Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,

    Art. 40 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

    2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

    3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento…. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

    4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

    5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

    6. Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

  • Art. 3 T.U.IVA: Prestazioni di servizi

    Art. 3 T.U.IVA: Prestazioni di servizi

    Art. 3 T.U.IVA – Prestazioni di servizi.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedasi art. 3 DL 226/95 (non conv.) modificativo dell’art. 16-bis. Vedasi art. 4 DL 415/95 (conv. L 507/95) modificativo art. 16-bis.

    “[1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia , mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

    [2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

    1) le concessioni di beni in locazione , affitto, noleggio e simili;

    2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli , disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

    3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

    4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

    5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

    [3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta’ sociale, nonche’ degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile , e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

    [4] Non sono considerate prestazioni di servizi:

    a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’ art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

    b) i prestiti obbligazionari;

    c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;

    d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;

    e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

    f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

    [ g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni; ]

    h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

    [5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

    a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

    b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

    c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;

    d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

    [6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

    a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;

    b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.”

    Commento del professionista 
    Premessa: perché questo articolo è così importante

    Ogni volta che un operatore si chiede se un’operazione “entra” nel campo IVA dal lato delle prestazioni, la risposta passa dall’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La norma non si limita a fornire una definizione: costruisce un sistema di qualificazione progressiva, fatto di inclusioni, ampliamenti ed esclusioni, che il professionista deve attraversare ogni volta in sequenza.

    Ignorare uno solo di questi passaggi – in particolare quello sul nesso sinallagmatico o quello sulle esclusioni – è la causa più frequente di errori nelle dichiarazioni e di contestazioni in sede di accertamento.

    Il comma 1: i quattro requisiti cumulativi

    Perché un’operazione rientri nella fattispecie tipica del comma 1 occorrono simultaneamente quattro elementi. La mancanza di anche uno solo di essi esclude l’applicazione della norma.

    1. La prestazione

    Con “prestazione” si intende un impegno giuridicamente vincolante in capo al prestatore, che lo obbliga nei confronti di un soggetto identificabile. Non è sufficiente un fatto materiale o un comportamento generico: occorre che il prestatore assuma un obbligo specifico, il cui adempimento sia suscettibile di valutazione economica e corrisponda a un interesse del committente.

    Restano fuori dal perimetro le situazioni in cui manca un destinatario identificabile del servizio: la Corte di Giustizia ha escluso, ad esempio, che l’impegno dell’imprenditore agricolo di ridurre la propria produzione – remunerato con un contributo pubblico – costituisca una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, proprio perché non vi è un consumatore identificabile che ne trae vantaggio (cause C-384/95 e C-215/94).

    2. Il nesso sinallagmatico

    È il requisito più controverso e quello che genera il maggior numero di questioni pratiche. Le due prestazioni devono condizionarsi reciprocamente: l’una viene eseguita solo a condizione che lo sia anche l’altra. Non basta una correlazione generica: occorre un legame diretto e immediato tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

    La Corte di Giustizia ha chiarito il concetto con particolare nitidezza nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria), precisando che il nesso sinallagmatico sussiste quando le due prestazioni “si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

    Sul piano pratico, non rileva il nome attribuito dalle parti alla somma scambiata. Un “contributo”, un “indennizzo”, una “penale” o un “rimborso” possono in realtà mascherare – o no – una vera controprestazione. La verifica va condotta sempre sulla sostanza economica del rapporto, esaminando la complessiva regolamentazione contrattuale.

    Sono fuori campo IVA, per mancanza di sinallagma: i risarcimenti puri del danno, le erogazioni spontanee senza obbligo corrispettivo (la nota causa Tolsma, C-16/93, riguardante le mance ai musicisti di strada), i contributi a fondo perduto senza obbligo specifico a carico del beneficiario, e i versamenti infragruppo derivanti da rettifiche di transfer pricing.

    Meritano attenzione separata i contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono un’analisi caso per caso. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E del 2013, ha individuato tre indici rivelatori del sinallagma: il collegamento a un vantaggio concreto della P.A. erogante, la presenza di clausole risolutive o di previsioni risarcitorie, e la sussistenza di responsabilità contrattuale in caso di inadempimento. La mancanza di tutti e tre orienta verso la qualificazione come contributo fuori campo IVA.

    3. L’onerosità

    L’operazione deve essere effettuata verso corrispettivo. Il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro – può consistere anche in beni o servizi in natura – ma deve essere effettivo e non meramente simbolico. La Corte di Giustizia ha precisato che il corrispettivo deve costituire il controvalore reale della prestazione e non un semplice ristoro dei costi, ancorché apprezzabile.

