Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni fruttiferi postali e titoli di Stato: come sono tassati

    In sintesi

    • Aliquota agevolata del 12,5%: gli interessi dei titoli di Stato, dei buoni del Tesoro (BOT, BTP, CCT) e dei titoli equiparati beneficiano di un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 26% applicata ad altri strumenti finanziari.
    • Buoni fruttiferi postali inclusi: i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti rientrano nella categoria dei titoli equiparati ai titoli di Stato e godono dello stesso trattamento agevolato.
    • Ritenuta trattenuta dall’emittente: di norma la Posta o la banca applica la ritenuta agevolata al momento del rimborso o della cedola, senza che il titolare debba fare nulla nella dichiarazione.
    • Quando va dichiarato: se l’imposta sostitutiva non è stata applicata dall’intermediario, gli interessi vanno indicati nel quadro M del modello 730 (rigo M32) o nel modello Redditi PF.
    • Plusvalenze da cessione: se vendi un titolo di Stato prima della scadenza e realizzi una plusvalenza, questa è invece soggetta all’aliquota del 26% (quadro T del 730 o RT del Redditi PF).

    Regime fiscale dei titoli di Stato e dei buoni postali

    I buoni fruttiferi postali, i BOT, i BTP, i CCT e in generale i titoli di Stato italiani godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla maggior parte degli altri investimenti finanziari. Mentre gli interessi di un conto deposito o di una normale obbligazione aziendale vengono tassati al 26%, su questi strumenti si applica un’aliquota inferiore, disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

    Nella pratica, il meccanismo funziona in modo analogo agli altri strumenti: la Posta o la banca calcola l’imposta sugli interessi (o sulla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di acquisto, per i titoli zero coupon) e la trattiene prima di versarti il netto. Puoi quindi incassare il buono o ricevere la cedola sapendo già che la tassazione è assolta.

    Esistono però casi in cui l’imposta non viene applicata automaticamente dall’intermediario. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 indicano che, in queste situazioni, il contribuente deve dichiarare gli interessi nel rigo M32 del quadro M, indicando l’ammontare del reddito e l’aliquota applicabile. Per queste fattispecie, la normativa non consente di optare per la tassazione ordinaria.

    Tassazione interessi su titoli di Stato e strumenti equiparati
    Strumento Aliquota imposta sostitutiva Come si paga
    BOT, BTP, CCT e titoli di Stato italiani 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Buoni fruttiferi postali (Cassa Depositi e Prestiti) 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte da Poste Italiane
    Obbligazioni di emittenti privati (es. obbligazioni bancarie) 26% Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Plusvalenza da cessione di titoli di Stato 26% Imposta sostitutiva via dichiarazione (quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un BTP con valore nominale 10.000 euro e cedola annua del 4%. A ogni scadenza cedolare incassa 400 euro lordi di interessi. Poste o la banca applica il 12,5% di imposta sostitutiva agevolata: 50 euro di tasse. Tizio riceve 350 euro netti e non deve indicare nulla nel 730. Se invece Tizio avesse un’obbligazione bancaria con la stessa cedola, l’imposta sarebbe del 26%, pari a 104 euro, con un netto di soli 296 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione della banca o di Poste Italiane relativa agli interessi percepiti e alla ritenuta applicata nel 2025
    • Documento di acquisto (ricevuta, contratto di sottoscrizione) del buono o del titolo di Stato
    • Estratto conto del deposito titoli con l’evidenza delle cedole incassate
    • Per titoli venduti prima della scadenza: rendiconto dell’operazione di cessione con il corrispettivo incassato

    Caso 1: buono fruttifero postale riscosso a scadenza

    Scenario. Caio ha sottoscritto un buono fruttifero postale ordinario anni fa e nel 2025 lo riscuote alla scadenza. La differenza tra il valore di rimborso e il capitale versato è di 2.000 euro.

    Come si applica. Poste Italiane applica automaticamente l’imposta sostitutiva agevolata sulla differenza di 2.000 euro. Caio riceve il netto senza dover compilare alcun rigo aggiuntivo nel modello 730. L’imposta è definitiva: quella somma non entra nel reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Nessuna compilazione del 730 per gli interessi già tassati alla fonte.
    • Conserva la ricevuta di rimborso del buono come documentazione.
    • L’aliquota agevolata si applica automaticamente: non devi fare richieste.

    Caso 2: interessi da titoli di Stato non assoggettati a ritenuta

    Scenario. Sempronio detiene titoli di Stato italiani attraverso un conto titoli estero. L’intermediario straniero non ha applicato la ritenuta italiana sulle cedole del 2025, pari a 800 euro.

    Come si applica. Sempronio deve indicare quegli 800 euro nel rigo M32 del quadro M del modello 730, specificando l’ammontare e l’aliquota agevolata applicabile. Non può optare per la tassazione ordinaria in sostituzione dell’imposta sostitutiva su questi proventi. Deve anche verificare l’obbligo di compilare il quadro W per il monitoraggio del conto titoli estero.

