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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ammissione al gratuito patrocinio anteriore al 1° luglio 2002 resta valida.
  • Effetti disciplinati dalla Parte III del T.U. spese di giustizia.
  • Riguarda processi civili, amministrativi, contabili, tributari.
  • Garanzia dell'affidamento del beneficiario sulla copertura statale.
  • Coordinamento con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 279 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Commento

L'articolo 279 garantisce continuita giuridica al beneficio del gratuito patrocinio concesso prima dell'entrata in vigore del Testo Unico: le ammissioni deliberate anteriormente al 1° luglio 2002 secondo le leggi previgenti restano valide, ma gli effetti sono regolati dalla nuova Parte III del DPR 115/2002.

La transizione dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato

Il vecchio "gratuito patrocinio" della L. 217/1990 (penale) e delle norme civili precedenti e stato sostituito dal "patrocinio a spese dello Stato" disciplinato dagli artt. 74 ss. del T.U. Il cambio di terminologia accompagna un cambio di sistema: il difensore non rinuncia piu al compenso ma viene retribuito dall'erario sulla base dei parametri forensi (DM 55/2014).

L'affidamento del beneficiario

L'art. 279 tutela l'affidamento del cittadino gia ammesso: la nuova disciplina non revoca i provvedimenti vecchi ne impone una nuova istanza. Il giudizio prosegue con la copertura statale, evitando ricadute negative sul diritto di difesa di persone economicamente svantaggiate (art. 24, comma 3 Cost.).

L'applicazione della Parte III

Pur restando valida l'ammissione, gli effetti operativi seguono la nuova Parte III: liquidazione del compenso del difensore con decreto del giudice, anticipazione erariale delle spese, recupero verso la controparte soccombente se solvibile. La parte ammessa non ha l'onere di anticipare alcunche, salvo le ipotesi di esclusione di alcune voci.

Coordinamento con il processo penale

Per il processo penale, in cui il gratuito patrocinio della L. 217/1990 era istituto specifico, il regime transitorio e regolato da altre norme del T.U. L'art. 279 si applica ai processi extrapenali: civili, amministrativi (TAR/Consiglio di Stato), contabili (Corte dei Conti) e tributari (CGT).

Rilevanza pratica oggi

A oltre vent'anni dall'entrata in vigore, la disposizione ha rilevanza marginale per i casi residui di procedimenti civili o amministrativi protrattisi per oltre due decenni. Mantiene valore sistematico come esempio di transizione equilibrata: tutela dell'affidamento sul beneficio acquisito, modernizzazione del regime operativo.

Coordinamento con la disciplina del processo penale

Per il processo penale la transizione dal gratuito patrocinio della L. 217/1990 al patrocinio a spese dello Stato disciplinato dagli artt. 90 ss. del T.U. ha seguito un proprio percorso. La disciplina e oggi unificata nel Testo Unico con uno specifico regime per il penale (artt. 90-141) e per il civile/amministrativo/contabile/tributario (artt. 74-89, 142). L'art. 279 garantisce che i diritti acquisiti nei procedimenti extrapenali non vengano dispersi nel passaggio di regime.

Per il difensore che riprende un fascicolo iniziato sotto il vecchio regime, la verifica della copertura statale e del regime di liquidazione e essenziale per organizzare correttamente la difesa e calcolare i compensi attesi. La cornice transitoria dell'art. 279, pur formalmente esaurita, mantiene valore di orientamento sistematico per fattispecie residue ancora oggi rilevanti.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio ammesso al gratuito patrocinio nel 2001

Caso 2: Caso 2 — Caia avvocato liquidata con nuovi parametri

Domande frequenti

Devo presentare nuova istanza se ero ammesso al gratuito patrocinio nel 2001?

No, l'art. 279 garantisce la perdurante validita dell'ammissione anteriore. Il giudizio prosegue con la copertura statale secondo le regole della Parte III del T.U.

Il difensore viene pagato con i parametri vecchi o nuovi?

Si applica la nuova disciplina della Parte III: liquidazione del compenso secondo i parametri forensi vigenti al momento della pronuncia (oggi DM 55/2014 e successive modifiche).

L'art. 279 vale anche per il processo penale?

No, il riferimento e ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari. Per il penale operano altre disposizioni transitorie del T.U.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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