    È irrilevante, ai fini dell’onerosità, che il prezzo sia inferiore o superiore al costo sostenuto dal prestatore: anche un servizio reso sotto costo è oneroso. Ciò che conta è che esista un prezzo determinato o determinabile, e che quel prezzo sia il corrispettivo del servizio specifico reso.

    4. Il tipo contrattuale o l’obbligazione generica

    La prestazione deve essere resa in dipendenza da uno degli otto contratti tipici elencati dalla norma – contratto d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito – oppure da qualsiasi altra obbligazione di fare, non fare o permettere, indipendentemente dalla fonte.

    Questa clausola di chiusura ha portata amplissima e consente di attrarre nella qualificazione di prestazione di servizi qualunque operazione che soddisfi i primi tre requisiti, anche se non riconducibile ai tipi contrattuali nominati. Vi rientrano i patti di non concorrenza verso corrispettivo, le rinunce a diritti o crediti nell’ambito di transazioni, gli accordi che prevedono obblighi di astensione o di tolleranza.

    La Cassazione ha tuttavia avvertito contro un uso distorsivo di questa categoria: non si può qualificare qualsiasi pagamento come corrispettivo di un’obbligazione di fare, non fare o permettere al solo fine di alterare il regime fiscale di un’operazione già altrimenti qualificabile (ordinanza n. 20316/2021).

    Un approfondimento: contratto d’opera e appalto versus cessione di beni

    La distinzione tra prestazione di servizi e cessione di beni nei contratti cosiddetti “misti” – che comportano sia un’attività lavorativa sia un trasferimento di beni – è una delle questioni più spinose dell’intera materia IVA.

    Il criterio prevalente nella giurisprudenza di legittimità è quello della volontà delle parti, da desumere dall’esame delle clausole contrattuali. Si è in presenza di un appalto (e quindi di una prestazione di servizi) quando la prestazione della materia rappresenta un mero strumento per la realizzazione dell’opera, e dunque l’obbligazione qualificante è di fare. Si è in presenza di una cessione di beni quando ciò che qualifica il negozio è il trasferimento della proprietà del bene prodotto.

    Ulteriori indici rilevanti sono: il rapporto tra il prezzo del lavoro e il valore dei materiali, la circostanza che il bene prodotto sia specificamente personalizzato sulle esigenze del committente, e la misura in cui l’apporto lavorativo del prestatore ha trasformato la materia prima. Se il prezzo dei materiali eccede quello dei servizi, l’operazione tende ad essere qualificata come cessione di beni.

    Il comma 2: le fattispecie assimilate a titolo oneroso

    Il comma 2 estende la qualificazione di prestazioni di servizi a cinque categorie di operazioni, che il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a IVA anche in assenza di un’agevole riconduzione ai contratti tipici del comma 1. La parola chiave è “inoltre”: il comma 2 si aggiunge al comma 1, non lo sostituisce.

    Locazione, affitto, noleggio e simili. Tutte le forme di concessione in godimento temporaneo di beni mobili e immobili, senza trasferimento della proprietà. Vi rientra il leasing di godimento, mentre il leasing traslativo – in cui le condizioni finanziarie rendono economicamente inevitabile l’esercizio del riscatto – va qualificato come cessione di beni (Corte di Giustizia, causa C-164/16). Rientra in questa categoria anche il contratto di rent to buy: i canoni per il godimento costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi, mentre la quota imputata ad acconto prezzo segue il regime delle cessioni immobiliari.

    Diritti d’autore, brevetti, marchi, know-how e beni immateriali similari. Le cessioni, concessioni e licenze relative a questi beni sono qualificate come prestazioni di servizi quando effettuate da soggetti diversi dall’autore. Vi rientrano il trasferimento di know-how, la cessione di quote di emissione di gas a effetto serra, la cessione di diritti di sfruttamento dell’immagine, la cessione di quote di produzioni agricole contingentate. La clausola di chiusura “diritti o beni similari ai precedenti” ha la funzione di evitare fenomeni di non tassazione e assicura l’applicazione del medesimo regime a beni immateriali analoghi a quelli espressamente elencati.

    Prestiti di denaro e operazioni finanziarie. I prestiti di denaro e di titoli, le operazioni di negoziazione di crediti, cambiali e assegni, le cessioni pro-soluto tra banche, le operazioni in valuta estera. Non costituiscono invece prestazioni di servizi i contratti di deposito di denaro presso banche o amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente. Da ricordare che anche il cambio di valuta tradizionale contro bitcoin costituisce una prestazione di servizi (Corte di Giustizia, causa C-264/14, Hedqvist).

