Autore: Andrea Marton

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): malattia, infortunio e comporto

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: malattia, infortunio e comporto – tutele per i lavoratori

    La lavorazione delle pelli espone i dipendenti a rischi chimici e fisici che rendono le norme su malattia e infortunio particolarmente rilevanti nel CCNL Concia. La guida illustra il comporto, il trattamento economico durante le assenze e le tutele specifiche per le malattie professionali.

    In sintesi

    Il CCNL Concia garantisce la conservazione del posto per malattia e integra l’indennità INPS a percentuali più elevate. Per l’infortunio professionale l’integrazione è più favorevole. I lavoratori esposti a rischi chimici hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Norme legge
    R.D. 1765/1935 (infortuni); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza); art. 2110 c.c. (comporto)

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico durante malattia e infortunio – CCNL Concia
    Evento Trattamento INPS/INAIL Integrazione CCNL a carico del datore
    Malattia – giorni 1-3 (carenza) 0% (non indennizzato da INPS) Integrazione parziale prevista dal CCNL
    Malattia – giorni 4-20 50% della retribuzione (INPS) Integrazione fino a percentuale contrattuale
    Malattia – dal 21° giorno 66,67% della retribuzione (INPS) Integrazione fino a percentuale contrattuale
    Infortunio professionale – dal 1° giorno 60% (INAIL, dal giorno successivo); 75% dal 91° giorno Integrazione contrattuale più favorevole
    Malattia professionale Rendita INAIL se inabilità permanente Tutele previste dalla legge e dal CCNL

    Avvertenza: le percentuali di integrazione a carico del datore sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori sopra riportati per il trattamento INPS/INAIL sono quelli di legge; l’integrazione contrattuale varia e deve essere verificata sul testo del contratto.

    Il comporto: conservazione del posto per malattia

    Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al lavoratore in malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Superato questo periodo, il datore ha facoltà di licenziare il lavoratore, con diritto al preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva) e al TFR.

    Il comporto nel CCNL Concia è strutturato secondo la prassi comune ai CCNL del settore manifatturiero:

    • Comporto secco: un singolo episodio morboso che si prolunga oltre il limite stabilito.
    • Comporto per sommatoria: la somma di più eventi morbosi nell’arco di un periodo di riferimento (tipicamente 36 mesi consecutivi) raggiunge il limite complessivo stabilito dal contratto.

    Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha confermato le tutele in materia di malattia, con attenzione particolare ai lavoratori con patologie gravi o disabilità certificate: per queste categorie è prevista una proroga del comporto. Verificare le durate esatte nel testo integrale del CCNL.

    Legge e CCNL: cosa distingue i due livelli

    È importante distinguere ciò che è garantito dalla legge (e che vale per tutti i lavoratori dipendenti) da ciò che il CCNL Concia migliora:

    • Di legge: obbligo di conservazione del posto durante la malattia (art. 2110 c.c.), indennità INPS (R.D. 1897/1924, D.P.R. 1124/1965), tutele INAIL per infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008).
    • Del CCNL: integrazione economica durante la malattia che porta la percentuale al di sopra del minimo legale INPS, estensione del comporto rispetto al minimo di legge, eventuale anticipazione dell’integrazione fin dal primo giorno di malattia.

    Rischi specifici del ciclo conciario: malattie professionali

    La lavorazione delle pelli è caratterizzata da esposizione a sostanze potenzialmente nocive che possono causare patologie professionali:

    • Cromo esavalente (Cr VI): cancerogeno classificato (Gruppo 1 IARC), presente nelle concerie al cromo se i processi di riduzione non sono adeguati. Può causare dermatiti da contatto, asma professionale e cancro ai polmoni.
    • Solfuri (H&sub2;S, Na&sub2;S): utilizzati nella fase di depilazione. L’idrogeno solforato è un gas tossico che richiede sistemi di ventilazione adeguati e DPI specifici.
    • Solventi organici: usati nella rifinizione. Esposizioni croniche possono determinare danni al sistema nervoso centrale e al fegato.
    • Formaldeide: usata come conservante nelle pelli grezze. Classificata come cancerogeno del gruppo 1 (IARC).

    I lavoratori esposti a questi agenti hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva (prima dell’assunzione) e periodica (con frequenza fissata dal medico competente) a carico del datore di lavoro. Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore in malattia deve:

    • Inviare il certificato medico telematico (trasmesso direttamente dal medico all’INPS e comunicato automaticamente al datore) entro i termini previsti.
    • Essere reperibile per le visite fiscali dell’INPS nella fascia oraria prevista (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali; 10:00-12:00 nei festivi).
    • Comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza, preferibilmente prima dell’inizio dell’orario di lavoro.

    La mancata reperibilità alla visita fiscale, senza giustificato motivo, può comportare la riduzione o la perdita dell’indennità di malattia per il giorno in questione e può avere conseguenze disciplinari.

    Casi pratici

    Tizio – infortunio nel reparto riviera
    Tizio, operaio D1 addetto alla fase di calcinazione, scivola su una pozza di soluzione alcalina e si frattura un polso. È infortuno sul lavoro: l’INAIL indennizza dal giorno successivo all’infortunio con il 60% della retribuzione giornaliera. Il CCNL integra il trattamento INAIL per portarlo a una quota contrattuale superiore. Il datore deve conservare il posto fino al termine del comporto per infortunio.
    Caia – malattia professionale da esposizione a cromo
    Caia lavora da 12 anni nel reparto concia al cromo. Le viene diagnosticata una dermatite allergica da cromati, riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale. L’INAIL eroga una rendita periodica in proporzione al grado di inabilità permanente riconosciuto. L’azienda è tenuta a valutare la possibilità di cambio mansione in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
    Sempronio – superamento del comporto
    Sempronio è assente per malattia per periodi ricorrenti: nell’arco di 36 mesi ha accumulato il numero di giorni di assenza che esaurisce il comporto previsto dal CCNL. L’azienda comunica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso e TFR. Sempronio si rivolge a Filctem-Cgil per verificare se le assenze legate alla sua patologia cronica (documentata da specialista) possano essere escluse dal computo del comporto.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto per malattia nel CCNL Concia?
    Il CCNL Concia fissa il comporto secondo la struttura comune ai contratti manifatturieri (orientativamente 12 mesi nell’arco di 36 mesi). Le durate esatte vanno verificate nel testo integrale del contratto. Per patologie gravi o disabilità certificate è prevista una proroga.
    Il primo giorno di malattia è pagato?
    I primi 3 giorni (carenza INPS) non sono indennizzati dall’ente previdenziale. Il CCNL Concia prevede un’integrazione parziale a carico del datore anche per il periodo di carenza: verificare le percentuali esatte nel testo contrattuale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL con indennità dal giorno successivo (60%, poi 75% dal 91° giorno). Il CCNL integra il trattamento INAIL. Il lavoratore mantiene il posto fino al termine del comporto per infortunio, generalmente più lungo di quello per malattia comune.
    I lavoratori esposti a cromo o solventi hanno diritti speciali?
    Sì, hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica a carico del datore (D.Lgs. 81/2008). Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.
    Posso essere licenziato per malattia?
    Il licenziamento per malattia è ammesso solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL. Prima di quel termine, qualsiasi licenziamento collegato alla malattia è nullo. Al superamento del comporto, il datore deve comunque corrispondere il preavviso e il TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le percentuali di integrazione indicate sono orientative: per i valori esatti è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 TUIR: Norme generali sulle componenti del reddito d’i

    Art. 64 TUIR: Norme generali sulle componenti del reddito d’i

    Art. 64 TUIR – Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa

    In vigore dal 04/10/2005 con effetto dal 01/01/1991

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2005 n. 203 Articolo 5

    “1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.
    2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
    promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.”

  • Art. 70 quater decies T.U.IVA: Condizioni di ammissione

    Art. 70 quater decies T.U.IVA: Condizioni di ammissione

    Art. 70 quater decies T.U.IVA – Condizioni di ammissione. 

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea puo’ applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

    a) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non e’ stato superiore a 100.000 euro;

    b) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non e’ stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    c) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d’affari nell’Unione europea non e’ superiore a 100.000 euro;

    d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;

    e) e’ identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

    2. Il soggetto passivo non puo’ comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

    a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

    b) partecipa a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;

    c) nell’anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

    d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita’ dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

    e) nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato.”

