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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il pagamento del diritto di copia rilasciata su CD-ROM.
  • Esclude il sistema delle marche da bollo e rinvia alle modalità del contributo unificato.
  • Norma di apertura verso modalità di pagamento più moderne (F23, telematico, PagoPA).
  • Anticipa di fatto la migrazione verso la dematerializzazione dei pagamenti in giustizia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 286 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

Commento

L'art. 286 introduce, nel cuore del capo transitorio, un'eccezione significativa: il diritto di copia su compact disk non si paga con le marche da bollo ma con le stesse modalità previste per il contributo unificato. È una piccola disposizione che segna un mutamento di paradigma.

Logica della deroga

La copia su CD presuppone una procedura tecnica diversa dalla copia cartacea: occorre un supporto, una procedura di duplicazione informatica, una verifica di leggibilità. Il legislatore del 2002 prende atto che applicare marche da bollo su un supporto digitale sarebbe poco coerente e sceglie di assimilare il pagamento a quello del contributo unificato, già allora gestito attraverso F23 e bollettino postale.

Profilo evolutivo

Negli anni successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato sono state estese al telematico (F24, PagoPA), e con esse anche il diritto di copia su supporto digitale. La disposizione, pur breve, ha quindi anticipato la dematerializzazione del pagamento dei diritti di cancelleria, anche se inserita in un blocco di norme transitorie.

Importo del diritto

L'importo del diritto di copia su CD è determinato dalla tabella allegata al T.U. (allegato 6) e dai successivi decreti di adeguamento. Si tratta di un importo forfettario per ogni supporto, indipendente dal numero di pagine, secondo una logica diversa dalla copia cartacea (calcolata a pagina).

Rapporto con la copia telematica

Con l'introduzione del processo civile telematico, la copia su CD è stata progressivamente sostituita dalla copia per immagine direttamente scaricabile dal fascicolo telematico. La tariffa applicabile è ora quella per copia informatica (estratta dal fascicolo elettronico), disciplinata da specifiche tabelle. L'art. 286 conserva tuttavia rilievo per le copie su supporto materiale ancora richieste in alcune giurisdizioni.

Profilo storico e fonti correlate

Quando il T.U. è stato approvato nel 2002, il compact disk era il principale supporto per la consegna di file di grandi dimensioni. Il legislatore non poteva prevedere la rapida obsolescenza del formato, sostituito da DVD, chiavi USB e infine dal download dal fascicolo telematico. La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia confermato che la disposizione si applica per analogia anche ai supporti successivi, in coerenza con il principio di neutralità tecnologica del CAD (D.Lgs. 82/2005). La tariffa resta forfettaria per supporto e indipendente dalla capacità del medesimo.

Rapporto con le tabelle di adeguamento

L'allegato 6 al T.U. fissa l'importo iniziale del diritto di copia su CD; successivi decreti ministeriali hanno aggiornato gli importi tenendo conto dell'evoluzione dei costi e del passaggio dal cartaceo al digitale. La logica dell'art. 286 è coerente con quella del contributo unificato: un solo strumento di pagamento centralizzato per più tipologie di diritti, con minore aggravio amministrativo per le cancellerie e per gli utenti professionali (avvocati, notai, periti).

Implicazioni pratiche

Per l'avvocato che chiede copia di un fascicolo voluminoso, l'art. 286 implica due possibili strade: la copia su supporto digitale con pagamento via F23/F24/PagoPA, oppure la copia informatica direttamente dal fascicolo telematico, con pagamento analogo ma senza necessità di supporto fisico. La seconda è oggi prevalente, ma la prima resta opzione legittima e talvolta preferita quando occorre integrare il fascicolo telematico con materiale di grande dimensione (perizie, allegati multimediali).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Richiesta di copia su CD

Caso 2: Caso 2 — Copia informatica via PagoPA

Domande frequenti

Come si paga il diritto di copia su CD-ROM?

Con le stesse modalità previste per il contributo unificato, quindi tramite F23, modello F24 telematico o PagoPA, non con marche da bollo.

Perché la disciplina differisce da quella della copia cartacea?

Perché il supporto digitale richiede una procedura di duplicazione tecnica diversa e il pagamento con marche su CD risulterebbe inappropriato; il legislatore ha quindi assimilato l'importo a quello del contributo unificato.

Vale anche per le copie informatiche scaricate dal fascicolo telematico?

In senso stretto l'art. 286 riguarda il CD fisico; per la copia informatica scaricata dal fascicolo telematico operano disposizioni e tabelle specifiche, anche se la logica del pagamento centralizzato è analoga.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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