    Somministrazioni di alimenti e bevande. La qualificazione come prestazione di servizi – anziché come cessione di beni – dipende dalla prevalenza della componente di servizio (preparazione, servizio al tavolo, uso dell’ambiente, personale dedicato). La vendita da asporto priva di qualsiasi componente di servizio rimane cessione di beni.

    Cessioni di contratti. Qualunque tipo di contratto ceduto, comprese le cessioni di contratti preliminari e le cessioni in blocco. Il regime IVA della cessione di contratto non segue necessariamente quello del contratto ceduto: la Corte di Giustizia (causa C-242/08, Swiss Re) ha chiarito che la cessione di un contratto esente può essere autonomamente imponibile.

    Il comma 3: le prestazioni gratuite rilevanti ai fini IVA

    Il comma 3 introduce la categoria più delicata: le prestazioni effettuate a titolo gratuito che vengono nondimeno qualificate come prestazioni di servizi IVA rilevanti. La ratio è antielusiva: si vuole evitare che l’imprenditore “consumi” servizi aziendali senza applicare l’imposta e senza restituire al sistema l’IVA già detratta a monte.

    Perché scatti la rilevanza devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:

    La prima è che l’IVA sugli acquisti relativi all’esecuzione della prestazione sia detraibile. Se l’acquisto a monte non ha dato luogo a detrazione, non vi è ragione di assoggettare a tassazione il “consumo” del servizio.

    La seconda è che il valore unitario della prestazione superi 50 euro. La soglia, elevata da 25,82 euro con effetto dal 13 dicembre 2014, si applica anche all’autoconsumo e alla destinazione a finalità estranee all’impresa.

    La terza è che la prestazione gratuita rientri nelle fattispecie dei commi 1 e 2. Non ogni servizio reso gratuitamente è rilevante: deve trattarsi di operazioni che, se onerose, sarebbero qualificate come prestazioni di servizi. Il comodato, ad esempio, resta fuori campo IVA.

    La quarta è che non ricorra alcuna delle eccezioni esplicitamente previste: somministrazioni nelle mense aziendali, prestazioni di trasporto, didattiche, educative, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria rese ai dipendenti, operazioni pubblicitarie per enti del Terzo settore a finalità non commerciali, diffusioni di messaggi di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato.

    Va segnalata anche l’esclusione specifica (comma 6) per la messa a disposizione gratuita ai dipendenti di veicoli stradali a motore o di apparecchiature di telefonia mobile, quando la detrazione a monte è già stata limitata alla percentuale forfettaria prevista dall’art. 19-bis1. In quel caso non si applica la tassazione del consumo perché il soggetto ha già “scelto” di detrarre solo parzialmente.

    La norma si applica solo nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa. I professionisti che rendono prestazioni gratuite – tipicamente a favore di parenti, amici o colleghi – restano fuori dal perimetro applicativo del comma 3 secondo la disciplina domestica, pur in presenza di una disposizione unionale (art. 26, par. 1, lett. b, direttiva 2006/112/CE) che non prevede questa limitazione soggettiva.

    Aggiornamento normativo. Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 ha modificato il terzo comma con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, aggiornando le disposizioni in materia di divulgazione pubblicitaria per gli enti no-profit. In sede di applicazione è indispensabile verificare la versione in vigore in relazione allo specifico periodo d’imposta.

    I commi 4 e 5: le fattispecie escluse

    I commi 4 e 5 costituiscono il livello “distrattivo” del sistema. Non si tratta di eccezioni alla regola generale: sono norme che concorrono, insieme ai commi precedenti, a delimitare il perimetro complessivo delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

    Le principali esclusioni del comma 4 sono:

    Diritti d’autore degli autori e dei loro eredi o legatari. Le cessioni, concessioni e licenze relative a opere tutelate dal diritto d’autore, se effettuate dall’autore stesso, dai suoi eredi o dai legatari, non sono qualificate come prestazioni di servizi – salvo che si tratti di opere cinematografiche, di architettura, o di opere di qualsiasi genere utilizzate da imprese per finalità di pubblicità commerciale. L’esclusione riguarda solo il creatore dell’opera, non i soggetti che ne acquistino i diritti per poi trasferirli: queste ultime operazioni restano prestazioni di servizi assimilate ai sensi del comma 2.

    Prestiti obbligazionari. Il primo collocamento di obbligazioni è fuori campo IVA, in coerenza con la natura di strumento di finanziamento dell’impresa. Le successive negoziazioni sul mercato secondario rientrano invece nell’ambito applicativo del tributo, ancorché esenti ai sensi dell’art. 10.