    In pratica

    • Compila il rigo M32 del quadro M con i proventi non tassati alla fonte.
    • Per i titoli di Stato si applica l’aliquota agevolata, non quella ordinaria del 26%.
    • Non puoi optare per la tassazione ordinaria su questi redditi: la norma lo esclude espressamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I buoni fruttiferi postali sono tassati come le obbligazioni bancarie?

    No. I buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti beneficiano dell’aliquota agevolata prevista per i titoli di Stato, diversa dall’aliquota ordinaria applicata alle obbligazioni di emittenti privati.

    Devo dichiarare gli interessi del BTP nel 730?

    Di norma no, se la banca o l’intermediario ha già applicato la ritenuta alla fonte. In quel caso l’imposta è assolta e non è necessario inserire nulla nel 730.

    Se vendo un BTP prima della scadenza e guadagno sulla differenza di prezzo, come vengo tassato?

    La plusvalenza da cessione di titoli di Stato è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, non all’aliquota agevolata. Devi indicarla nel quadro T del modello 730 o nel quadro RT del modello Redditi PF.

    Cosa indica il rigo M32 del quadro M?

    Il rigo M32 serve a dichiarare gli interessi e i proventi di obbligazioni e titoli, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata dall’intermediario l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa. Si indica l’importo e l’aliquota applicabile.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria IRPEF invece dell'imposta sostitutiva sui titoli di Stato?

    No. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che per i redditi indicati nel rigo M32 non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

  • Affrancamento titoli e quote: come rideterminare il valore e pagare l’imposta sostitutiva

    In sintesi

    • A cosa serve l’affrancamento: se hai titoli o quote acquistati anni fa a un prezzo basso e oggi valgono molto di piu’, venderli ti costerebbe una grossa imposta sulla plusvalenza. L’affrancamento ti permette di ‘aggiornare’ il costo fiscale al valore attuale, pagando subito un’imposta sostitutiva agevolata.
    • Aliquota dell’imposta sostitutiva: per le partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) possedute al 1° gennaio 2025, l’imposta sostitutiva e’ del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025.
    • Anche per titoli quotati: per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti al 1° gennaio 2025, si puo’ usare il valore normale di dicembre 2023 come nuovo costo fiscale, applicando la stessa imposta sostitutiva del 18%.
    • Perizia giurata di stima: per le partecipazioni non quotate e’ obbligatoria una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che deve essere completata entro il 30 novembre 2025.
    • No minusvalenze dall’affrancamento: se dopo aver rivalutato vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato, quella differenza negativa non genera minusvalenze fiscalmente rilevanti.
    • Dove indicarlo: i dati della rivalutazione vanno inseriti nella Sezione IX del quadro RT del Redditi PF 2026 (righi RT116 e RT117) oppure, per chi usa il 730, nella Sezione V del quadro T.

    Che cos'e' l'affrancamento e perche' conviene valutarlo

    Immagina di aver acquistato nel 2010 delle quote di una societa’ non quotata per 10.000 euro. Oggi quelle quote valgono 80.000 euro. Se le vendi, la plusvalenza di 70.000 euro e’ soggetta a imposta sostitutiva del 26%, pari a 18.200 euro. L’affrancamento e’ uno strumento che ti consente di ‘azzerare’ questa plusvalenza latente, pagando oggi un’imposta piu’ bassa – il 18% – sul valore attuale rivalutato, cosi’ da ridurre o eliminare l’imposta futura quando vendi davvero.

    Il meccanismo concreto e’ questo: fai redigere una perizia giurata di stima da un professionista (commercialista, revisore o perito iscritto all’albo), che certifica il valore delle tue partecipazioni al 1° gennaio 2025. Poi paghi il 18% su quel valore come imposta sostitutiva. Da quel momento, il tuo ‘costo fiscale’ di acquisto diventa il valore rivalutato: quando in futuro venderai, la plusvalenza si calcolera’ sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, e non piu’ sul costo storico di acquisto.

    Per i titoli quotati in borsa c’e’ una semplificazione: non serve la perizia. Puoi usare come valore di riferimento il valore normale del titolo nel mese di dicembre 2023, cioe’ la media dei prezzi di borsa di quel mese. Anche in questo caso paghi il 18% su quel valore e aggiorni il tuo costo fiscale.

    Attenzione a due regole importanti. Prima: il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% andava effettuato entro il 30 novembre 2025 (in unica soluzione o a rate – massimo tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). Seconda: una volta che hai rivalutato, se poi vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato quella differenza non e’ una minusvalenza deducibile. Il valore rivalutato e’ un ‘pavimento’, non un punto di partenza da cui calcolare perdite.

