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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Triplicazione del diritto per copie di sentenze penali ex artt. 164 D.Lgs. 271/89 e 137 RD 1368/1941.
  • Solidarieta tra impugnante e difensore per il pagamento.
  • Se non pagato spontaneamente: iscrizione a ruolo ex Parte VII del T.U.
  • Funzione: prevenire impugnazioni dilatorie con costo marginale per copia.
  • Coordinamento con norme di attuazione del codice di procedura penale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 272 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell' articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e dell' articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Commento

L'articolo 272 introduce una disciplina rafforzata del diritto di copia delle sentenze penali rilasciate ai fini dell'impugnazione, sotto il duplice profilo dell'importo (triplicato) e del meccanismo di riscossione (in solido con il difensore, con iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento spontaneo).

Il riferimento normativo

La norma rinvia all'art. 164 del D.Lgs. 271/1989 (norme di attuazione del c.p.p.) e all'art. 137 del R.D. 1368/1941 (vecchie norme di attuazione del c.p.c., per quanto compatibili). Il riferimento richiama il diritto della parte impugnante di ottenere copia integrale della sentenza ai fini della redazione dei motivi di impugnazione.

La triplicazione

Il triplo del diritto ordinario svolge una funzione che combina remunerazione dell'attivita e disincentivo all'impugnazione strumentale. La giurisprudenza costituzionale ha confermato la legittimita di simili maggiorazioni, purche non integrino oneri irragionevolmente sproporzionati e quindi lesivi del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La solidarieta impugnante-difensore

Se il diritto non e pagato spontaneamente, il funzionario di cancelleria procede al recupero coattivo iscrivendo a ruolo l'importo non solo nei confronti dell'impugnante ma anche del difensore. La solidarieta responsabilizza il difensore nella gestione degli oneri processuali del cliente, incentivandolo a curare il pagamento contestuale al ritiro della copia.

L'iscrizione a ruolo

Il recupero segue le regole della Parte VII del Testo Unico, ossia la disciplina del recupero crediti erariali. L'importo viene iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che procede con ingiunzione fiscale e, in caso di ulteriore inerzia, con esecuzione coattiva (pignoramento di stipendi, conti correnti, beni). L'aggravio per ritardo si somma agli interessi legali e ai diritti di riscossione.

Riflessi deontologici

Il Codice deontologico forense impone al difensore di anticipare al cliente le informazioni sui costi prevedibili. La solidarieta dell'art. 272 rende cruciale questo dovere informativo: l'avvocato che ometta di segnalare al cliente l'esistenza della maggiorazione triplicata potrebbe trovarsi a rispondere in proprio dell'importo non versato.

Profilo costituzionale e proporzionalita

La triplicazione del diritto di copia in materia penale, pur rilevante in termini economici, e stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale conforme all'art. 24 Cost. perche calibrata su un'attivita specifica (rilascio della motivazione integrale ai fini dell'impugnazione) e non integra un onere irragionevole per l'esercizio del diritto di difesa. Il bilanciamento con il principio di solidarieta fiscale e con l'esigenza di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie e considerato ragionevole.

Sotto il profilo deontologico, il rapporto solidale con il cliente impone al difensore di pretendere il pagamento anticipato del diritto prima del ritiro della copia, evitando di anticipare somme proprie. Il Consiglio Nazionale Forense, in piu pareri, ha confermato che il rifiuto di anticipare somme che il cliente non versa non integra inadempimento professionale, purche l'avvocato abbia adeguatamente informato il cliente delle conseguenze (impossibilita di redazione tempestiva dei motivi).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio impugna sentenza penale

Caso 2: Caso 2 — Caia avvocato non paga e rischia iscrizione

Domande frequenti

Perche la triplicazione del diritto di copia in penale?

Per remunerare l'attivita della cancelleria nel rilascio della motivazione integrale e per scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie con costi marginali nulli.

Il difensore puo evitare la solidarieta?

No, la solidarieta opera ex lege. Il difensore puo solo gestire correttamente l'incasso dal cliente prima del ritiro della copia, per evitare di anticipare somme proprie.

Come funziona il recupero coattivo?

L'ufficio iscrive a ruolo l'importo non pagato; segue ingiunzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione; in caso di inerzia ulteriore, esecuzione coattiva su beni del debitore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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