    Cessioni di contratti aventi ad oggetto operazioni fuori campo IVA. Le cessioni di contratti che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, aziende o rami aziendali, terreni non edificabili restano fuori campo IVA. La logica è coerente: se l’oggetto del contratto ceduto è già escluso dall’IVA, anche la cessione del contratto segue lo stesso regime.

    Operazioni societarie straordinarie. I conferimenti di servizi e i passaggi di beni in operazioni di fusione, scissione e trasformazione non sono qualificati come prestazioni di servizi. I conferimenti di singoli beni o servizi che non fanno parte di un’azienda o ramo d’azienda restano invece imponibili.

    Mandato e mediazione relativi a diritti d’autore. Le prestazioni di mandato e di mediazione riguardanti diritti d’autore sono escluse con le stesse eccezioni previste per le cessioni dirette (opere cinematografiche, di architettura, per fini pubblicitari). Restano invece qualificate come prestazioni di servizi le attività di intermediazione nella riscossione dei proventi.

    Prestazioni dei commissionari e dei mandatari senza rappresentanza. Per evitare una doppia tassazione, non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni “interne” dei commissionari relative ai passaggi di beni già qualificati come cessioni, e quelle dei mandatari senza rappresentanza già considerate nel comma 3. La ratio è che questi passaggi trovano già la loro qualificazione IVA nell’operazione principale.

    Il comma 5 aggiunge l’esclusione per le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente ai possessori di titoli di ingresso gratuito, entro i limiti quantitativi (5% dei posti) e le modalità stabilite con decreto ministeriale, a favore di organizzatori di spettacoli, CONI, federazioni sportive affiliate, UNIRE e ACI. Le prestazioni gratuite che eccedono questi limiti sono invece imponibili.

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  • Art. 2 bis T.U.IVA: Cessioni di beni facilitate dalle interfacce

    Art. 2 bis T.U.IVA: Cessioni di beni facilitate dalle interfacce

    Art. 2 bis T.U.IVA – Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

    a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;

    b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

    2. Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.”

    Commento del professionista 
    Perché è nata questa norma

    Negli ultimi anni il commercio online è cresciuto in modo esponenziale. Sempre più acquisti vengono effettuati attraverso marketplace digitali – Amazon, eBay, piattaforme simili – dove a vendere non è la piattaforma stessa, ma migliaia di venditori terzi, molti dei quali stabiliti fuori dall’Unione Europea.

    Il problema era chiaro: questi venditori extraeuropei raramente applicavano correttamente l’IVA sulle vendite ai consumatori europei, e recuperare l’imposta da soggetti stabiliti in Paesi con i quali non esistono accordi di cooperazione fiscale era – ed è – praticamente impossibile.

    La soluzione adottata dal legislatore europeo, recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2021, è stata di tipo pratico: anziché inseguire il venditore estero, si coinvolge direttamente la piattaforma digitale nella riscossione dell’IVA. È la piattaforma – soggetto identificabile, strutturato, presente sul territorio – a diventare debitore dell’imposta. Nasce così l’art. 2-bis.

    Cos’è il soggetto che “facilita” le cessioni

    La norma parla di soggetto passivo che “facilita” le cessioni tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace, una piattaforma, un portale o strumenti analoghi.

    Il termine “facilita” merita una spiegazione, perché può trarre in inganno. Non si tratta di un soggetto che partecipa all’accordo commerciale tra venditore e acquirente, né di un mandatario che assume obblighi per concludere l’affare. La piattaforma mette semplicemente a disposizione uno strumento tecnologico attraverso il quale venditore e acquirente si trovano, negoziano e concludono la transazione.

    Il Regolamento UE n. 282/2011 chiarisce che per “facilitare” si intende consentire a un acquirente e a un fornitore di stabilire un contatto che porti a una cessione di beni tramite l’interfaccia elettronica. La conclusione dell’operazione – l’ordine, il checkout – avviene sulla piattaforma, ma la consegna fisica del bene può essere effettuata o meno dalla piattaforma stessa: questo è irrilevante ai fini della norma.

    In pratica: il gestore del marketplace non compra e non vende nulla nella realtà economica. Ma la legge lo tratta come se lo facesse. Questa è la finzione giuridica al cuore dell’art. 2-bis.

    A chi si applica: le tre categorie di operazioni

    La norma non si applica a tutte le vendite che passano per una piattaforma digitale. Il campo di applicazione è preciso e riguarda tre categorie specifiche di cessioni a distanza.

    Prima categoria. Le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da soggetti non stabiliti nell’Unione Europea, nei confronti di consumatori finali. Esempio: un venditore americano vende un prodotto a un consumatore italiano tramite una piattaforma, con il bene che parte da un magazzino in Germania. In questo caso la piattaforma diventa il soggetto passivo IVA.

