Autore: Andrea Marton

  • Art. 63 D.Lgs. 141/2024 – Effetti della mancata trasmissione del manifesto

    Art. 63 D.Lgs. 141/2024 – Effetti della mancata trasmissione del manifesto

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l’Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

  • Art. 93 DPR 230/2000 – Intervento delle Forze di polizia

    Art. 93 DPR 230/2000 – Intervento delle Forze di polizia

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell' articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 83 D.Lgs. 36/2023 – Criteri di aggiudicazione

    1. Le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
  • Art. 11 D.Lgs. 22/2015 – Decadenza

    Art. 11 D.Lgs. 22/2015 – Decadenza

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 102 TULPS – Licenza per agenzie d’affari (abrogato)

    Art. 102 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 138 RD 12/1941

    Art. 138 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Lavoro stagionale: contratti, diritti e proroga

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il contratto a termine per ragioni stagionali non soggiace al limite massimo dei 24 mesi né al tetto del 20% dei lavoratori a termine, e può essere rinnovato più volte senza causale. Il lavoratore stagionale mantiene tutti i diritti retributivi e previdenziali proporzionati alla durata.

    Riferimento normativo

    Art. 21 D.Lgs. 81/2015; CCNL di settore

    Tabella riepilogativa

    Lavoro stagionale vs contratto a termine ordinario
    Regola Contratto a termine ordinario Contratto stagionale
    Durata massima 24 mesi (proroghe e rinnovi compresi) Nessun limite legale; segue la stagione
    Causale per rinnovi Richiesta oltre i 12 mesi Non richiesta
    Tetto numerico 20% Sì (salvo CCNL) Esente
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi, su nuove assunzioni a tempo indet. Dopo 1 stagione, sulla stagione successiva
    TFR, ferie, 13ª Proporzionati alla durata Proporzionati alla durata

    Quando si applica il regime stagionale

    Il regime stagionale si applica ai contratti conclusi per attività che per loro natura si svolgono solo in certi periodi dell’anno: turismo balneare e montano, agricoltura stagionale, stabilimenti climatici. I CCNL di settore individuano le attività stagionali; la stagionalità deve essere oggettiva e non può essere dichiarata unilateralmente dal datore solo per eludere i limiti dei contratti a termine ordinari. Le esenzioni previste dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015 si applicano solo ai contratti genuinamente stagionali.

    Diritti del lavoratore stagionale

    Il lavoratore stagionale ha gli stessi diritti del lavoratore a termine ordinario, proporzionati alla durata: ferie, tredicesima, TFR e contributi previdenziali vengono maturati su base giornaliera. In caso di infortuno o malattia durante la stagione si applicano le ordinarie tutele INPS/INAIL. Al termine della stagione, il lavoratore che abbia prestato servizio per almeno una stagione ha il diritto di precedenza per la stagione successiva, se manifesta il proprio interesse entro tre mesi dalla fine del rapporto.

    Proroga e rinnovi della stagione

    Il contratto stagionale può essere prorogato senza causale durante la stessa stagione, purché la proroga sia giustificata dalla prosecuzione dell’attività stagionale. Il rinnovo per la stagione successiva non richiede causale e non si cumula con la durata della stagione precedente. Non sussiste il diritto alla conversione a tempo indeterminato per il solo fatto della stagionalità ripetuta, a meno che il rapporto non presenti caratteri di continuità effettiva.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale per tre estati consecutive

    Tizio lavora come bagnino ogni estate per tre anni: ogni anno il contratto stagionale viene rinnovato senza causale. Dopo la prima stagione Tizio ha il diritto di precedenza per quella successiva; ogni stagione matura TFR, ferie e contributi proporzionali ai giorni lavorati.

    Caia – stagionale in un hotel montano con proroga

    Caia è assunta come cameriera dal 1° dicembre al 31 marzo. A metà febbraio l’hotel prolunga l’apertura: il contratto viene prorogato al 30 aprile senza necessità di causale, perché la stagione è ancora in corso.

    Sempronio – qualificazione errata come stagionale

    Un’azienda di pulizie assume Sempronio con contratto definito stagionale per mansioni svolte tutto l’anno. In caso di ispezione, il rapporto viene riqualificato come contratto a termine ordinario (o come tempo indeterminato se supera i limiti di legge), con le relative conseguenze.

    Domande frequenti

    Il contratto stagionale ha un limite di durata?

    No: il limite massimo dei 24 mesi e il tetto del 20% non si applicano ai contratti genuinamente stagionali ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

    Il lavoratore stagionale ha diritto alla NASpI?

    Sì, se ha i requisiti contributivi. Matura un’aliquota proporzionale ai giorni di contribuzione stagionale; può richiedere la NASpI al termine della stagione.

    Come si esercita il diritto di precedenza per la stagione successiva?

    Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria disponibilità entro tre mesi dalla fine del contratto. L’imprenditore è tenuto a preferirlo nelle nuove assunzioni per la stagione seguente con le stesse mansioni.

    La tredicesima spetta anche al lavoratore stagionale?

    Sì, in misura proporzionale ai mesi lavorati, solitamente liquidata alla fine della stagione insieme alla busta paga finale.

    Quali settori usano più frequentemente il contratto stagionale?