    Affrancamento partecipazioni e titoli – dati chiave dal Redditi PF 2026
    Elemento Dettaglio
    Data di possesso rilevante 1° gennaio 2025
    Aliquota imposta sostitutiva (partecipazioni qualificate e non qualificate) 18%
    Scadenza versamento (prima rata o unica soluzione) 30 novembre 2025
    Numero massimo di rate 3 rate annuali di pari importo
    Interessi sulle rate successive alla prima 3% annuo, da versare con la rata
    Requisito per partecipazioni non quotate Perizia giurata di stima entro il 30 novembre 2025
    Alternativa per titoli quotati Valore normale mese dicembre 2023 (senza perizia)
    Minusvalenze deducibili dopo rivalutazione No – il confronto col valore di perizia non genera minusvalenze
    Dove dichiarare (Redditi PF) Sezione IX quadro RT – righi RT116 e RT117
    Dove dichiarare (730) Sezione V quadro T – dati rivalutazione

    Esempio pratico

    • Tizio possiede il 10% di una SRL non quotata, acquistato nel 2015 per 15.000 euro. Al 1° gennaio 2025 fa redigere una perizia giurata che certifica un valore delle sue quote di 60.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ 60.000 x 18% = 10.800 euro. Tizio sceglie di pagare in tre rate: la prima di 3.600 euro entro il 30 novembre 2025, la seconda di 3.600 euro + interessi (3% su 3.600 = 108 euro) nel 2026, la terza di 3.600 euro + interessi (3% su 7.200 = 216 euro) nel 2027. Quando in futuro vendera’ le quote, la plusvalenza sara’ calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e 60.000 euro – non piu’ su 15.000 euro. Se vende a 70.000 euro, la plusvalenza tassata sara’ solo 10.000 euro (e non 55.000 euro come sarebbe stato senza affrancamento).

    Documenti necessari

    • Perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato (per partecipazioni non quotate), datata entro il 30 novembre 2025
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta sostitutiva (modello F24) con codice tributo 1100
    • In caso di rateizzazione: documentazione di ciascuna rata pagata con gli interessi
    • Per titoli quotati: documentazione del valore normale di dicembre 2023 (prospetto prezzi di borsa)
    • Atto o documentazione di acquisto originale per confronto col valore rivalutato
    • Se hai effettuato piu’ rivalutazioni sullo stesso bene: documentazione delle precedenti perizie e versamenti (per lo scomputo)

    Tizio rivaluta quote di SRL con perizia giurata

    Scenario. Tizio possiede il 15% di una SRL artigiana acquistato nel 2008 per 8.000 euro. Al 1° gennaio 2025 le quote sono stimate da perizia a 50.000 euro. Tizio paga il 18% in unica soluzione entro il 30 novembre 2025.

    Come si applica. L’imposta sostitutiva e’ 50.000 x 18% = 9.000 euro, versata con F24 codice tributo 1100. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica nella Sezione IX, rigo RT116, il valore rivalutato (50.000 euro) e l’imposta sostitutiva (9.000 euro). Se aveva gia’ fatto una precedente rivalutazione sulle stesse quote, puo’ scomputare quella vecchia imposta. Se in futuro vende le quote a 65.000 euro, la plusvalenza tassata al 26% sara’ solo 15.000 euro (65.000 – 50.000).

    In pratica

    • Conserva la perizia giurata per sempre: e’ la prova del valore rivalutato e ti serve ogni volta che vendi.
    • Compila correttamente i righi RT116/RT117: indica il valore rivalutato dalla perizia, l’imposta dovuta e quella eventualmente gia’ versata in rivalutazioni precedenti.
    • Se hai pagato a rate, indica nella colonna 5 che hai scelto la rateizzazione.

    Caio affranca azioni quotate usando il valore di dicembre 2023

    Scenario. Caio ha acquistato 1.000 azioni di una societa’ quotata a Milano nel 2018 a 5 euro l’una (costo totale 5.000 euro). Il valore normale di dicembre 2023 e’ 12 euro per azione (valore normale 12.000 euro). Caio vuole aggiornare il costo fiscale.

    Come si applica. Non servendo perizia per titoli quotati, Caio calcola l’imposta sostitutiva su 12.000 euro: 12.000 x 18% = 2.160 euro, versati entro il 30 novembre 2025. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica il valore normale di riferimento e l’imposta. Da ora il suo costo fiscale e’ 12.000 euro. Se vende nel 2026 a 15 euro per azione (15.000 euro totali), la plusvalenza tassata sara’ solo 3.000 euro (15.000 – 12.000), con imposta del 26% pari a 780 euro – invece dei 2.600 euro che avrebbe pagato senza affrancamento.

    In pratica

    • Il valore normale di dicembre 2023 va documentato: conserva lo storico prezzi di borsa per quel mese.
    • Occhio alla regola anti-minusvalenza: se le azioni scendono sotto 12 euro e le vendi, quella perdita non e’ deducibile.
    • Valuta se conviene affrancare: se il titolo ha guadagnato poco, il risparmio futuro potrebbe non compensare l’esborso immediato del 18%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso affrancare solo una parte delle mie quote, non tutte?

