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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disposizione di apertura del capo transitorio su diritti di copia e certificato.
  • Rinvia ai successivi artt. 285 e 286 fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196.
  • Tipica norma-cerniera tra disciplina a regime e disciplina transitoria.
  • Evita vuoti operativi nelle cancellerie nel periodo iniziale del T.U.

Testo dell'articoloVigente

Art. 284 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

Commento

L'art. 284 è una breve disposizione di raccordo. Prima di entrare nel merito delle modalità di pagamento dei diritti di copia e certificato (artt. 285 e 286), chiarisce che la disciplina transitoria si applica solo finché non interviene il regolamento attuativo previsto dall'art. 196 del T.U.

Funzione tecnico-normativa

Si tratta di una norma di apertura: la sua sola utilità è introdurre il successivo blocco transitorio, evitando ambiguità sul rapporto tra disciplina ordinaria (basata sul regolamento attuativo) e disciplina ponte. Il legislatore preferisce un capo apposito alla soluzione, più snella, della clausola finale, perché in questo modo le disposizioni transitorie restano identificabili anche con le successive modifiche.

Cosa prevede il regolamento dell'art. 196

L'art. 196 del T.U. delega al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, la disciplina delle modalità di pagamento dei diritti dovuti per copie, certificati e altri atti delle cancellerie. Il regolamento è chiamato a sostituire il sistema delle marche da bollo con strumenti più moderni (bollettino, F23, modalità telematiche).

Effettività della transitoria

Nei fatti, l'evoluzione normativa è stata graduale. La disciplina delle marche è stata progressivamente sostituita dal sistema telematico di pagamento (PagoPA) per gli atti del processo civile e penale, mentre permangono ipotesi residuali in cui il pagamento avviene ancora secondo il modello transitorio. L'art. 284 conserva quindi rilievo soprattutto come perimetro applicativo delle norme successive.

Tecnica legislativa

La scelta di una clausola di apertura, anziché di una clausola finale di salvezza, è coerente con la tradizione dei testi unici italiani: rende più leggibile il regime transitorio e consente al lettore di individuare immediatamente l'orizzonte temporale delle disposizioni che seguono. La stessa tecnica si ritrova in altri T.U. coevi (DPR 380/2001 edilizia, DPR 327/2001 espropri).

Coordinamento con il PCT e PagoPA

L'attuazione concreta della disciplina sul pagamento dei diritti di cancelleria si è realizzata, oltre che con il regolamento dell'art. 196, attraverso le specifiche tecniche del processo civile telematico (D.M. 44/2011 e successivi provvedimenti DGSIA) e l'adesione al sistema PagoPA del CAD (D.Lgs. 82/2005, art. 5). Il pagamento telematico ha progressivamente reso recessive le modalità transitorie dell'art. 285. Anche in questo caso, l'art. 284 conserva valore di delimitazione: chiarisce che la disciplina vecchia opera solo nei casi residuali in cui il pagamento telematico non è disponibile.

Profilo di sistema

L'esistenza, vent'anni dopo l'entrata in vigore del T.U., di un capo transitorio ancora operante segnala due fatti: la lentezza della regolamentazione attuativa nel settore della giustizia e la capacità del legislatore di compensare i ritardi attraverso clausole di apertura come l'art. 284. La tecnica del rinvio mobile, pur criticabile dal punto di vista della certezza, è stata strumento prezioso di tenuta del sistema.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Richiesta di copia in cancelleria

Caso 2: Caso 2 — Verifica del regime applicabile

Domande frequenti

A cosa serve l'art. 284 DPR 115/2002?

Apre il blocco di norme transitorie sui diritti di copia e certificato, chiarendo che le disposizioni successive operano solo fino al regolamento attuativo dell'art. 196.

Cosa dovrebbe disciplinare il regolamento dell'art. 196?

Le modalità di pagamento dei diritti dovuti per copie, certificati e altri atti delle cancellerie, in alternativa al sistema delle marche da bollo.

Le norme transitorie sono ancora operative?

Solo in parte: per molti adempimenti è subentrato il pagamento telematico (PagoPA), mentre permangono casi in cui restano applicabili le modalità tradizionali previste dagli artt. 285 e 286.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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