Autore: Andrea Marton

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: maternità, paternità e congedi 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Il rinnovo del 2024 del CCNL Fiavet ha rafforzato le tutele per la genitorialità, introducendo nuove norme sulla maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi e un congedo specifico per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Questa guida illustra il quadro completo, distinguendo ciò che deriva dalla legge da ciò che il contratto migliora.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet integra le tutele di legge (d.lgs. 151/2001). Dal 1° luglio 2024 i congedi di maternità e paternità obbligatori maturano integralmente tredicesima e quattordicesima. Il congedo parentale è computato nell'anzianità dal 1° luglio 2024. Il rinnovo 2024 ha introdotto un congedo retribuito al 100% fino a 3 mesi per lavoratrici in percorsi di protezione da violenza di genere.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    D.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) – il CCNL integra e migliora

    Tabella riepilogativa dei congedi

    Tipologie di congedo e trattamento economico – CCNL Fiavet 2024
    Congedo Durata Trattamento economico Maturazione 13ª/14ª
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) 80% INPS + eventuale integrazione CCNL Sì (integrale dal 1.7.2024)
    Paternità obbligatoria 10 giorni (legge 2022; aggiornabile) 100% a carico INPS Sì (integrale dal 1.7.2024)
    Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% fino a 6 anni del figlio (legge, variabile per età) Anzianità sì dal 1.7.2024; 14ª dal 1.12.2027
    Congedo per violenza di genere Massimo 3 mesi 100% retribuzione Sì (matura integralmente)

    Le percentuali di indennità INPS per il congedo parentale sono soggette a variazioni legislative: verificare l'importo aggiornato sul sito INPS. Il CCNL può prevedere integrazioni superiori a quelle di legge.

    Congedo di maternità obbligatorio: la base di legge

    Il congedo di maternità obbligatorio è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile la modalità flessibile (1 mese prima del parto e 4 dopo) previo nulla osta del medico.

    L'indennità INPS durante il congedo obbligatorio è pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Fiavet disciplina eventuali integrazioni contrattuali per i dipendenti delle imprese di viaggio.

    La novità del rinnovo 2024: tredicesima e quattordicesima durante la maternità

    Uno dei punti più significativi del rinnovo del 26 luglio 2024 riguarda la maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi di genitorialità:

    • Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori sono computati ai fini dell'integrale maturazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. In precedenza, tali periodi potevano comportare una decurtazione proporzionale delle mensilità aggiuntive.
    • Il congedo parentale (facoltativo) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti dal 1° luglio 2024.
    • Per la quattordicesima mensilità, il congedo parentale sarà rilevante a partire dal 1° dicembre 2027 (data successiva prevista dal rinnovo).

    Congedo per violenza di genere: novità 2024

    Il rinnovo del 2024 ha introdotto per la prima volta nel CCNL Fiavet una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza riconosciuto o da un'istituzione pubblica. Le regole fondamentali sono:

    • Durata massima del congedo: 3 mesi.
    • Il congedo è retribuito al 100% della retribuzione ordinaria.
    • Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, secondo le esigenze di protezione della lavoratrice.
    • La lavoratrice può chiedere di non comunicare all'azienda le motivazioni specifiche, presentando solo la certificazione del percorso di protezione.

    Congedo parentale (facoltativo): diritti di legge

    Il congedo parentale facoltativo («ex aspettativa») è regolato dagli artt. 32-46 del d.lgs. 151/2001. I punti chiave:

    • Ciascun genitore può assentarsi fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio; il totale tra entrambi i genitori non può superare 10 mesi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).
    • L'indennità INPS è pari al 30% della retribuzione (percentuale soggetta a variazioni di legge in funzione dell'età del figlio).
    • Dal 1° luglio 2024, il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali che ad essa fanno riferimento (TFR, scatti, ferie, comporto malattia).

