D.L. 201/2011).

    La Legge Fornero è ancora in vigore?

    In parte. Diversi suoi istituti sono stati sostituiti dal Jobs Act del 2015 (ASpI diventata NASpI, articolo 18 superato dalle tutele crescenti per i nuovi assunti). Altre innovazioni, come la convalida delle dimissioni e il ticket di licenziamento, sono invece rimaste.

    Che differenza c'è tra Riforma Fornero del lavoro e delle pensioni?

    Sono due provvedimenti diversi. La riforma del lavoro è la L. 92/2012; la riforma delle pensioni è l’articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Spesso vengono confuse perché portano lo stesso nome.

    La Fornero ha eliminato l'articolo 18?

    No. Lo ha modificato, sostituendo la reintegrazione automatica con un sistema di tutele differenziate a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applicano invece le tutele crescenti del Jobs Act.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • Permessi legge 104: a chi spettano, quanti giorni e come si chiedono

    I permessi della legge 104 sono tra i diritti più conosciuti – e più richiesti – a tutela delle persone con disabilità e di chi le assiste. Li prevede l’art. 33 della legge 104/1992. Vediamo a chi spettano davvero, quanti sono, come si frazionano e come si presenta la domanda, sgombrando il campo dagli equivoci più comuni.

    In cosa consistono

    Il lavoratore dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, oppure per sé stesso se è la persona con disabilità grave. I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, quindi non incidono sulla pensione. In alternativa ai tre giorni, il lavoratore disabile può fruire di due ore di permesso giornaliero.

    A chi spettano

    Possono fruirne:

    • il lavoratore con handicap grave (riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104);
    • il familiare che assiste una persona con handicap grave: coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado (estendibile al terzo in casi particolari, ad esempio se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono mancanti o affetti da patologie invalidanti).

    Il superamento del “referente unico”

    Fino al 2022 vigeva la regola del referente unico: i permessi per assistere una stessa persona potevano essere riconosciuti, di norma, a un solo lavoratore. Dal 2022 questa rigidità è stata superata: i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti che si alternano nell’assistenza alla stessa persona disabile. Resta il limite complessivo dei tre giorni mensili per quella persona.

    Frazionamento e uso

    I tre giorni possono essere goduti in modo continuativo o frazionati, anche in ore, secondo le indicazioni dell’INPS. Devono essere usati per finalità coerenti con l’assistenza alla persona disabile: la giurisprudenza ha più volte ribadito che un uso distorto (ad esempio per fini esclusivamente personali, del tutto estranei all’assistenza) può configurare un illecito disciplinare e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Come si chiedono

    La domanda si presenta all’INPS (in via telematica, tramite il portale, il patronato o il contact center) allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave; va inoltre data comunicazione al datore di lavoro, programmando per quanto possibile le giornate. Una volta autorizzati, i permessi si rinnovano nei mesi successivi senza dover ripresentare ogni volta la domanda, salvo variazioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?

    Tre giorni al mese retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. In alternativa, il lavoratore con disabilità grave può fruire di due ore di permesso al giorno.

    Possono usare la 104 più familiari per la stessa persona?

    Sì. Dal 2022 è stato superato il “referente unico”: i permessi possono essere riconosciuti a più lavoratori che si alternano nell’assistenza, fermo il limite dei tre giorni mensili per quella persona.

    Posso usare i permessi 104 per fare altro?

    No. Devono servire all’assistenza della persona disabile. Un uso distorto, estraneo all’assistenza, può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.

    2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.

    3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

  • Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

    ))

    ((

    2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

    ))

    3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

    3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività. (45)

  • Art. 18 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di traduzione e modificazione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.