Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA – Segreto d’ufficio.

    In vigore dal 08/11/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/09/2005 n. 215 Articolo 1

    “Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio’ che
    riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
    dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
    Non e’ considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
    parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorita’ degli Stati
    membri della Comunita’ economica europea delle informazioni atte a
    permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
    direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.”

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  • Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’asse

    Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’asse

    Art. 58 c.c. – Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

    In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.

    Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

  • Art. 294 DPR 495/1992 – Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

    Art. 294 DPR 495/1992 – Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.

    2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. 3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.

    4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: malattia e infortunio 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Malattia e infortunio nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Comporto, trattamento economico e tutele speciali per malattia e infortunio nelle imprese artigiane del tessile e moda: come funziona l’integrazione INPS, quanto dura la conservazione del posto e le novità per malati oncologici e disabili.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per 12 mesi in un arco di 21 mesi consecutivi. Per gli operai l’integrazione INPS arriva all’80% dall’1° al 7° giorno e al 100% dall’8° al 180° giorno. I disabili certificati hanno un’estensione di +90 giorni; i malati oncologici gravi godono di ulteriori 12 mesi di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Comporto per malattie gravi (oncologiche): +12 mesi in 24 mesi; disabili: +90 giorni

    Tabella riepilogativa del trattamento di malattia

    Trattamento economico di malattia per categoria – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Categoria Periodo Integrazione aziendale
    Operai (tutti i livelli) 1° – 7° giorno (malattia ≥ 8 giorni) 80% della retribuzione normale di fatto
    Operai (tutti i livelli) 8° – 180° giorno 100% della retribuzione normale di fatto
    Operai – malattia breve (< 8 giorni) 1° – 3° giorno (carenza) Non retribuita dall’azienda (solo indennità INPS se spettante)
    Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) Primi 3 mesi 100% della retribuzione
    Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) Mesi 4° – 6° 50% della retribuzione
    Impiegati/intermedi (anzianità oltre 10 anni) Primi 4 mesi 100% della retribuzione

    Nota: L’integrazione aziendale si aggiunge all’indennità INPS, fino al raggiungimento delle percentuali indicate. L’INPS eroga ai lavoratori dipendenti un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore salvo integrazione contrattuale). Per il settore artigiano le regole INPS applicabili sono quelle del regime generale dei lavoratori dipendenti.

    Il comporto: quanto dura la conservazione del posto

    Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia senza poterlo licenziare. Nel CCNL Tessile e Moda Artigianato il comporto è fissato a 12 mesi, con il conteggio effettuato nell’arco di 21 mesi consecutivi (comporto «per sommatoria»). Questo significa che non si considera solo la singola malattia, ma il totale dei giorni di assenza per malattia negli ultimi 21 mesi: se raggiungono o superano i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

    Il rinnovo del luglio 2024 ha portato il periodo di riferimento da 21 a 24 mesi per il computo delle malattie ai fini del comporto, rispetto al testo previgente che prevedeva 21 mesi.

    Tutele speciali: disabili e malati oncologici

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024) ha rafforzato le tutele per due categorie vulnerabili:

    • Lavoratori con disabilità certificata (ai sensi della L. n. 68/1999): il comporto ordinario è esteso di ulteriori 90 giorni. Il lavoratore disabile che supera i 12 mesi ordinari ha quindi a disposizione 12 mesi + 90 giorni prima che il datore possa procedere al licenziamento.
    • Patologie oncologiche gravi certificate: il comporto è prolungato di ulteriori 12 mesi, calcolati su un periodo di riferimento di 24 mesi consecutivi. Il lavoratore affetto da patologia oncologica certificata gode quindi di una protezione complessiva più estesa rispetto al comporto ordinario.

