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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Trasmissione atti ai sensi dell'art. 73 con copie autentiche fino all'attivazione del telematico.
  • Norma transitoria che ha accompagnato l'avvio del PCT.
  • Forma cartacea con certificazione di conformita del cancelliere.
  • Oggi superata per gli uffici integrati ma operante in via residuale.
  • Coordinamento con la disciplina della copia autentica (art. 268).

Testo dell'articoloVigente

Art. 278 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Commento

L'articolo 278 affronta un problema operativo che ha attraversato vent'anni di transizione tecnologica: come trasmettere atti tra uffici giudiziari prima dell'attivazione delle procedure telematiche. La risposta e semplice: con copie autentiche, ossia con la riproduzione cartacea certificata conforme dal cancelliere.

Il riferimento all'art. 73

L'art. 73 del Testo Unico regola la trasmissione di atti tra uffici giudiziari ai fini delle indagini, della cooperazione tra autorita competenti, dello scambio di informazioni necessarie alla decisione. La trasmissione puo avvenire per via gerarchica (es. da Tribunale a Corte d'Appello) o orizzontale (es. tra Procure di sedi diverse).

La modalita transitoria con copia autentica

In assenza di canali telematici sicuri, l'unica forma idonea era la copia autentica cartacea, che assicurava la certezza dell'identita del documento trasmesso rispetto all'originale. La cancelleria trasmittente apponeva timbro di conformita e firma del cancelliere; la cancelleria ricevente verificava e inseriva la copia nel proprio fascicolo.

Il superamento con il PCT

L'attivazione del processo civile telematico (D.L. 179/2012 e successivi) e del sistema notificazioni telematiche (SNT) ha reso possibile la trasmissione di duplicati informatici tra uffici, con piena efficacia probatoria ai sensi del CAD. Negli uffici integrati la trasmissione cartacea e cessata; resta in vigore l'art. 278 per i pochi segmenti non ancora telematizzati.

L'inerzia regolatoria

Come altre disposizioni del Capo III, l'art. 278 e una norma transitoria che si e progressivamente esaurita non tanto per esplicita abrogazione quanto per la progressiva attivazione delle procedure telematiche. Il difensore deve conoscerla per le ipotesi residue: cancellerie periferiche, uffici di Giudice di Pace non integrati, segmenti del procedimento penale ancora cartacei.

Riflessi sul costo

La trasmissione mediante copia autentica era un'attivita interna agli uffici, non a carico delle parti. Tuttavia incideva sui tempi del processo e sui costi indiretti di funzionamento. La digitalizzazione ha generato risparmi significativi, sia in termini di tempo che di carta, e rafforzato l'efficacia probatoria delle trasmissioni grazie all'integrita garantita dai sistemi crittografici.

Sistema notificazioni telematiche e cooperazione tra uffici

Il sistema delle notificazioni telematiche tra uffici giudiziari (SNT-PEC e PST) ha sostituito la trasmissione cartacea anche per le comunicazioni tra Procure e Tribunali, tra giudici e Corti d'Appello, tra uffici giudicanti e organi di polizia giudiziaria. La cornice tecnica della trasmissione e regolata dalle specifiche del DGSIA, con livelli di sicurezza e tracciabilita superiori rispetto al regime cartaceo.

L'art. 278 conserva valore sistematico come riferimento storico della transizione e come fonte sussidiaria per le ipotesi in cui i sistemi telematici non siano operativi (guasti, indisponibilita, sedi non integrate). In tali ipotesi la copia autentica cartacea rappresenta la soluzione di backup, ai sensi della stessa norma che ne ha disciplinato per anni la prassi quotidiana.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio cancelliere trasmette atti a Tribunale di altra sede

Caso 2: Caso 2 — Caia GIP riceve atti via PEC

Domande frequenti

L'art. 278 e ancora applicato oggi?

Solo per segmenti residui non ancora telematizzati (Giudice di Pace di sedi periferiche, alcune fasi del processo penale). Per il resto e stato superato dalle trasmissioni telematiche tra uffici.

Chi paga la copia autentica trasmessa?

L'attivita di trasmissione tra uffici e interna alla pubblica amministrazione e non comporta diritto di copia a carico delle parti.

La copia autentica trasmessa ha valore probatorio nel fascicolo ricevente?

Si, la certificazione di conformita apposta dal cancelliere trasmittente conferisce alla copia lo stesso valore probatorio dell'originale ai sensi dell'art. 2714 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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