    Casi pratici

    Tizio – Paternità obbligatoria nel 2025, tredicesima piena
    Tizio, dipendente di un tour operator, prende i 10 giorni obbligatori di congèdo di paternità in occasione della nascita del figlio a marzo 2025. Grazie alle novità del rinnovo del luglio 2024, quei 10 giorni non decurtano la tredicesima di dicembre né la quattordicesima di giugno. Tizio riceverà le mensilità aggiuntive intere.
    Caia – Congedo di maternità e quattordicesima
    Caia è in maternità obbligatoria da aprile a settembre 2025 (5 mesi). Prima del rinnovo 2024, il suo datore di lavoro avrebbe potuto proporzionare la quattordicesima di giugno. Dal 1° luglio 2024 i 5 mesi di maternità maturano integralmente la quattordicesima: Caia ha diritto alla mensilità piena, come se avesse lavorato regolarmente.
    Sempronia – Congedo per violenza di genere
    Sempronia, inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza accreditato, chiede al datore di lavoro 45 giorni di congedo per motivi di sicurezza personale. Il CCNL le riconosce fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%. Sempronia presenta la sola certificazione del percorso, senza dover spiegare le circostanze specifiche. Il datore non può rifiutare.

    Domande frequenti

    Il periodo di maternità fa maturare la quattordicesima nel CCNL Fiavet?
    Sì, dal 1° luglio 2024. I periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano integralmente sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità.
    Il congedo parentale viene conteggiato nell'anzianità?
    Sì, dal 1° luglio 2024 il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio. Per la maturazione della quattordicesima mensilità, questa regola si applica a partire dal 1° dicembre 2027.
    Cosa prevede il CCNL Fiavet per le lavoratrici vittime di violenza?
    Il rinnovo 2024 ha introdotto fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100% per lavoratrici inserite in percorsi di protezione da violenza di genere certificati. Il congedo può essere frazionato.
    Quanto viene pagata la maternità nel CCNL Fiavet?
    L'INPS eroga l'80% della retribuzione media giornaliera per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL può prevedere integrazioni ulteriori a carico del datore di lavoro: verificare il testo contrattuale per le misure specifiche.
    Il licenziamento durante la gravidanza è nullo?
    Sì, il licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio è nullo di diritto (art. 54 d.lgs. 151/2001), salvo giusta causa non connessa alla gravidanza o cessazione dell'attività dell'azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 73 TUIR – Soggetti passivi IRES: società ed enti residenti

    Art. 73 TUIR – Soggetti passivi IRES: società ed enti residenti

    Art. 73 TUIR – Soggetti passivi (ex art. 87) (2)

    In vigore dal 29/12/2023

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 Articolo 2

    Nota:Ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle societa’ e dagli enti di cui al presente articolo, comma 1, lettere a), b) e d), puo’ essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite. Si veda anche quanto disposto dai successivi commi da 437 a 444.

    “1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:

    a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione, nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;(1)(4)

    b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;(4)

    c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)

    d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

    2. Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

    3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa’ o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa’ o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.

    4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

    5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. .

    5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato le societa’ ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa :

    a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

    b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

    5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

    5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa’ o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e’ individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa’.

    5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche’ il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”

    ___________________

    (1) Vedi art. 11 D.L. 34 30/04/2019.

    (2) Vedi comma 574, 696 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

    (3) Vedi comma 3-ter art. 35 D.L. n. 18 17/03/2020. Vedi anche comma 44 e ss. art. 1 L. 178 30/12/2020.

    (4) Vedi anche art. 110 D.L. 104 14/08/2020.

    Commento del professionista

    sull’articolo 73 del TUIR, la prima cosa che emerge con molta chiarezza è che siamo davanti a una norma fondamentale per l’IRES, perché serve a individuare chi sono i soggetti passivi, cioè chi deve applicare le regole dell’imposta e versarla .

    Il legislatore parte da una classificazione molto netta e individua quattro grandi categorie di soggetti. Da un lato ci sono le società di capitali residenti, quindi S.p.A., S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici. Poi ci sono gli enti, pubblici e privati, diversi dalle società, e i trust residenti, ma qui si introduce una distinzione importante: bisogna capire se svolgono o meno attività commerciale in via esclusiva o principale .

    Infatti, gli enti si dividono in due gruppi: quelli che hanno come attività principale l’attività commerciale e quelli che invece non ce l’hanno. Questa distinzione è centrale perché determina il regime fiscale applicabile. Infine, la quarta categoria è quella delle società ed enti non residenti, che comunque rientrano nel perimetro dell’IRES per i redditi rilevanti in Italia .

    Già da questa prima impostazione si capisce un punto molto importante: la platea dei soggetti IRES è estremamente ampia, al punto che il testo stesso sottolinea che, in generale, quasi tutti i soggetti giuridici rientrano nell’imposta, con poche eccezioni . Le esclusioni principali sono le società di persone, che funzionano per trasparenza, lo Stato e alcuni enti pubblici specifici, e il GEIE, che non è soggetto passivo perché il reddito viene imputato direttamente ai membri .

    Entrando più nel dettaglio degli enti diversi dalle società, il testo insiste su un aspetto fondamentale: per capire in quale categoria rientrano bisogna analizzare l’oggetto esclusivo o principale e verificare se l’attività commerciale è prevalente oppure no . Questo significa che non basta guardare la forma giuridica dell’ente, ma serve un’indagine sostanziale sulla sua attività concreta.

    Il concetto di oggetto principale viene chiarito: è l’attività essenziale per realizzare gli scopi dell’ente . E se mancano statuto o atto costitutivo, allora si guarda direttamente all’attività effettivamente svolta. Questo vale sempre per gli enti non residenti e, in generale, quando manca una base formale chiara .

    Un altro passaggio importante riguarda proprio i soggetti non residenti. Qui il legislatore stabilisce che rientrano comunque nell’IRES, ma per individuarne la natura bisogna guardare all’attività svolta in Italia e alle caratteristiche concrete dell’ente, non solo alla forma giuridica estera . Questo porta a una valutazione molto sostanziale.

    Sempre sul tema della residenza, il testo introduce una regola generale molto rilevante: una società o un ente si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, oppure la sede di direzione effettiva, oppure la gestione principale . Quindi non conta solo dove è formalmente costituita, ma soprattutto dove si prendono le decisioni e si gestisce l’attività.

    Su questo punto il documento sviluppa molto il tema dell’esterovestizione. Si vuole evitare che una società venga localizzata formalmente all’estero solo per evitare le imposte, quando in realtà la gestione avviene in Italia. Per questo motivo si dà rilievo agli elementi concreti e sostanziali, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma .

    Collegato a questo, il legislatore introduce delle presunzioni di residenza: alcune società estere si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, se sono controllate da soggetti residenti oppure se hanno organi amministrativi composti prevalentemente da soggetti residenti . Anche qui si vede chiaramente la logica: evitare fenomeni elusivi e riportare a tassazione in Italia realtà che, di fatto, operano qui.

    Un’altra presunzione riguarda le società il cui patrimonio è investito prevalentemente in determinati strumenti, come quote di organismi di investimento immobiliare, e che sono controllate da soggetti italiani . Anche in questo caso si tratta di una presunzione relativa, quindi superabile, ma che rafforza il controllo fiscale.

    Il testo poi si sofferma su una categoria particolare: i trust. Il legislatore li ha espressamente inclusi tra i soggetti passivi IRES, riconoscendo loro una vera e propria soggettività tributaria . Anche qui si distingue tra trust commerciali e non commerciali, a seconda dell’attività svolta. Inoltre, se i beneficiari sono individuati, il reddito può essere imputato direttamente a loro, secondo le quote previste .

    Dal punto di vista operativo, gli obblighi fiscali del trust sono adempiuti dal trustee, e il trust è soggetto anche agli obblighi contabili, con regole diverse a seconda che sia ente commerciale o meno . Viene anche chiarito che la disciplina si applica non solo ai trust in senso stretto, ma anche a istituti esteri analoghi, se hanno le stesse caratteristiche .

    Un ulteriore tema trattato è quello degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Questi rientrano tra i soggetti IRES, ma in certi casi beneficiano di un regime di esenzione, a condizione che siano sottoposti a vigilanza prudenziale . In assenza dei requisiti, invece, si applica la tassazione ordinaria.

    Infine, il testo dedica spazio anche a particolari configurazioni organizzative, come i consorzi. Qui si distingue tra consorzi con autonoma soggettività, che possono essere soggetti passivi IRES, e consorzi interni, che invece sono semplici contratti tra imprenditori e non hanno autonomia fiscale .

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 916 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’esercente

    Art. 916 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore. Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non può avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. 44 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione".

  • Art. 285 DPR 495/1992 – Occhioni delle macchine agricole trainate

    Art. 285 DPR 495/1992 – Occhioni delle macchine agricole trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: E – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg; E2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg; E3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg; F – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; F3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.

    2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

  • Art. 123-ter RD 12/1941

    Art. 123-ter RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

    2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

    3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

    5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo

    14. 6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

    7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. Torna al sommario

  • Art. 1309 Codice della Navigazione – Riconsegna delle merci trasportate

    Art. 1309 Codice della Navigazione – Riconsegna delle merci trasportate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all’entrata in vigore del codice.

  • Art. 984 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    Art. 984 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, dà diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.