    Infortunio sul lavoro

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. infortuni) e le norme INAIL. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea, fino alla guarigione clinica o al riconoscimento dell’invalidità permanente. Il trattamento economico durante l’infortunio è di norma a carico INAIL (indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno), con possibile integrazione aziendale secondo quanto previsto dal CCNL.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

    Il lavoratore malato è tenuto a:

    • Comunicare la malattia al datore entro l’inizio del turno o della giornata lavorativa.
    • Inviare il certificato medico telematicamente all’INPS tramite il medico curante (sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia), con numero di protocollo da comunicare al datore.
    • Essere reperibile al domicilio durante le fasce orarie di visita fiscale (art. 5, L. n. 300/1970 e circolari INPS): di norma 10.00–12.00 e 17.00–19.00 nei giorni feriali. Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per il giorno di assenza.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio malato per 5 giorni: carenza o integrazione?
    Tizio (operaio, liv. 3) si ammala dall’1 al 5 ottobre 2025 (5 giorni di calendario). La malattia dura meno di 8 giorni: i primi 3 giorni non sono integrati dall’azienda (carenza). I giorni 4 e 5 ricevono l’integrazione aziendale all’80%. Tizio perceperà solo l’indennità INPS per i giorni 4 e 5 (INPS paga dal 4° giorno), senza integrazione aziendale per i giorni 1-3.
    Caia – Lavoratrice oncologica: comporto esteso
    Caia riceve una diagnosi di tumore e si assenta continuativamente per 10 mesi. Superati i 12 mesi di comporto ordinario, il datore non può licenziarla: essendo la patologia oncologica certificata, beneficia di ulteriori 12 mesi di protezione. Caia può restare assente per complessivi 24 mesi prima che il datore possa eventualmente attivare il licenziamento per superamento del comporto, previo parere sindacale.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro: come funziona il trattamento
    Sempronio si infortuna lavorando a una macchina da taglio. L’infortunio è denunciato all’INAIL e riconosciuto come inabilità temporanea assoluta di 45 giorni. INAIL corrisponde il 60% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria per il periodo di inabilità. Il posto di Sempronio è conservato per tutta la durata dell’inabilità.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi è conservato il posto in caso di malattia?
    Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi, calcolati nell’arco di 24 mesi consecutivi (rinnovo luglio 2024). Disabili certificati: +90 giorni. Malattie oncologiche gravi: +12 mesi in 24 mesi.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    Per le malattie di durata inferiore a 8 giorni i primi 3 giorni (carenza) non sono integrati dall’azienda. Se la malattia dura 8 o più giorni, l’integrazione decorre dall’1° giorno all’80% (operai).
    Come viene calcolata l’integrazione per gli impiegati?
    Per impiegati e intermedi con anzianità fino a 10 anni: 100% per i primi 3 mesi, 50% per i successivi 3 mesi. Per anzianità oltre i 10 anni: 100% per i primi 4 mesi. L’integrazione si aggiunge all’indennità INPS.
    Cosa succede se si supera il comporto?
    Il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso contrattuale. Il lavoratore ha diritto al TFR e alle voci maturate. Se disabile certificato o malato oncologico, il comporto è esteso come indicato sopra.
    Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
    Sì, deve essere reperibile al domicilio durante le fasce di visita fiscale (10.00-12.00 e 17.00-19.00 nei giorni feriali). Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per quel giorno, salvo giustificato motivo (visita medica, urgenza ecc.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1002 Codice della Navigazione – Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

    Art. 1002 Codice della Navigazione – Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dell'aeromobile, durante la sosta di questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio dell'incendio.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: maternità e congedi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: maternità e congedi

    Maternità, paternità e congedi parentali nel settore dello spettacolo dal vivo: il CCNL integra le tutele di legge fino alla piena continuità del reddito. La guida illustra le regole per dipendenti fissi e per le lavoratrici scritturate, con le specificità proprie del lavoro artistico.

    In sintesi

    Il CCNL integra l’indennità INPS di maternità fino al 100% della retribuzione mensile. La maternità obbligatoria sospende la scrittura artistica senza perdita del diritto al compenso residuo. Il congedo parentale facoltativo segue il D.Lgs. 151/2001 con eventuali miglioramenti contrattuali. Il recesso per maternità è nullo per legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Integrazione maternità CCNL
    100% della retribuzione mensile (legge garantisce 80% INPS)
    Congedo paternità obbligatorio (legge)
    10 giorni lavorativi retribuiti al 100% INPS
    Norma di legge di riferimento
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); D.Lgs. 105/2022 (congedo parentale)

    La maternità obbligatoria: legge e miglioramento contrattuale

    La maternità obbligatoria è regolata dal D.Lgs. 151/2001 e comprende 5 mesi di congedo obbligatorio (di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di posticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:

    • La legge garantisce un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
    • Il CCNL Spettacolo dal Vivo integra questa indennità fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile ordinaria, con la differenza a carico del teatro o della fondazione. Questo è un miglioramento contrattuale rispetto alla sola tutela di legge.

