In sintesi
- Disciplina il discarico automatico dei crediti erariali iscritti a ruolo di modesta entità.
- Soglia: 25,82 euro (50.000 lire), adeguata ogni biennio con decreto MEF/Giustizia su indice ISTAT.
- Presupposto: infruttuosità del primo pignoramento.
- Cessa di operare al subentrare dei regolamenti previsti dagli artt. 228 e 230.
Testo dell'articoloVigente
Art. 288 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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Commento
L'art. 288 completa il sistema di chiusura sui crediti erariali esigui avviato dall'art. 287. Mentre quest'ultimo previene l'iscrizione a ruolo sotto soglia, l'art. 288 disciplina il successivo discarico automatico dei crediti già iscritti ma di importo modesto e sostanzialmente irrecuperabili.
La soglia dei 25,82 euro
L'importo di 25,82 euro corrisponde alle 50.000 lire dell'epoca, mantenuto come riferimento storico dal legislatore del 2002. La norma prevede un adeguamento biennale, su decreto dirigenziale congiunto del Ministero della giustizia e del MEF, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. L'adeguamento non è automatico nei fatti: richiede l'emanazione del decreto.
Il presupposto dell'infruttuosità
Il discarico opera solo se il primo pignoramento risulta infruttuoso. La logica è chiara: solo quando l'azione esecutiva ha dimostrato l'impossibilità pratica del recupero, l'erario rinuncia. Diversamente, la procedura prosegue. Si tratta di una verifica formale, non di una valutazione discrezionale: un solo tentativo infruttuoso è sufficiente.
Differenza tra discarico e cancellazione
Il discarico amministrativo non equivale ad annullamento del credito: l'obbligazione resta in linea teorica esigibile se emergono nuovi cespiti, ma l'amministrazione cessa l'azione di recupero. Nei fatti, per crediti così modesti, il discarico segna la chiusura definitiva della partita.
Rapporto con i regolamenti attuativi
L'art. 228 dovrebbe disciplinare a regime l'iscrizione a ruolo dei crediti erariali, l'art. 230 le procedure di discarico. Fino al loro intervento, l'art. 288 fissa la soglia transitoria. Il fatto che entrambi i regolamenti non siano stati emanati ha reso la disciplina transitoria sostanzialmente stabile.
Profilo di efficienza
Il meccanismo è coerente con il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.): evita che l'amministrazione disperda risorse in azioni esecutive antieconomiche. La Corte dei conti ne ha ripetutamente sottolineato la funzione di razionalizzazione del recupero crediti erariali.
Coordinamento con la disciplina generale della riscossione
Va sottolineato come l'art. 288 operi in deroga alla disciplina generale della riscossione coattiva, che imporrebbe la prosecuzione dell'azione esecutiva per qualsiasi importo. La specificità delle spese di giustizia giustifica la soglia: si tratta spesso di crediti residuali da condanne penali o civili con condannati nullatenenti, dove il primo pignoramento infruttuoso è chiaro indicatore dell'inutilità di ulteriori tentativi. L'art. 297 del T.U., escludendo l'applicazione degli artt. 18 e 26 D.Lgs. 46/1999, rafforza l'autonomia di questa disciplina.
Implicazioni operative
Per l'agente della riscossione (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione), l'art. 288 si traduce in una procedura standardizzata: tentato il primo pignoramento e accertata l'infruttuosità, il credito viene segnalato come discaricabile e l'amministrazione interessata (Ministero della giustizia) procede al riconoscimento del discarico automatico. La standardizzazione informatica del processo (via flussi SIAMM) ha ridotto i tempi e gli oneri amministrativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Credito di 20 euro non recuperato
Caso 2: Caso 2 — Verifica della soglia aggiornata
Domande frequenti
Quando opera il discarico automatico ex art. 288 DPR 115/2002?
Quando il credito iscritto a ruolo per spese processuali o di mantenimento è di importo non superiore a 25,82 euro e il primo pignoramento risulta infruttuoso.
Come si adegua la soglia di 25,82 euro?
Ogni biennio con decreto dirigenziale congiunto Ministero della giustizia/MEF, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Il discarico equivale alla cancellazione del credito?
No: è una rinuncia all'azione di recupero, non un annullamento dell'obbligazione, che resta teoricamente esigibile se emergono nuovi cespiti pignorabili.
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