In sintesi
- Nei processi davanti al Giudice di Pace i diritti di copia sono ridotti del 50%.
- Riguarda copie semplici, autentiche e su supporto digitale.
- Coerente con il favor verso le controversie di minor valore.
- Cumulabile con la maggiorazione per urgenza dell'art. 270.
- Riduzione che riflette la natura semplificata della giurisdizione di pace.
Testo dell'articoloVigente
Art. 271 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
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Commento
L'articolo 271 stabilisce una regola di favore per i giudizi davanti al Giudice di Pace: tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta. La disposizione si coordina con l'analoga riduzione del contributo unificato prevista per le cause di competenza del GdP e con la tradizionale logica di alleggerimento degli oneri per controversie di valore modesto.
Le ragioni della riduzione
La giustizia di pace e concepita come giurisdizione di prossimita per controversie di limitato valore (oggi soglia di 10.000 euro per le cause ordinarie, con specifiche competenze in materia di risarcimento da circolazione veicoli, condominio, immigrazione). Il legislatore ha modulato gli oneri economici in coerenza: contributo unificato ridotto, diritti di copia dimezzati.
Ambito oggettivo della riduzione
La riduzione si applica a tutti i diritti di copia disciplinati dal capo: copie semplici (art. 267), autentiche (art. 268), su supporto digitale (art. 269). Si applica anche al diritto di certificato dell'art. 273 quando rilasciato dalla cancelleria del GdP. Non si applica alla copia esecutiva, che segue regole sue proprie nel codice di procedura civile.
Cumulo con la maggiorazione per urgenza
La riduzione si combina con la triplicazione per urgenza ex art. 270 nei termini gia esaminati: l'importo finale risulta dal calcolo composto (base x 0,5 x 3 = base x 1,5). La sequenza operativa piu ricorrente e: applicazione della tabella; riduzione alla meta; eventuale triplicazione per urgenza.
Impatto pratico
Per i difensori che operano davanti al Giudice di Pace la disposizione comporta un risparmio costante. Anche per gli utenti diretti (la difesa personale e ammessa per cause di valore fino a 1.100 euro ai sensi dell'art. 82 c.p.c.) l'accessibilita economica del rilascio di copie facilita la gestione autonoma del contenzioso.
Profili sistematici della giurisdizione di pace
La giustizia di pace e stata oggetto di riforma con il D.Lgs. 116/2017, che ha rimodulato competenze e ruolo dei magistrati onorari nell'ambito della riforma complessiva della magistratura onoraria. Le competenze ordinarie sono state estese e razionalizzate, ma il regime delle spese e dei diritti di copia ridotti dell'art. 271 e rimasto invariato, a conferma della stabilita del favor verso questa giurisdizione di prossimita.
La progressiva integrazione del Giudice di Pace nel processo civile telematico (gia operativa in molte sedi) sta riducendo la rilevanza pratica del calcolo del diritto di copia: l'estrazione dal portale opera anche in questo contesto, riducendo gli oneri della parte. La norma dell'art. 271 si applica oggi soprattutto alle richieste di copie cartacee con certificazione, ipotesi residuale ma significativa per notifiche e usi extraprocessuali.
Rapporto con le competenze speciali
Anche per le competenze speciali del GdP (risarcimento da circolazione veicoli, condominio, immigrazione, decreto ingiuntivo) opera la riduzione alla meta dell'art. 271. La giurisprudenza ha confermato l'estensione, in linea con l'interpretazione unitaria del regime spese davanti al giudice di pace.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio difensore in causa GdP
Caso 2: Caso 2 — Caia chiede copia urgente al GdP
Domande frequenti
La riduzione vale per la copia esecutiva?
No, la copia esecutiva (formula di rito ex art. 475 c.p.c.) segue regole proprie e non sconta la riduzione dell'art. 271, pur trattandosi di atto della cancelleria del Giudice di Pace.
Si applica anche al contributo unificato?
No, l'art. 271 riguarda solo i diritti di copia. La riduzione del contributo unificato per il GdP e disciplinata altrove (art. 13 del T.U., con scaglione specifico per cause di valore ridotto).
La riduzione si applica anche presso il giudice di pace onorario in funzione di GIP/GUP?
No, il riferimento e al Giudice di Pace nelle sue funzioni civili e amministrative ordinarie. Per le funzioni penali eventualmente attribuite valgono le regole del processo penale.
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