    Si’, le istruzioni AdE prevedono la possibilita’ di rivalutazione parziale. Tuttavia, anche in caso di rivalutazione parziale, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non puo’ dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

    Ho gia' rivalutato le stesse quote nel 2022. Posso farlo di nuovo nel 2025?

    Si’. Puoi effettuare una nuova rivalutazione. L’imposta gia’ versata in occasione della precedente rivalutazione puo’ essere scomputata dall’imposta dovuta sulla nuova, sempreche’ non tu abbia gia’ presentato istanza di rimborso per quella precedente.

    Con quale codice tributo si versa l'imposta sostitutiva sull'affrancamento?

    Le istruzioni ufficiali indicano il codice tributo 1100 per le plusvalenze di natura finanziaria del quadro RT. Per le rivalutazioni di partecipazioni il codice e’ indicato nelle istruzioni del Redditi PF 2026; verifica sempre il codice aggiornato prima di compilare il modello F24.

    Se la perizia e' tardiva, perdo il diritto all'affrancamento?

    Si’. La perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 novembre 2025 – la stessa scadenza del versamento. Una perizia successiva non consente di beneficiare dell’agevolazione.

    L'affrancamento conviene sempre?

    Non necessariamente. Conviene se il risparmio futuro (differenza tra imposta al 26% sulla plusvalenza ‘storica’ e imposta al 18% sul valore rivalutato) supera il costo immediato dell’affrancamento piu’ le spese di perizia. Se hai intenzione di tenere le quote a lungo o di donarle, il calcolo cambia ulteriormente.

    Vedi anche: Plusvalenze finanziarie nel Quadro T, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • ISA: cause di esclusione e come si compilano

    In sintesi

    • Non tutti i contribuenti sono tenuti ad applicare gli ISA: esistono cause di esclusione tassative
    • Chi inizia o cessa l’attività nel periodo d’imposta è escluso dagli ISA per quell’anno
    • I contribuenti in regime forfettario o dei minimi non applicano gli ISA
    • Il superamento di una soglia di ricavi o compensi determina l’esclusione per eccesso di dimensione
    • La compilazione avviene tramite modello ISA allegato alla dichiarazione e software ministeriale ‘Il tuo ISA’
    • I dati aggiuntivi consentono di rappresentare meglio situazioni atipiche e migliorare il profilo

    Chi è escluso dagli ISA e come si procede per chi deve applicarli

    Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 – non si applicano in modo universale a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi. L’ordinamento prevede specifiche cause di esclusione che esonerano il contribuente dall’obbligo di compilare il modello e dal calcolo del punteggio. Conoscere queste cause è il primo passo: compilare un ISA quando non si è tenuti, o non compilarlo quando invece si dovrebbe, sono entrambi errori con conseguenze diverse.

    Per chi ricade nell’ambito applicativo, la compilazione non è un mero adempimento formale: i dati inseriti determinano il punteggio, che a sua volta incide sull’accesso al regime premiale e sull’esposizione ai controlli. Una compilazione accurata, che rifletta correttamente la realtà dell’attività, è nell’interesse del contribuente.

    Questo articolo illustra le principali cause di esclusione e il percorso operativo per la compilazione, dal modello ISA in dichiarazione all’uso del software ministeriale, fino alla possibilità di integrare i dati con informazioni aggiuntive.

    Principali cause di esclusione dagli ISA
    Causa di esclusione Note operative
    Inizio attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno di apertura; dalla prima dichiarazione a regime si verifica se esiste l'ISA di riferimento
    Cessazione attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno in cui l'attività è cessata
    Superamento della soglia di ricavi o compensi La soglia va verificata annualmente nei decreti e nei provvedimenti vigenti; indicazioni qualitative
    Periodo di non normale svolgimento dell'attività Include situazioni di crisi, sospensione, liquidazione o eventi eccezionali documentabili
    Regime forfettario o regime dei minimi Questi contribuenti applicano regole proprie; l'ISA non è compatibile con tali regimi
    Assenza dell'ISA approvato per l'attività svolta Per alcune attività l'ISA non è ancora stato approvato; in tal caso non si applica

    Esempio pratico

    • Caio avvia una piccola impresa di riparazione elettronica nel mese di aprile. Per il primo anno d’imposta – quello di avvio – non è tenuto a compilare l’ISA: la causa di esclusione per inizio attività lo esenta dall’adempimento. Nella dichiarazione dovrà comunque indicare il codice di esclusione corretto nel modello. Dall’anno successivo, se l’attività prosegue normalmente e i ricavi non superano la soglia di esclusione, dovrà invece compilare il proprio ISA, inserendo i dati contabili ed extracontabili richiesti e verificando il punteggio con il software ministeriale prima di trasmettere la dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Art. 9-bis, D.L. 50/2017 – norma istitutiva degli ISA, cause di esclusione e obblighi di compilazione
    • Decreto ministeriale annuale di approvazione degli ISA – elenca gli indici approvati per ciascun codice attività e le soglie di ricavi
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – istruzioni per la compilazione del modello ISA e dei dati aggiuntivi
    • Software ‘Il tuo ISA’ – applicazione ministeriale per il calcolo del punteggio, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
    • Istruzioni ai modelli dichiarativi (Redditi PF, SC, SP) – indicano dove e come allegare il modello ISA alla dichiarazione

    Caso 1 – Il contribuente che non sa se è escluso

    Scenario. Alfa Srl svolge un’attività di trasporto merci conto terzi. Nel corso dell’anno ha subito una sospensione dell’attività di tre mesi a causa di un sinistro che ha reso inagibile il magazzino. L’amministratore si chiede se debba compilare l’ISA o se possa invocare una causa di esclusione.