    Turismo (alberghi, stabilimenti balneari, impianti sciistici), agricoltura stagionale (vendemmia, raccolta), parchi divertimento e strutture climatiche.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi

    Guida alle tutele per la maternità e la genitorialità nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: congedo obbligatorio, integrazioni contrattuali, paternità, congedi parentali e protezione speciale per violenza di genere.

    In sintesi

    Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato la maternità obbligatoria (5 mesi) è retribuita dall’INPS all’80%; il CCNL integra per i primi 3 mesi. Per violenza di genere il contratto prevede 2 mesi di aspettativa al 30% della retribuzione tabellare, oltre al congedo di legge. Il divieto di licenziamento in gravidanza vale anche durante il periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Durata Trattamento economico Chi eroga
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% retribuzione (legge) + integrazione CCNL INPS + datore (integrazione)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (legge vigente) 100% retribuzione INPS
    Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% retribuzione (legge); elevabile con accordi INPS
    Aspettativa violenza di genere 2 mesi (oltre congedo di legge) 30% della retribuzione tabellare Datore (integrazione contrattuale)
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti INPS

    Il CCNL si applica in aggiunta alla legge, non in sostituzione: il lavoratore ha sempre diritto al trattamento legale minimo, eventualmente migliorato dal contratto collettivo.

    Congedo di maternità: la tutela di legge e il miglioramento contrattuale

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi ed è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice non può lavorare nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In alternativa, con certificazione medica e accordo con il datore, è possibile posticipare l’inizio del congedo a 1 mese prima del parto, prolungando quello post-parto a 4 mesi.

    Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Legno Artigianato migliora questo trattamento, prevedendo un’integrazione contrattuale a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante i primi 3 mesi di congedo. Per la misura esatta dell’integrazione si rinvia al testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.

    Divieto di licenziamento: esteso fino al primo anno del figlio

    La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto è assoluto e vale anche durante il periodo di prova: se la lavoratrice in prova risulta in stato di gravidanza, il datore non può recedere dal rapporto.

    Il divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo, durante il periodo di fruizione.

    Congedo parentale facoltativo

    Dopo il congedo di maternità obbligatorio, entrambi i genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale facoltativo, disciplinato dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151/2001:

    • Ciascun genitore può fruire di un congedo fino a 6 mesi, entro i 12 anni di vita del bambino.
    • Il totale dei congedi parentali dei due genitori non può superare 10 mesi (11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
    • Il trattamento economico durante il congedo parentale è del 30% della retribuzione erogato dall’INPS, fino al sesto anno di età del figlio; successivo al sesto anno solo se il reddito individuale è inferiore a certe soglie.

    Tutela speciale per le vittime di violenza di genere

    Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento Artigianato ha introdotto una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere (riconosciuti dai servizi sociali o dai centri antiviolenza). Oltre al congedo previsto dalla legge (L. 119/2013, art. 24, fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%), il CCNL aggiunge:

    • 2 mesi di aspettativa aggiuntivi, durante i quali la lavoratrice percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
    • I periodi di aspettativa contribuiscono all’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Caia – Maternità obbligatoria, integrazione contrattuale
    Caia è impiegata di livello C in un’azienda artigiana di arredamento. Comunica la gravidanza al datore. Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio, l’INPS le eroga l’indennità all’80%. Per i primi 3 mesi il datore integra la differenza come previsto dal CCNL. Dopo il parto, Caia è tutelata dal divieto di licenziamento fino al primo anno di vita del bambino. Per i mesi di maternità matura regolarmente anzianità, ferie e TFR.
    Tizio – Padre, congedo obbligatorio e parentale
    Tizio è falegname di livello D. Alla nascita della figlia prende 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100% dall’INPS. Nei mesi successivi decide di fruire anche di 2 mesi di congedo parentale facoltativo: percepirà il 30% della retribuzione dall’INPS. Il suo posto di lavoro è tutelato durante il periodo di fruizione del congedo.
    Sempronio (datore) – Gestione della sostituzione durante la maternità
    Sempronio è titolare di un’impresa artigiana. Una dipendente va in maternità per 5 mesi. Può assumere una lavoratrice in sostituzione con contratto a tempo determinato (art. 4 D.Lgs. 151/2001). Il contratto di sostituzione può iniziare fino a un mese prima dell’astensione obbligatoria e può proseguire fino al termine del congedo parentale eventualmente fruito dalla madre.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo. Con certificazione medica è possibile posticipare a 1 mese prima del parto, estendendo quello post-parto a 4 mesi. La scelta va comunicata al datore.
    Come viene integrata l’indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione dall’INPS. Il CCNL prevede un’integrazione contrattuale del datore per i primi 3 mesi di maternità, per avvicinarsi al 100% della retribuzione ordinaria. La misura esatta va verificata sul testo contrattuale.
    Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?
    Sì: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS alla nascita del figlio, più la facoltà di fruire del congedo parentale (30% della retribuzione INPS). Il posto è tutelato durante la fruizione.
    Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
    Il CCNL aggiunge 2 mesi di aspettativa con indennità al 30% della retribuzione tabellare, in aggiunta al congedo di legge (fino a 3 mesi retribuiti al 100%). I periodi contribuiscono all’anzianità.
    Il periodo di gravidanza e maternità conta per l’anzianità?
    Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, scatti, TFR e comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 979 Codice della Navigazione

    Art. 979 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato