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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1309 estende in via transitoria il secondo comma dell'art. 435 del codice alle procedure di riconsegna delle merci anche se il contratto di trasporto è anteriore al 1942.
  • Il criterio di collegamento è oggettivo: si guarda all'operazione di riconsegna, non alla data del contratto.
  • L'art. 435 riguarda le modalità e gli obblighi di riconsegna delle merci trasportate per acqua o per aria, garantendo uniformità procedurale.
  • La norma evita che pratiche di riconsegna difformi si perpetuino per i soli contratti stipulati prima del codice.
  • Dopo l'esaurimento del periodo transitorio, la disposizione ha valore esclusivamente storico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1309 Codice della Navigazione — Riconsegna delle merci trasportate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all’entrata in vigore del codice.

In sintesi

  • L'art. 1309 estende in via transitoria il secondo comma dell'art. 435 del codice alle procedure di riconsegna delle merci anche se il contratto di trasporto è anteriore al 1942.
  • Il criterio di collegamento è oggettivo: si guarda all'operazione di riconsegna, non alla data del contratto.
  • L'art. 435 riguarda le modalità e gli obblighi di riconsegna delle merci trasportate per acqua o per aria, garantendo uniformità procedurale.
  • La norma evita che pratiche di riconsegna difformi si perpetuino per i soli contratti stipulati prima del codice.
  • Dopo l'esaurimento del periodo transitorio, la disposizione ha valore esclusivamente storico.
Funzione transitoria e ambito applicativo

L'art. 1309 è una norma di raccordo intertemporale che riguarda la fase terminale del contratto di trasporto: la riconsegna delle merci al destinatario. Il trasporto per acqua (marittimo e per vie interne) e quello aereo condividono la stessa disciplina transitoria: se il contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore del codice, le modalità di riconsegna sono comunque governate dal nuovo regime del secondo comma dell'art. 435. La norma riflette la scelta sistematica del legislatore di assoggettare le operazioni esecutive del contratto — che si svolgono per definizione successivamente alla sua conclusione — alla legge vigente al momento della loro realizzazione.

Il contenuto dell'art. 435 richiamato

L'art. 435 del Codice della navigazione disciplina le modalità di riconsegna delle merci al destinatario al termine del trasporto. Il secondo comma — specificamente richiamato dall'art. 1309 — regola le condizioni e le formalità che il vettore deve rispettare nell'atto della consegna, compresa la documentazione da produrre e i controlli ammessi. La disposizione si inserisce nel quadro generale del contratto di trasporto di cose (artt. 422 e ss. per la navigazione marittima, artt. 941 e ss. per la navigazione aerea), che il codice disciplina in modo unitario e sistematico rispetto alla frammentata normativa previgente.

La logica del collegamento all'operazione

La scelta di ancorare l'applicazione del nuovo codice all'operazione di riconsegna — piuttosto che alla data del contratto — è coerente con la natura della riconsegna come atto giuridico autonomo che si perfeziona in un momento distinto dalla conclusione del contratto. Se la riconsegna avviene dopo il 28 aprile 1942, le sue modalità devono rispettare il regime vigente, indipendentemente da quando il contratto è stato firmato. Questa impostazione tutela anche i destinatari delle merci, che potrebbero non aver partecipato alla conclusione del contratto originario e che hanno diritto ad avvalersi delle garanzie procedurali introdotte dal nuovo codice.

Coordinamento internazionale

Il trasporto marittimo di merci ha trovato la sua disciplina internazionale principale nelle Regole dell'Aia del 1924 (poi aggiornate dalle Regole Aja-Visby del 1968 e successivamente dalle Regole di Amburgo del 1978 e dalle Regole di Rotterdam del 2009, queste ultime non ratificate dall'Italia). Il trasporto aereo di merci è disciplinato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e dalla Convenzione di Montréal del 1999. L'art. 1309, nella sua portata transitoria, si inseriva in un contesto in cui queste convenzioni internazionali erano già in vigore per l'Italia, e il codice doveva armonizzarsi con esse anche nella gestione del regime transitorio.

Casi pratici

Caso 1: Riconsegna di merci da contratto marittimo ante-codice

Tizio ha stipulato nel 1941 un contratto di trasporto marittimo di merci. La nave giunge a destinazione nel settembre 1942 e procede alla riconsegna del carico. L'art. 1309 impone di applicare il secondo comma dell'art. 435 cod. nav. per le modalità di riconsegna, benché il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice.

Caso 2: Consegna aerea di merci soggetta al nuovo regime

Caio ha concluso nel 1940 un contratto di trasporto aereo di merci deperibili. La spedizione atterra a destinazione nel 1943. Le formalità di riconsegna delle merci devono rispettare il secondo comma dell'art. 435 cod. nav., per effetto dell'art. 1309, indipendentemente dall'anteriorità del contratto.

Caso 3: Contestazione delle modalità di riconsegna

Sempronio, destinatario di un carico marittimo da contratto stipulato nel 1942 prima dell'entrata in vigore del codice, contesta le modalità di riconsegna adottate dal vettore, che si è attenuto alla prassi previgente. Il vettore deve rispettare il secondo comma dell'art. 435: l'art. 1309 non lascia spazio per mantenere modalità operative ormai superate.

Domande frequenti

Perché l'art. 1309 si riferisce al secondo comma dell'art. 435 e non all'intero articolo?

Il primo comma dell'art. 435 stabilisce principi generali già applicabili indipendentemente dalla data del contratto; il secondo comma contiene disposizioni procedurali specifiche la cui applicazione transitoria richiedeva un'espressa norma di raccordo.

Un destinatario di merci può invocare l'art. 435 cod. nav. anche se non ha partecipato alla conclusione del contratto ante-codice?

Sì: l'art. 1309 aggancia il regime di riconsegna al momento dell'operazione, non a quello della conclusione del contratto, tutelandoì anche il destinatario che non era parte originaria del contratto.

Quali trasporti rientrano nell'ambito dell'art. 1309?

Sia il trasporto per acqua (marittimo e per vie interne) sia il trasporto per aria, come indica espressamente il testo dell'articolo, che cita entrambe le modalità.

L'art. 1309 ha ancora applicazione pratica?

No: la sua funzione transitoria si è esaurita con il trascorrere del tempo. Oggi ha valore esclusivamente storico, come parte delle disposizioni di raccordo del Codice della navigazione del 1942.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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