    Come si applica. La sospensione prolungata e documentabile può configurare un ‘periodo di non normale svolgimento dell’attività’, che è una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In questo caso Alfa Srl dovrebbe verificare, con il supporto del proprio consulente, se la situazione concreta rientri tra le ipotesi di esclusione ammesse per il periodo d’imposta di riferimento. Se l’esclusione è applicabile, nel modello si indica il relativo codice; se invece si decide di compilare l’ISA nonostante la situazione anomala, è possibile integrare la compilazione con dati aggiuntivi che spiegano le circostanze straordinarie.

    In pratica

    • Documentare sempre le cause straordinarie che hanno inciso sull’attività: sono la base per invocare l’esclusione o per integrare i dati ISA
    • Non indicare un codice di esclusione senza verificare che la situazione rientri effettivamente nelle fattispecie previste dalla normativa vigente
    • In caso di dubbio, confrontarsi con il commercialista prima della trasmissione della dichiarazione: correggere a posteriori è più complesso

    Caso 2 – Il professionista che compila l'ISA per la prima volta

    Scenario. Tizio è un avvocato che ha esercitato la professione per tutto l’anno in regime ordinario. I suoi compensi rientrano nella soglia di applicazione dell’ISA previsto per la propria categoria. È la prima volta che compila il modello ISA e non sa da dove iniziare.

    Come si applica. Tizio deve individuare il codice ISA corrispondente alla propria attività (sulla base del codice ATECO dichiarato) e scaricare il software ‘Il tuo ISA’ dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il software guida la compilazione del modello: richiede dati contabili (compensi, spese, costi del personale), dati strutturali (anni di esercizio, collaboratori) e dati extracontabili (ore dedicate all’attività, tipologia di clientela). Una volta inseriti tutti i dati, il software calcola il punteggio e indica se si accede al regime premiale. Il modello compilato va quindi allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF nel caso di Tizio).

    In pratica

    • Verificare il corretto codice ATECO prima di selezionare l’ISA da compilare: un codice errato porta a un indice non rappresentativo
    • Inserire con cura i dati extracontabili richiesti dal software: sono spesso determinanti per il punteggio finale e vengono trascurati
    • Non attendere l’ultimo giorno per il calcolo: se il punteggio è basso, c’è ancora tempo per verificare eventuali dati mancanti o errati prima della trasmissione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è esonerato dal compilare gli ISA?

    Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, chi supera la soglia di ricavi o compensi prevista dalla normativa, chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e i contribuenti in regime forfettario o dei minimi. L’elenco completo delle cause di esclusione va verificato nei decreti annuali di approvazione degli ISA.

    Cosa si intende per 'periodo di non normale svolgimento dell'attività'?

    È una situazione in cui l’attività non si è svolta in modo regolare per l’intero periodo d’imposta, ad esempio per liquidazione, sospensione prolungata, eventi eccezionali o altre circostanze documentabili. La valutazione caso per caso è necessaria poiché la normativa non fornisce un elenco tassativo.

    I contribuenti in regime forfettario devono compilare gli ISA?

    No. I contribuenti in regime forfettario e quelli in regime dei minimi sono esclusi dagli ISA: applicano regole proprie per la determinazione del reddito e non sono soggetti a questo strumento di misurazione dell’affidabilità fiscale.

    Dove si compila il modello ISA?

    Il modello ISA è un allegato alla dichiarazione dei redditi (Redditi PF, SP o SC a seconda della forma giuridica). La compilazione pratica avviene tramite il software ‘Il tuo ISA’, reso disponibile ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

    Cosa sono i dati aggiuntivi nel contesto ISA?

    Sono informazioni che il contribuente può facoltativamente fornire per rappresentare meglio la propria situazione rispetto agli indicatori standard. Servono a segnalare circostanze particolari – come eventi straordinari, cambiamenti di attività o situazioni di mercato atipiche – che potrebbero influire negativamente sul punteggio se non considerate.

    Cosa succede se si indica erroneamente una causa di esclusione?

    Indicare un codice di esclusione non spettante equivale a omettere la compilazione dell’ISA quando invece sarebbe obbligatoria. Questa irregolarità può essere rilevata in sede di controllo e comportare conseguenze sulla posizione dichiarativa. È sempre consigliabile verificare con il proprio consulente la correttezza dell’esonero prima di trasmettere la dichiarazione.

    La soglia di ricavi che determina l'esclusione è la stessa per tutte le attività?

    No. La soglia può variare in funzione dell’attività e del periodo d’imposta. Va verificata annualmente nel decreto ministeriale di approvazione degli ISA e nelle istruzioni al modello dichiarativo, poiché può essere aggiornata di anno in anno. Indicazioni qualitative: verificare i parametri vigenti per l’anno di riferimento.

  • Art. 272 D.P.R. 115/2002

    Art. 272 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell' articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e dell' articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

    2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

  • Articolo 113 TU Giustizia Tributaria – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo

    Art. 113 D.Lgs. 175/2024 – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

    2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

    3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

  • TFR e tassazione separata nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Tassazione separata: il TFR non si somma agli altri redditi ma viene tassato con un’aliquota media calcolata su base pluriennale.
    • Il datore di lavoro trattiene subito un’imposta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva.
    • Quando va in dichiarazione: il TFR erogato direttamente dal datore (non dall’INPS o da fondi) può essere indicato nel quadro M se non è già stato assoggettato a ritenuta.
    • Acconto del 20%: sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento.
    • Opzione per la tassazione ordinaria: per alcune indennità simili (agenti, notai) è possibile scegliere la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella nel modello.

    Cos'è la tassazione separata e perché si applica al TFR

    Quando finisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ti liquida il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), cioè la somma accumulata anno dopo anno durante la tua carriera. Si tratta di una cifra che si è formata nel corso di più anni, quindi tassarla con le normali aliquote IRPEF sarebbe ingiusto: rischieresti di pagare molto di più solo perché ricevi tutto in una volta.

    Per questo esiste la tassazione separata (artt. 7 e 17 del TUIR): invece di aggiungere il TFR al tuo reddito dell’anno, l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media sulla base dei tuoi redditi degli anni precedenti e la applica al TFR. In questo modo l’imposta è più equilibrata.

    Il tuo datore di lavoro trattiene subito una ritenuta provvisoria. In un secondo momento – di solito a distanza di anni – l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta in via definitiva (è la cosiddetta ‘riliquidazione’) e ti chiede l’eventuale conguaglio oppure ti rimborsa la differenza se hai pagato troppo.

    Tassazione separata: regole principali per il TFR
    Voce Regola
    Modalità di tassazione Aliquota media pluriennale, non le aliquote IRPEF progressive ordinarie
    Soggetto che calcola l'imposta provvisoria Il datore di lavoro (sostituto d'imposta)
    Riliquidazione definitiva L'Agenzia delle Entrate ricalcola e chiede conguaglio o rimborsa
    Acconto dovuto (se no ritenuta) 20 per cento del reddito soggetto a tassazione separata
    Dove si indica nel 730 Quadro M, sezione I (se non già assoggettato a ritenuta dal sostituto)
    Opzione tassazione ordinaria Possibile per alcune indennità assimilate (es. agenti, notai), NON per il TFR standard

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio lascia il lavoro nel 2025 e riceve un TFR di 30.000 euro. Il datore di lavoro trattiene una ritenuta provvisoria calcolata sull’aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito di Tizio, poniamo il 25%. Tizio paga quindi 7.500 euro in via provvisoria. Qualche anno dopo l’Agenzia delle Entrate riliquida: se l’aliquota definitiva risulta il 22%, Tizio riceve un rimborso di 900 euro (3% × 30.000). Il TFR non compare nel 730 di Tizio perché il sostituto ha già operato la ritenuta; la riliquidazione avviene d’ufficio.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti relativi alle indennità di fine rapporto)
    • Busta paga finale o prospetto di liquidazione del TFR rilasciato dal datore di lavoro
    • Eventuale comunicazione di riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20% (se il TFR non è soggetto a ritenuta alla fonte)

    Tizio: TFR erogato dal datore di lavoro privato

    Scenario. Tizio lavora per un’azienda privata. A dicembre 2025 viene licenziato e riceve il TFR direttamente dall’azienda.

    Come si applica. Il datore di lavoro trattiene la ritenuta provvisoria e la versa all’erario. Tizio non deve fare nulla nel 730: il TFR non va indicato nel quadro C né nel quadro M perché la ritenuta è già stata applicata. Attenderà la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.

    In pratica

    • Il TFR con ritenuta già applicata non compare nel 730.
    • L’Agenzia delle Entrate invia la riliquidazione definitiva autonomamente, anche a distanza di anni.
    • Se risulta un conguaglio a debito, Tizio riceverà un avviso di pagamento; se a credito, un rimborso.

    Caio: indennità di cessazione rapporto di collaborazione coordinata

    Scenario. Caio ha lavorato per anni come collaboratore coordinato e continuativo. Al termine del rapporto percepisce un’indennità per la cessazione, il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

    Come si applica. Questa indennità è soggetta a tassazione separata e va indicata nel quadro M, rigo M7. Caio deve riportare l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione, l’importo percepito nell’anno e il totale maturato. L’imposta va versata con codice tributo 4200 nel modello F24.

    In pratica

    • Indicare il rigo M7 del quadro M con l’anno di insorgenza del diritto e gli importi.
    • Versare l’eventuale imposta con codice tributo 4200.
    • L’Agenzia delle Entrate applica la tassazione ordinaria se risulta più favorevole.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il TFR va dichiarato nel 730?

    Nella maggior parte dei casi no: se il datore di lavoro ha già applicato la ritenuta provvisoria, il TFR non va indicato nel 730. Bisogna inserirlo nel quadro M solo nelle ipotesi in cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte.

    Cos'è la riliquidazione del TFR?

    È il ricalcolo definitivo dell’imposta che l’Agenzia delle Entrate effettua dopo aver incassato l’imposta provvisoria dal datore di lavoro. Può dare origine a un rimborso (se hai pagato troppo) o a un conguaglio (se hai pagato poco).

    Quanto dura la riliquidazione?

    I tempi possono essere lunghi, anche di diversi anni. L’Agenzia delle Entrate elabora la riliquidazione sulla base dei dati fiscali del contribuente relativi agli anni di maturazione del TFR.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria per il TFR?

    No, per il TFR classico la tassazione separata è obbligatoria. L’opzione per la tassazione ordinaria è invece disponibile per alcune indennità assimilate (agenti, notai, collaboratori coordinati) indicate nel quadro M.

    Cos'è l'acconto del 20% sulla tassazione separata?

    Sui redditi soggetti a tassazione separata che non hanno subito ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento. Va versato con il modello F24 entro i termini ordinari di versamento delle imposte.

    Vedi anche: Tassazione separata, TFR al fondo pensione, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, Pensioni estere e Pensione complementare.

  • Contributi volontari e riscatto laurea: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Contributi obbligatori e volontari: tutti i contributi versati all’ente pensionistico di appartenenza sono deducibili dal reddito complessivo senza limite di importo (rigo E21).
    • Riscatto anni di laurea: i contributi versati per riscattare gli anni universitari sono deducibili nel rigo E21; se versati per un familiare a carico, danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 (codice 32).
    • Fondi pensione complementare: i contributi ai fondi pensione integrativi sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui (righi E27-E30).
    • Casse di assistenza sanitaria: i contributi ai fondi sanitari integrativi sono deducibili fino a 3.615,20 euro (rigo E26, codice 6).
    • Addetti domestici: i contributi INPS per colf e badanti (quota a carico del datore) sono deducibili fino a 1.549,37 euro (rigo E23).

    Cosa puoi dedurre: contributi previdenziali e pensionistici

    Ogni anno versi contributi all’INPS o ad altra cassa previdenziale: una parte viene trattenuta in busta paga, ma in alcuni casi puoi versarne ulteriori in modo volontario – ad esempio per coprire periodi di buco nella tua carriera, per proseguire la contribuzione quando sei senza lavoro, o per riscattare gli anni passati all’università. Tutte queste somme abbassano il reddito su cui calcoli le imposte.

    La regola generale è semplice: i contributi previdenziali e assistenziali versati al proprio ente pensionistico si deducono dal reddito complessivo. Questo vale sia per i contributi obbligatori (quelli in busta paga) sia per quelli versati volontariamente. Devi indicarli nel rigo E21 del quadro E del 730.

    Esistono poi altre voci correlate: i fondi pensione complementari (come i fondi negoziali o i PIP, i Piani Individuali Pensionistici) hanno un limite di deduzione di 5.164,57 euro; i contributi versati per riscattare la laurea di un familiare a carico danno diritto a una detrazione del 19%; i contributi per colf e badanti hanno un tetto di 1.549,37 euro. Conoscere la categoria giusta ti permette di non perdere nessuna agevolazione.

    Contributi deducibili: limiti e dove indicarli nel 730
    Tipo di contributo Limite di deduzione Dove nel 730
    Contributi previdenziali obbligatori e volontari (INPS, casse professionali, riscatto laurea propria) Nessun limite: deducibili per intero Rigo E21
    Fondi pensione complementari (fondi negoziali, PIP, sottoconti PEPP) 5.164,57 euro annui Righi E27, E28 o E29
    Riscatto laurea per familiare a carico (detrazione, non deduzione) 19% della spesa sostenuta Righi E8-E10, codice 32
    Fondi sanitari integrativi (es. fondo di categoria) 3.615,20 euro annui (sommare punto 441 CU) Rigo E26, codice 6
    Contributi per addetti domestici (colf, badanti) 1.549,37 euro annui Rigo E23

    Esempio pratico

    • Esempio: Sempronio, dipendente privato, nel 2025 ha versato 1.200 euro di contributi volontari all’INPS per proseguire la contribuzione durante un periodo di aspettativa, 4.000 euro al fondo pensione aziendale e 800 euro per il riscatto degli anni universitari di suo figlio (familiare a carico). Nel 730: indica 1.200 + 800 euro al rigo E21 (contributi volontari e riscatto propria posizione); indica 4.000 euro al rigo E27 (fondo pensione); per il riscatto del figlio usa il rigo E8-E10 con codice 32, che da diritto a una detrazione del 19% su 800 euro, cioè 152 euro di imposta in meno.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 411-413 per contributi a fondi pensione tramite datore; punto 431 per oneri già dedotti dal datore)
    • Ricevuta o quietanza di versamento dei contributi volontari all’INPS o alla cassa previdenziale
    • Documentazione del fondo pensione complementare (estratto conto con i versamenti effettuati nel 2025)
    • Ricevuta INPS per il versamento dei contributi da riscatto degli anni di laurea
    • Bollettini di versamento dei contributi INPS per addetti domestici (colf/badanti)

    Tizio: contributi volontari INPS e fondo pensione

    Scenario. Tizio ha lavorato in modo discontinuo nel 2025. Ha versato 900 euro di contributi volontari all’INPS per coprire i mesi senza lavoro e ha versato 3.500 euro al fondo pensione negoziale della sua categoria.

    Come si applica. Nel rigo E21 Tizio indica 900 euro (contributi volontari INPS, deducibili per intero senza limite). Nel rigo E27 indica 3.500 euro di contributi al fondo pensione, entro il limite di 5.164,57 euro. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà entrambi gli importi dal reddito complessivo, riducendo l’imposta dovuta.

    In pratica

    • I contributi volontari INPS si deducono per intero nel rigo E21, senza tetto massimo.
    • I contributi al fondo pensione si deducono nel rigo E27, con tetto di 5.164,57 euro annui.
    • Verificare nel punto 412 e 413 della CU i contributi già considerati dal datore di lavoro.

    Caio: riscatto laurea per se stesso e per il figlio a carico

    Scenario. Caio ha avviato nel 2025 il riscatto degli anni universitari presso l’INPS e ha pagato la prima rata di 2.000 euro. Anche il figlio (fiscalmente a carico, ancora senza redditi) ha iniziato il riscatto: Caio ha versato per lui 1.500 euro.

    Come si applica. I 2.000 euro versati per il riscatto della propria posizione INPS vanno nel rigo E21 (deduzione integrale). I 1.500 euro versati per il figlio a carico danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 con codice 32 (non deduzione). Il figlio non deve avere un reddito per consentire la detraibilità da parte del genitore.

    In pratica

    • Riscatto per se stessi: rigo E21 (deduzione, nessun limite).
    • Riscatto per familiare a carico: righi E8-E10, codice 32 (detrazione del 19%).
    • Il riscatto per familiari a carico è possibile anche se il familiare non ha ancora iniziato a lavorare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I contributi INPS obbligatori in busta paga si deducono nel 730?

    Di solito no, perché il datore di lavoro li ha già dedotti prima di calcolare la tua busta paga. Se li ha già considerati, trovi l’importo nel punto 431 della Certificazione Unica e non devi ripeterli nel quadro E.

    Qual è il limite di deduzione per i fondi pensione?

    5.164,57 euro annui. Concorrono a questo limite sia i versamenti tuoi sia quelli del tuo datore di lavoro. Per i fondi in squilibrio finanziario non c’è limite: si deducono tutti i contributi versati.

    Posso dedurre i contributi al fondo pensione anche se li verso da solo, senza il datore di lavoro?

    Sì. Puoi versare contributi a un fondo pensione complementare (es. un PIP) anche autonomamente e dedurli nel rigo E27, sempre entro il limite di 5.164,57 euro.

    Il riscatto della laurea mi dà una detrazione o una deduzione?

    Dipende. Se riscatti anni di laurea per te stesso, hai una deduzione (rigo E21). Se li riscatti per un familiare fiscalmente a carico, hai una detrazione del 19% (rigo E8-E10, codice 32).

    Posso dedurre i contributi INPS per la colf che lavora a casa mia?

    Sì, ma solo la quota a tuo carico come datore di lavoro domestico, e fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. Li indichi nel rigo E23 del quadro E.

    Vedi anche: Pensione di vecchiaia, Contributi colf e badanti, Contributi colf e badanti deducibili, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e Pensione anticipata e Quota 103.

  • Art. 151 D.Lgs. 209/2005 – Procedura

    Art. 151 D.Lgs. 209/2005 – Procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

    2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

    3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

    4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.

    5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

  • Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 – (Certificato di chiusa inchiesta)

    Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 – (Certificato di chiusa inchiesta)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

    2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all' articolo 642 del codice penale , limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta))

  • Art. 271 D.P.R. 115/2002

    Art. 271 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

  • Art. 270 D.P.R. 115/2002

    Art. 270 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

  • Art. 150 D.Lgs. 209/2005 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto

    Art. 150 D.Lgs. 209/2005 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

    2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24

    3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.