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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per copie rilasciate entro due giorni il diritto e triplicato.
  • Riguarda copie su supporto cartaceo, sia senza che con certificazione di conformita.
  • Strumento per coprire il costo organizzativo del rilascio urgente.
  • Si combina con gli artt. 267 e 268 sui diritti ordinari.
  • L'urgenza deve essere chiesta espressamente dalla parte.

Testo dell'articoloVigente

Art. 270 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

Commento

L'articolo 270 introduce un meccanismo di maggiorazione del diritto di copia in funzione della velocita di rilascio: se la copia su supporto cartaceo viene fornita entro due giorni dalla richiesta, il diritto e triplicato. La regola vale sia per le copie senza certificazione (art. 267) sia per le copie autentiche (art. 268).

Ratio della triplicazione

L'urgenza implica per la cancelleria un costo organizzativo: priorita nella lavorazione, eventuale ricorso al personale fuori dall'ordinaria turnazione, sospensione di altre richieste. La triplicazione assolve a una doppia funzione: remunerare il maggior impegno e disincentivare un uso strumentale dell'urgenza che ingolferebbe il servizio.

Quando opera l'urgenza

L'urgenza deve essere chiesta espressamente dalla parte: il termine di due giorni decorre dalla richiesta formale alla cancelleria. La domanda deve essere annotata nel registro o nella ricevuta. Se il rilascio avviene di fatto entro due giorni senza richiesta espressa, non scatta la maggiorazione.

Cumulo con altre maggiorazioni

La triplicazione non si cumula con la riduzione alla meta prevista dall'art. 271 per il giudice di pace: nei giudizi davanti al GdP l'urgenza, se richiesta, comporta triplicazione dell'importo gia dimezzato (importo netto = importo base x 0,5 x 3 = importo base x 1,5).

Rilevanza pratica dopo il PCT

Con la diffusione del PCT e l'estrazione diretta dei file dal fascicolo informatico, le richieste di copia cartacea urgente sono diminuite. Restano frequenti per: notifiche urgenti ai fini del termine breve, atti da produrre in giudizi paralleli con udienza ravvicinata, copia di sentenze esecutive per avvio dell'esecuzione forzata.

Profilo operativo dell'urgenza in cancelleria

Nella prassi delle cancellerie civili e penali la richiesta di urgenza ex art. 270 viene gestita con moduli specifici: il difensore indica espressamente la richiesta, motiva l'urgenza (notifica per termine breve, deposito in altro giudizio con udienza prossima, esecuzione imminente) e versa il diritto triplicato contestualmente al deposito della richiesta. Il funzionario annota e si impegna al rilascio nel termine di due giorni.

Sotto il profilo della liquidazione delle spese, l'importo triplicato e recuperabile come spesa ripetibile in sede di sentenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., purche documentato e ricondotto a effettiva esigenza processuale. L'abuso dell'urgenza per ottenere maggiori somme in liquidazione potrebbe essere sanzionato dal giudice in sede di compensazione equitativa ex art. 92 c.p.c. La regola dell'urgenza opera quindi anche come parametro di valutazione della congruita complessiva delle spese.

Estensione applicativa

L'urgenza si applica a tutte le copie disciplinate dagli artt. 267 e 268, civili, penali, amministrative. La giurisprudenza esclude estensioni analogiche ad altre attivita di cancelleria non espressamente comprese (notifiche, comunicazioni, autorizzazioni), per le quali valgono le specifiche tariffe di settore.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio chiede copia urgente di sentenza per notifica

Caso 2: Caso 2 — Caia chiede copie semplici senza urgenza

Domande frequenti

L'urgenza vale anche per le copie su supporto digitale?

La norma menziona espressamente le copie cartacee. Per le copie digitali l'attivita di rilascio e di solito immediata e non e prevista una maggiorazione analoga.

Devo dichiarare l'urgenza per iscritto?

Si, l'urgenza deve risultare dalla richiesta annotata in cancelleria. Senza espressa richiesta non scatta la triplicazione, anche se di fatto la copia viene rilasciata in tempi brevi.

Si puo cumulare l'urgenza con la riduzione del Giudice di Pace?

Si. L'art. 271 prevede la riduzione alla meta del diritto presso il GdP; la triplicazione per urgenza si applica all'importo gia dimezzato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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