In sintesi
- Norma di apertura del capo dedicato ai diritti di copia e certificato in via transitoria.
- Disciplina applicabile fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40.
- Coordina importi, tabelle allegate e modalita di pagamento.
- Funzione di norma-cerniera fra disposizioni a regime e regime transitorio.
- Mai abrogata, dato il mancato esercizio della delega regolamentare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 266 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 266 costituisce la norma di intestazione del Capo II, dedicato alle disposizioni transitorie sui diritti di copia e di certificato. Stabilisce che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40, si applicano le regole del medesimo capo. E una clausola di apertura che chiarisce l'ambito temporale e materiale degli articoli successivi (267-274).
La struttura del capo
Il Capo include le regole su: diritto di copia forfettizzato per copie senza certificazione (art. 267), diritto per copie autentiche (art. 268), copie su supporto non cartaceo (art. 269 e 269-bis), tempi di rilascio (art. 270), riduzione presso il Giudice di Pace (art. 271), copie sentenze penali (art. 272), diritti di certificato (art. 273) e adeguamento triennale (art. 274). Tutte queste disposizioni vivono sotto la cornice transitoria fissata dall'art. 266.
Il regolamento ex art. 40 mai adottato
L'art. 40 prevedeva un regolamento attuativo che avrebbe dovuto unificare diritto di copia e diritto di certificato in un sistema coerente. A oltre vent'anni dall'entrata in vigore il regolamento non e stato adottato: l'art. 266 conserva quindi pieno vigore, e con esso l'intero capo. E un esempio di norma transitoria divenuta sostanzialmente definitiva per inerzia regolamentare.
Funzione di cerniera
La disposizione non aggiunge contenuto sostanziale ma serve a evitare dubbi interpretativi: senza di essa potrebbe sorgere il problema di stabilire se gli articoli successivi siano applicabili tout court o solo in determinate ipotesi. La formulazione netta ("si applicano le norme di questo capo") elimina l'incertezza.
Impatto sull'attivita di cancelleria
Per il funzionario di cancelleria l'art. 266 e il punto di ingresso per individuare la disciplina di riferimento sulle copie. Per il difensore conferma che le tabelle allegate al T.U. (allegati 6, 7, 8) sono il parametro di calcolo, salvo le rivalutazioni triennali ISTAT previste dall'art. 274. La conferma e preziosa anche nei sistemi telematici, dove il calcolo del diritto e automatizzato sulla base degli importi rivalutati.
Trasparenza informativa e dovere di pubblicita
L'art. 266, integrato con le successive disposizioni di affissione obbligatoria delle tariffe nelle cancellerie, contribuisce alla trasparenza dell'attivita amministrativa. L'utente, sia esso difensore o cittadino, ha diritto di conoscere preventivamente l'importo del diritto richiesto, di verificare il calcolo e di contestarlo se ritenuto erroneo. La trasparenza e funzionale anche al diritto di difesa, perche evita oneri occulti o variabili in modo discrezionale.
La consultazione delle tabelle e oggi facilitata dalla pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero della Giustizia e dalle FAQ degli Ordini forensi. Il difensore puo cosi preventivare con accuratezza i costi e informare il cliente. La cornice transitoria dell'art. 266 e diventata, paradossalmente, un riferimento di stabilita su cui poggia un sistema informativo maturo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio funzionario applica le tabelle allegate
Caso 2: Caso 2 — Caia avvocato verifica la base legale del calcolo
Domande frequenti
Il regolamento ex art. 40 verra mai emanato?
Non risultano lavori preparatori. La disciplina transitoria del capo, e con essa l'art. 266, opera ormai come regime ordinario di fatto.
Quali allegati del T.U. sono richiamati dal capo?
Gli allegati 6, 7 e 8 contenenti le tabelle dei diritti di copia (cartacea senza certificazione, copia autentica, supporto diverso dal cartaceo) richiamati dagli artt. 267-269.
L'art. 266 ha effetti diretti sulle parti?
Si, indirettamente: legittima l'applicazione delle tabelle di calcolo del diritto di copia e di certificato che ogni parte deve corrispondere in cancelleria.
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