    Rientra in questa categoria anche la cessione di beni che partono e arrivano nello stesso Stato membro – operazione puramente domestica – quando però il cedente è stabilito fuori dall’Unione Europea. Esempio: venditore cinese con magazzino in Italia che vende a consumatori italiani tramite piattaforma.

    Seconda categoria. Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Questa soglia – che corrisponde alla franchigia doganale – è quella più rilevante nella pratica quotidiana: copre la grandissima parte dei pacchi acquistati online da fuori Europa. A differenza delle prime due categorie, qui la norma si applica indipendentemente da dove è stabilito il cedente: anche un venditore europeo che spedisce beni da fuori UE in colli sotto i 150 euro rientra nel perimetro.

    Il meccanismo: cessionario e rivenditore allo stesso tempo

    Il comma 2 dell’art. 2-bis stabilisce la conseguenza giuridica di questa finzione: il gestore della piattaforma si considera contemporaneamente cessionario – acquirente dal venditore originale – e rivenditore – cedente nei confronti del consumatore finale.

    Questo crea una doppia catena di cessioni, anche se nella realtà economica le merci passano direttamente dal venditore al consumatore:

    La prima cessione è quella “a monte”: dal venditore originale alla piattaforma. Il trattamento IVA di questa operazione dipende dalla tipologia (cessione intracomunitaria, importazione, cessione interna) ma in ogni caso è il venditore a emetterla verso la piattaforma.

    La seconda cessione è quella “a valle”: dalla piattaforma al consumatore finale. È qui che l’IVA viene applicata e versata. La piattaforma è debitore dell’imposta propria dello Stato membro di destinazione del bene.

    Il confronto con il contratto di commissione: cosa cambia

    Per capire la portata innovativa dell’art. 2-bis, è utile confrontarlo con il contratto di commissione alla vendita, che è il meccanismo di intermediazione opaca già previsto dall’ordinamento IVA.

    Nel contratto di commissione, il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del committente. Anche qui si creano due cessioni distinte – una a monte e una a valle – ma il presupposto è l’esistenza di un mandato contrattuale: ci deve essere un accordo tra le parti che attribuisce al commissionario l’incarico di agire per conto del committente.

    La Corte di Giustizia, nella causa C-734/19 (ITH Comercial Timișoara), ha chiarito che le norme sulla commissione si applicano solo quando ricorrono due condizioni: l’esistenza di un mandato effettivo, e l’identità tra le operazioni acquisite dal commissionario e quelle cedute al committente.

    Qui sta la differenza fondamentale rispetto all’art. 2-bis: il marketplace non ha un mandato. Non si è accordato contrattualmente con i venditori per agire per loro conto nella cessione dei beni. Il gestore della piattaforma si limita a fornire uno strumento tecnologico. Senza una norma specifica come l’art. 2-bis, il meccanismo della commissione non potrebbe applicarsi.

    È proprio per questo motivo che il legislatore europeo ha dovuto introdurre una norma ad hoc per le cessioni di beni: per le prestazioni di servizi rese tramite piattaforme digitali era già sufficiente il meccanismo previsto dall’art. 28 della direttiva e la presunzione di cui all’art. 9-bis del Regolamento n. 282/2011. Per i beni, invece, quella strada non era percorribile.

    La nozione di “cessione di beni” nella giurisprudenza europea: un punto di attenzione

    Per comprendere bene perché era necessaria una norma specifica, occorre richiamare come la Corte di Giustizia ha definito nel tempo la nozione di cessione di beni ai fini IVA.

    Secondo l’orientamento prevalente, ciò che conta non è il trasferimento della proprietà in senso civilistico, ma il trasferimento del potere di disporre del bene come se se ne fosse proprietari – in termini economici, non giuridici. Chi ha il potere concreto di decidere come, quando e per quali fini utilizzare il bene è il vero cessionario ai fini IVA.

    Questo principio è emerso con chiarezza in alcuni casi emblematici. Nella causa C-185/01 (Auto Lease Holland), la Corte ha escluso che la società di leasing si fosse interposta come commissionaria nell’acquisto di carburante dai distributori, perché era il locatario del veicolo – non la società – a scegliere liberamente la stazione di servizio, la qualità e la quantità del carburante. La società di leasing non aveva mai avuto il potere di disporre del bene: il suo ruolo era puramente finanziario. La cessione è avvenuta direttamente tra il gestore della stazione e il conducente.

    Lo stesso principio è stato confermato nelle cause C-526/13 (Fast Bunkering) e C-235/18 (Vega International), sempre in materia di acquisto di carburante tramite intermediari: in entrambi i casi la Corte ha escluso la cessione a favore degli intermediari perché questi non avevano mai avuto il potere di disporre materialmente del bene.

    La direzione opposta emerge invece dalla causa C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), dove la Corte ha ritenuto che il proprietario di immobili che stipulava a proprio nome contratti di fornitura di energia e gas per poi ribaltarne i costi ai conduttori si interponesse effettivamente nella catena, perché era lui ad acquistare le forniture: i conduttori non avevano alcun rapporto diretto con i fornitori di energia.

    Il filo conduttore di queste sentenze è la valorizzazione della volontà contrattuale delle parti come criterio fondamentale per qualificare l’operazione ai fini IVA. La Cassazione italiana ha recepito questo orientamento, precisando che le categorie contrattuali del diritto interno vanno interpretate in chiave tributaria, dando prevalenza alla realtà economica e commerciale anche rispetto al testo dei contratti.

    Applicando questi principi al gestore di un marketplace, sarebbe praticamente impossibile – salvo costruzioni contrattuali specifiche – affermare che esso abbia il potere di disporre dei beni venduti dai terzi sulla sua piattaforma. Il marketplace non sceglie cosa vendere, non gestisce il magazzino del venditore, non decide il prezzo. Ecco perché era indispensabile l’art. 2-bis.

    Cosa accade fuori dal perimetro dell’art. 2-bis: il contratto di commissione ordinario

    Un punto spesso trascurato nella pratica è che l’art. 2-bis non esaurisce l’intera disciplina IVA dei marketplace. La norma si applica a specifiche categorie di operazioni: vendite B2C da cedenti extraeuropei e importazioni sotto i 150 euro.

    Per tutte le altre situazioni – vendite B2B, vendite B2C di beni già in territorio UE effettuate da cedenti comunitari, importazioni sopra soglia – il sistema ordinario resta in vigore.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 101/2022, ha confermato che in queste ipotesi è possibile configurare tra il venditore e la piattaforma un vero e proprio contratto di commissione alla vendita, a condizione che ne ricorrano i presupposti. In tal caso si applicano le regole ordinarie del mandato senza rappresentanza: due cessioni distinte, una dal committente al commissionario e una dal commissionario al cliente finale, con i rispettivi trattamenti IVA.

    Questa possibilità ha conseguenze pratiche rilevanti. Per esempio, nel caso di vendite intracomunitarie B2B gestite tramite un commissionario stabilito in altro Stato membro, il cedente nazionale applica il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. 331/1993), e il commissionario diventa debitore dell’acquisto intracomunitario nello Stato in cui è identificato.

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  • Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi a

    Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi a

    Art. 78 T.U.IVA – Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili. (N.D.R.: 1) L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).

    In vigore dal 31/12/1980 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 22/12/1980 n. 889 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 288/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 503/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 13 della L. 889/80.”Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta
    generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’
    ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli
    anni 1975 e 1976.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
    l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si
    applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento,
    l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni
    1973 e 1974.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
    agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul
    valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
    (Comma soppresso).”

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  • Art. 983 Codice della Navigazione – Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili

    Art. 983 Codice della Navigazione – Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se l'aeromobile è adibito allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.

  • Art. 267 DPR 495/1992 – Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

    Art. 267 DPR 495/1992 – Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma

    2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

  • CCNL Panificazione: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ di servizio. Le dimissioni richiedono il rispetto del preavviso contrattuale o la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva. Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione scritta e il rispetto della procedura ex art. 7 St.Lav. Le tutele reintegratorie o indennitarie dipendono dalle dimensioni dell’azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso CCNL Panificazione (indicativi)
    Livello Anzianita’ fino a 5 anni Anzianita’ oltre 5 anni
    1-2 15 giorni di calendario 20 giorni di calendario
    3 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario
    4 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario
    5 / Impiegati 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso e’ l’obbligo reciproco di comunicare con anticipo la volonta’ di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Entrambe le parti – datore e lavoratore – sono tenute al rispetto del preavviso contrattuale. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto dei giorni di preavviso non lavorati.

    Il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, a seconda della convenzione contrattuale adottata nel testo CCNL vigente. Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente e il lavoratore matura tutti i diritti retributivi ordinari.

    Dimissioni: procedura e tutele

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta, con rispetto del preavviso contrattuale. Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni dei lavoratori dipendenti devono essere presentate esclusivamente in modalita’ telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro o attraverso un patronato/CAF abilitato: la procedura e’ obbligatoria anche per i dipendenti dei piccoli panifici artigiani.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni di lavoro, molestie) consentono al lavoratore di dimettersi senza preavviso e con diritto alla NASPI (indennita’ di disoccupazione), equiparandosi al licenziamento senza colpa.