    Durante la maternità obbligatoria il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice. Il recesso durante questo periodo è nullo (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La tutela si estende fino a un anno dall’inizio della gravidanza e fino a un anno dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia.

    Tabella riepilogativa – Maternità, paternità e congedo parentale

    Principali istituti di tutela della genitorialità nel CCNL Spettacolo dal Vivo
    Istituto Durata Retribuzione Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (80% INPS + 20% CCNL) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% (INPS) Legge di Bilancio (aggiornata annualmente)
    Congedo parentale facoltativo Fino a 9 mesi totali (3 non trasferibili per ciascun genitore), fino ai 12 anni del bambino 30% (legge); verifica CCNL per integrazioni D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 105/2022
    Riposi giornalieri allattamento 2 ore/giorno fino al 1° anno (1 ora se orario < 6h) 100% (INPS) Art. 39-40 D.Lgs. 151/2001

    Il numero di giorni di paternità obbligatoria è soggetto ad aggiornamento annuale con la Legge di Bilancio; verificare il testo vigente al momento dell’evento. Il CCNL può prevedere integrazioni al congedo parentale facoltativo superiori al 30% legale.

    Maternità e scrittura artistica: regole speciali

    La lavoratrice scritturata che si trova in stato di gravidanza durante una scrittura ha diritto alle stesse tutele della dipendente fissa, con alcune specificità:

    • La maternità obbligatoria sospende la scrittura: il teatro non può interrompere unilateralmente il contratto per questo motivo, e la lavoratrice ha diritto di riprendere la prestazione alla fine della maternità, se la scrittura è ancora in corso.
    • Se la scrittura è a termine breve e scade durante la maternità, il recesso alla scadenza contrattuale è legittimo solo se non è collegato alla gravidanza ma alla naturale conclusione del contratto. La distinzione può essere fonte di contenzioso.
    • La lavoratrice scritturata che svolge lavori a rischio (es. contatto con sostanze sceniche potenzialmente pericolose, lavori in quota) può essere adibita a mansioni alternative o allontanata dal palcoscenico durante la gravidanza, con conservazione del compenso.

    Il congedo parentale facoltativo

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono richiedere il congedo parentale facoltativo (art. 32 D.Lgs. 151/2001, aggiornato dal D.Lgs. 105/2022). Le regole principali:

    • Durata complessiva: fino a 9 mesi tra i due genitori, di cui 3 mesi non trasferibili per ciascuno.
    • Può essere fruito fino ai 12 anni di vita del figlio, in modo continuativo o frazionato (a ore, giorni, settimane).
    • L’indennità legale è pari al 30% della retribuzione per i periodi usufruiti entro i 6 anni del figlio (per 3 mesi, il terzo mese è retribuito al 30% solo se richiesto da ciascun genitore).
    • Il lavoratore deve dare preavviso scritto di almeno 15 giorni al datore di lavoro.

    Dimissioni per maternità: diritti speciali

    La lavoratrice (o il lavoratore) che si dimette durante la gravidanza o entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia ha diritto:

    • Al TFR maturato, come in ogni caso di cessazione del rapporto.
    • A un’indennità equivalente al preavviso, anche se le dimissioni non seguono l’ordinaria procedura (convalida presso l’Ispettorato del Lavoro non richiesta in questo caso).

    Questo diritto speciale vale anche per i genitori adottivi o affidatari, se le dimissioni sono rassegnate entro un anno dall’effettivo ingresso del minore in famiglia.

