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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Foglio delle notizie inserito in ogni fascicolo per il recupero del credito erariale.
  • Annotazione di spese prenotate a debito e pagamenti erariali ripetibili.
  • Decreto dirigenziale del MinGius per individuare il momento di abbandono del foglio.
  • Registri cartacei corredati da rubrica alfabetica fino alla digitalizzazione.
  • Architettura amministrativa di garanzia per l'esazione dei crediti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 280 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.

4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

Commento

L'articolo 280 costruisce l'architettura amministrativa per il recupero dei crediti maturati dall'erario nei processi: pagamenti effettuati per anticipazioni, spese prenotate a debito, sanzioni pecuniarie. Lo strumento principale e il "foglio delle notizie" inserito in ciascun fascicolo, dove l'ufficio annota i pagamenti rilevanti ai fini del recupero.

Il foglio delle notizie

Si tratta di un documento di lavoro interno alla cancelleria, distinto dal fascicolo processuale ma a esso accluso, in cui il funzionario registra le voci di spesa che dovranno essere recuperate al termine del procedimento. La logica e quella della tracciabilita: ogni esborso erariale lascia traccia formale e diventa imputabile al soggetto tenuto al rimborso.

Cosa si annota nel foglio

Il comma 2 chiarisce che nel foglio si annotano solo le spese ripetibili (cioe recuperabili) e le spese prenotate a debito (ammesse senza pagamento immediato ma soggette a successivo recupero). Restano fuori le spese definitivamente a carico dell'erario, come l'indennita ai magistrati onorari o le spese di gestione dell'ufficio.

Il momento di cessazione

Il comma 3 prevede che un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, individui il momento in cui il foglio delle notizie cessera di essere tenuto. La logica e progressiva: il sistema informatico SIAMM (Sistema Informativo Automatizzato Spese di Giustizia) sostituisce le annotazioni manuali con tracciamento digitale automatico.

La rubrica alfabetica cartacea

Il comma 4 dispone che, fino alla digitalizzazione completa, i registri cartacei siano corredati da rubrica alfabetica per consentire la ricerca rapida dei nominativi. E una regola di funzionalita amministrativa che riflette la prassi storica delle cancellerie e che oggi sopravvive solo dove permane la gestione cartacea.

Coordinamento con il recupero crediti

Le annotazioni del foglio sono presupposto operativo del procedimento di recupero della Parte VII del T.U. L'ufficio recupero crediti, sulla base delle annotazioni, predispone gli atti di iscrizione a ruolo affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'esazione. L'efficienza del sistema dipende dall'accuratezza delle annotazioni iniziali.

Sistema SIAMM e digitalizzazione integrale

Il Sistema Informativo Automatizzato Spese di Giustizia (SIAMM) sostituisce progressivamente il foglio cartaceo con un tracciamento digitale di tutte le voci di spesa erariali. Il sistema, gestito dal Ministero della Giustizia, consente la generazione automatica delle iscrizioni a ruolo, l'integrazione con AdER per la riscossione, la reportistica analitica per il monitoraggio della spesa giustizia.

L'art. 280 resta in vigore come cornice normativa di riferimento. Il decreto dirigenziale di cessazione del foglio cartaceo e stato adottato in modo differenziato sul territorio, in funzione del grado di informatizzazione di ciascun ufficio. Negli uffici pienamente integrati il foglio cartaceo e ormai un ricordo; in alcuni segmenti periferici sopravvive in forma ibrida. La piena digitalizzazione e obiettivo del PNRR.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio funzionario annota CTU prenotata a debito

Caso 2: Caso 2 — Caia ufficio recupero crediti consulta SIAMM

Domande frequenti

Il foglio delle notizie e consultabile dalle parti?

No, e un documento di lavoro interno alla cancelleria, distinto dal fascicolo processuale. Le parti possono accedere alle informazioni rilevanti tramite richiesta motivata.

Cosa sono le spese prenotate a debito?

Spese che l'erario o il debitore non versa immediatamente ma vengono "prenotate" come debito a saldo finale, da recuperare con il provvedimento di liquidazione delle spese.

Quando cessa il foglio cartaceo?

Il decreto dirigenziale del MinGius lo determina in base allo stato dell'informatizzazione. Negli uffici integrati al SIAMM la tracciatura e interamente digitale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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