    Licenziamento: tipi e tutele

    Il licenziamento puo’ essere:

    • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Non richiede preavviso.
    • Per giustificato motivo soggettivo (infrazione disciplinare di minore gravita’): richiede preavviso e contestazione scritta previa.
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti, tentativo obbligatorio di conciliazione.

    Nei piccoli panifici artigiani con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria (non reintegratoria) della legge Fornero/Jobs Act. L’entita’ dell’indennita’ dipende dall’anzianita’ e dalle circostanze del recesso.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso per giusta causa
    Tizio (livello 3, 4 anni anzianita’) non percepisce la retribuzione da tre mesi. Si dimette per giusta causa senza obbligo di preavviso, tramite la procedura telematica ministeriale. Ha diritto: indennita’ sostitutiva del preavviso, TFR, ferie non godute, tredicesima pro-quota. Poiche’ le dimissioni sono per giusta causa, ha diritto alla NASPI.
    Caia – Licenziamento disciplinare
    Caia (livello 4, 6 anni anzianita’) abbandona ripetutamente il posto di lavoro senza autorizzazione. Il datore emette contestazione disciplinare scritta con i fatti addebitati, concedendo 5 giorni per le giustificazioni scritte (art. 7 Stat.Lav.). Caia replica ma il datore ritiene le giustificazioni insufficienti e procede al licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Il panificio ha 8 dipendenti: si applica la tutela indennitaria.
    Sempronio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Sempronio (livello 2) viene licenziato per riduzione delle attivita’ in un panificio con 20 dipendenti. Il datore tenta la conciliazione preventiva in DTL. In sede di conciliazione Sempronio accetta un’offerta di 4 mensilita’ in aggiunta al TFR e alle spettanze maturate. Il verbale di conciliazione ha effetto liberatorio per entrambe le parti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso spettano a un panettiere di livello 3?
    Di norma 20 giorni di calendario per anzianita’ fino a 5 anni, 30 giorni oltre i 5 anni, secondo la tabella contrattuale. Verificare sempre il testo CCNL aggiornato.
    Le dimissioni si possono ancora dare in carta?
    No: dal 2016 sono obbligatorie le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro o un patronato. La mancata procedura rende le dimissioni inefficaci.
    Un panettiere licenziato ha diritto alla NASPI?
    Si, se licenziato (qualunque tipo di licenziamento tranne quello per colpa grave con accertamento giudiziale definitivo) o dimessosi per giusta causa. I requisiti sono: 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate effettive nell’ultimo anno.
    In un panificio con 5 dipendenti si applica la reintegra?
    No: nelle imprese con meno di 15 dipendenti non si applica la tutela reintegratoria. In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un’indennita’ onnicomprensiva da 2 a 6 mensilita’.
    Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione?
    Si: qualunque sanzione disciplinare, compreso il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, richiede preventiva contestazione scritta, termine per le giustificazioni (min. 5 giorni) e rispetto del principio di proporzionalita’ (art. 7 Stat.Lav.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 D.Lgs. 196/2003 – Poteri di richiedere informazioni

    1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Garante può chiedere al titolare, al responsabile o al rappresentante stabilito nel territorio dello Stato di fornire informazioni e di esibire documenti.
  • CCNL Terziario Confesercenti: maternita’, paternita’ e congedi parentali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti recepisce integralmente la disciplina del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternita’ e Paternita’) e le successive modifiche del D.Lgs. 105/2022. La madre ha diritto a cinque mesi di congedo obbligatorio retribuiti dall’INPS all’80%. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100%. Il congedo parentale puo’ essere fruito fino al dodicesimo anno del figlio, con una quota indennizzata all’80% per il primo mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Congedi genitoriali – CCNL Terziario Confesercenti (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022)
    Istituto Durata Indennizzo INPS Note
    Congedo obbligatorio di maternita’ 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione media giornaliera Obbligatorio; divieto di lavoro notturno
    Congedo obbligatorio di paternita’ 10 giorni (anche non consecutivi) 100% retribuzione Da fruire entro 5 mesi dalla nascita
    Congedo parentale (madre) Fino a 9 mesi entro 12° anno figlio 80% primo mese; 60% secondo mese (2024); 30% poi Fino a max 10 mesi totali tra i genitori
    Congedo parentale (padre) Fino a 9 mesi entro 12° anno figlio 80% primo mese; 60% secondo mese (2024); 30% poi In alternativa o cumulativo con madre
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno (1 se orario <6h) 100% retribuzione Fino al compimento del primo anno del figlio

    Il congedo obbligatorio di maternita'

    La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternita’ per un periodo di cinque mesi. La distribuzione piu’ comune e’ due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma e’ possibile optare per la cosiddetta flessibilita’ del congedo: un mese prima e quattro dopo, previa certificazione medica di assenza di rischi per madre e nascituro.