    Casi pratici

    Tizio – Padre attore scritturato: congedo obbligatorio
    Tizio è un attore scritturato per una produzione. Alla nascita del figlio prende 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS. La scrittura si sospende per 10 giorni e riprende al rientro. La produzione non può sostituirlo definitivamente per questo motivo, salvo che la scrittura sia già scaduta o sia intervenuto un diverso accordo.
    Caia – Sarta di scena dipendente: maternità e rientro
    Caia (sarta, livello 3b) è in gravidanza. Inizia la maternità obbligatoria 2 mesi prima del parto previsto. Durante i 5 mesi di maternità riceve il 100% della sua retribuzione (80% dall’INPS, 20% integrato dal teatro). Al rientro riprende la sua posizione e, se lo desidera, può richiedere il congedo parentale facoltativo a ore o a giornate per i 12 anni successivi.
    Sempronia – Cantante lirica scritturata: gravidanza durante la stagione
    Sempronia, scritturata per la stagione lirica, scopre di essere incinta al quarto mese di scrittura. La maternità obbligatoria inizia prima della fine della stagione. La fondazione non può recedere dalla scrittura per questo motivo. Al rientro dalla maternità, se la stagione è ancora in corso, Sempronia ha diritto di riprendere la prestazione artistica. I contributi FPLS-INPS continuano a maturare durante la maternità.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce un’artista in maternità nel settore spettacolo?
    Il CCNL integra l’indennità INPS di maternità (80% della retribuzione media) fino al 100% della retribuzione mensile ordinaria per l’intera durata della maternità obbligatoria (5 mesi). La differenza è a carico del teatro o della fondazione.
    La maternità interrompe la scrittura artistica?
    No: la maternità obbligatoria sospende la scrittura senza interromperla. La lavoratrice ha diritto di riprendere alla fine della maternità. Il recesso per causa di maternità è nullo per legge (D.Lgs. 151/2001, art. 54).
    Anche il padre ha diritto a congedi nel settore spettacolo?
    Sì. Il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni lavorativi, aggiornabile dalla Legge di Bilancio) è retribuito al 100% dall’INPS. Il padre ha anche diritto al congedo parentale facoltativo alle stesse condizioni della madre.
    Il congedo parentale facoltativo è retribuito nel settore spettacolo?
    Il congedo parentale facoltativo è retribuito al 30% dalla legge per i periodi usufruiti entro i 6 anni del figlio. Il CCNL può prevedere integrazioni. Il preavviso obbligatorio al datore è di almeno 15 giorni.
    La lavoratrice che si dimette per maternità ha diritto al TFR?
    Sì, ha diritto al TFR maturato e a un’indennità equivalente al preavviso, anche in assenza della convalida all’Ispettorato del Lavoro, se le dimissioni avvengono durante la maternità o entro un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 – Principi relativi al trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

    1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, è consentito soltanto se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
  • Art. 939-bis Codice della Navigazione – Forma e pubblicità del contratto

    Art. 939-bis Codice della Navigazione – Forma e pubblicità del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto. La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi. Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione. La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

  • Art. 6 L. 104/1992 – Prevenzione e diagnosi precoce

    Art. 6 L. 104/1992 – Prevenzione e diagnosi precoce

    1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale delle malformazioni e delle patologie perinatali sono indicati nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei piani sanitari regionali. Essi tendono in particolare a:

    a) informare la famiglia e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti della prevenzione, sulle pratiche terapeutiche e sull’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone handicappate;
    b) prevenire la nascita di figli affetti da malformazioni e patologie ereditarie attraverso una capillare azione di informazione sui rischi e sulle conseguenze, e mediante consulenza genetica;
    c) effettuare il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza, la prevenzione delle loro conseguenze e la diagnosi precoce delle malformazioni;
    d) assicurare gli interventi necessari nel periodo perinatale per ridurre i casi di malformazione e di patologie permanenti;
    e) provvedere alla diagnosi precoce delle malattie ad alto rischio invalidante;
    f) controllare lo stato di gravidanza delle lavoratrici esposte a rischi ambientali o genetici;
    g) curare la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
    h) curare l’educazione sanitaria e la informazione capillare sulle gravidanze a rischio.

  • Art. 2-bis D.Lgs. 196/2003 – Autorità di controllo

    1. Il Garante per la protezione dei dati personali è l’autorità di controllo designata ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (UE) 2016/679.