    Durante il congedo la lavoratrice percepisce dall’INPS un’indennita’ pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi trenta giorni prima del congedo. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede di norma l’integrazione datoriale al 100% (a differenza di alcuni contratti industriali), salvo miglioramenti introdotti dalla contrattazione di secondo livello.

    Il congedo obbligatorio di paternita'

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio di paternita’ (elevati progressivamente dalla L. 234/2021), da fruire entro cinque mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento. I giorni possono essere non consecutivi e sono retribuiti al 100% dall’INPS.

    Il congedo di paternita’ obbligatorio e’ autonomo e non si computa nel congedo parentale. E’ cumulabile con il congedo facoltativo (un giorno in sostituzione della madre, con consenso di quest’ultima).

    Il congedo parentale dopo il D.Lgs. 105/2022

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1158) ha significativamente ampliato le tutele del congedo parentale:

    • I genitori hanno diritto complessivamente a nove mesi ciascuno (fino a dieci mesi totali tra i due) di congedo parentale, fruibili fino al dodicesimo anno del figlio;
    • Il primo mese di congedo parentale e’ indennizzato all’80% (elevato al 60% per il secondo mese dal 2024 dalla L. 213/2023);
    • I mesi successivi sono indennizzati al 30% oppure non indennizzati, a seconda della normativa annuale di bilancio.

    Tutele contro il licenziamento

    La lavoratrice madre e’ tutelata dal divieto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in questo periodo e’ nullo, salvo giusta causa o cessazione dell’attivita’ aziendale.

    Le stesse tutele si applicano al padre che usufruisce del congedo di paternita’ obbligatorio o del congedo parentale. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede deroghe a queste tutele minime di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita’ e sovrapposizione con ferie
    Tizio chiede i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternita’ a partire dal giorno della nascita del figlio. Poiche’ il congedo e’ obbligatorio, il datore non puo’ rifiutarlo ne’ sostituirlo con giorni di ferie. I dieci giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS. Tizio comunica la nascita entro le prime 24 ore al proprio ufficio HR, allegando il certificato di nascita o il certificato ospedaliero.
    Caia – Flessibilita’ del congedo di maternita’
    Caia, in gravidanza fisiologica, ottiene dal ginecologo la certificazione di assenza di rischi. Sceglie la flessibilita’ del congedo: inizia il congedo obbligatorio un mese prima del parto (anziche’ due) e ne fruisce quattro dopo. Lavorando un mese in piu’ nella fase finale della gravidanza, percepisce la normale retribuzione anziche’ l’80% INPS per quel mese, con un vantaggio economico netto se non vi sono rischi certificati.
    Sempronio – Congedo parentale al 30%
    Sempronio e’ padre di un bambino di tre anni. Chiede un mese di congedo parentale per accudire il figlio durante una malattia prolungata della moglie. Ha gia’ fruito del primo mese all’80% e del secondo al 60% nei mesi successivi alla nascita. Il terzo mese di congedo parentale e’ indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera INPS. Sempronio valuta se e’ economicamente sostenibile prima di presentare la domanda.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita' spettano?
    Cinque mesi di congedo obbligatorio: di norma due prima del parto e tre dopo. Con la flessibilita’, su certificazione medica, e’ possibile fruire di un mese prima e quattro dopo.
    Il congedo di paternita' e' obbligatorio?
    Si’: il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni obbligatori, retribuiti al 100% dall’INPS. Il datore non puo’ rifiutare il congedo ne’ sostituirlo con altre tipologie di assenza.
    Fino a che eta' del figlio si puo' prendere il congedo parentale?
    Fino al dodicesimo anno di eta’ del figlio, in forza del D.Lgs. 105/2022. Prima della riforma il limite era al sesto anno.
    Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternita'?
    Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede una integrazione datoriale standard al 100% per il congedo obbligatorio di maternita’. L’indennita’ INPS dell’80% e’ il trattamento ordinario. Migliorie possono essere introdotte da contratti aziendali o territoriali.
    La lavoratrice gestante puo' essere licenziata?
    No: dal momento della comunicazione della gravidanza al datore fino al compimento del primo anno del bambino vige il divieto assoluto di licenziamento. L’unica eccezione e’ la giusta causa non collegata alla gravidanza, che deve essere provata dal datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 956 Codice della Navigazione

    Art. 956 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.