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  • CNLG 2026: preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG fissa periodi di preavviso differenziati per qualifica e anzianita: da 3 mesi per il praticante a oltre 12 mesi per il caporedattore con lunga anzianita. Il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e illegittimo e puo comportare reintegra o indennita risarcitoria. Le dimissioni per clausola di coscienza assimilano il giornalista a un lavoratore licenziato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CNLG – periodi per qualifica e anzianita (indicativi)
    Qualifica Anzianita fino a 5 anni Anzianita 5-15 anni Anzianita oltre 15 anni
    Praticante 3 mesi
    Redattore 3 mesi 4 mesi 6 mesi
    Caposervizio 4 mesi 6 mesi 8 mesi
    Caporedattore 6 mesi 9 mesi 12 mesi
    Vicedirettore / Direttore Trattamento individuale; indicativamente 12-24 mesi

    Il preavviso: funzione e disciplina contrattuale

    Il preavviso e il periodo di tempo che deve trascorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del giornalista) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Il CNLG fissa periodi di preavviso piu lunghi rispetto alla media dei CCNL industriali, a riflesso della natura intellettuale e della difficolta di sostituzione del giornalista.

    Il datore puo rinunciare al preavviso lavorato versando al giornalista la corrispondente indennita sostitutiva di preavviso (pari alla retribuzione del periodo di preavviso). Il giornalista dimissionario puo richiedere di non prestare il preavviso, ma l’editore puo pretenderne la prestazione o decurtare il TFR dell’importo corrispondente.

    Licenziamento: cause e tutele applicabili

    Il licenziamento del giornalista dipendente deve essere sorretto da giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivo (oggettivo per ragioni aziendali, soggettivo per inadempimento contrattuale). Il licenziamento privo di tali presupposti e illegittimo.

    Le tutele applicabili variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione: per i giornalisti assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. (possibile reintegra); per chi e assunto dopo si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti, con indennita risarcitoria).

    Dimissioni: preavviso, giusta causa e clausola di coscienza

    Le dimissioni volontarie richiedono il rispetto del preavviso contrattuale; le dimissioni per giusta causa (grave inadempimento del datore) esentano dall’obbligo di preavviso e danno diritto all’indennita sostitutiva. Le dimissioni per clausola di coscienza – istituto peculiare del CNLG – consentono al giornalista di recedere senza preavviso in caso di mutamento della linea editoriale, assimilando il recesso a un licenziamento con diritto a indennita e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Tizio e redattore con 10 anni di anzianita in un quotidiano che chiude la propria redazione locale. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e legittimo. Tizio riceve il preavviso di 4 mesi (o l’indennita sostitutiva), la liquidazione del TFR e la NASPI previa verifica dei requisiti contributi (almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni).
    Caia – Dimissioni per clausola di coscienza
    Caia e caposervizio di un settimanale il cui nuovo editore impone una linea editoriale incompatibile con la sua coscienza professionale. Caia esercita la clausola di coscienza (art. 32 CNLG): si dimette senza obbligo di preavviso e ha diritto alle stesse indennita di un licenziamento, inclusa l’indennita sostitutiva di preavviso e il TFR. Non ha diritto alla NASPI (le dimissioni non la maturano, salvo giusta causa accertata).
    Sempronio – Indennita sostitutiva di preavviso
    Sempronio e caporedattore con 16 anni di anzianita e preavviso di 12 mesi. L’editore lo licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione) e non vuole che presti il preavviso. Corrisponde l’indennita sostitutiva pari a 12 mensilita lorde (retribuzione globale x 12). Questa indennita e soggetta a tassazione separata se riferita a un preavviso superiore a 12 mesi, o ordinaria in caso contrario.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un redattore che si dimette?
    Da 3 mesi (fino a 5 anni di anzianita) a 6 mesi (oltre 15 anni di anzianita). L’editore puo accettare un preavviso ridotto o rinunciarvi del tutto, ma il giornalista non puo farlo unilateralmente senza incorrere in responsabilita per inadempimento.
    Cosa sono le tutele crescenti per i giornalisti?
    I giornalisti assunti dopo il 7 marzo 2015 sono soggetti al D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act): in caso di licenziamento illegittimo ricevono un’indennita risarcitoria (da 6 a 36 mensilita) anziché la reintegra dell’art. 18 St. Lav.
    Cosa e la clausola di coscienza nel CNLG?
    E un diritto contrattuale (art. 32 CNLG) che consente al giornalista di dimettersi senza preavviso in caso di mutamento dell’indirizzo politico-editoriale della testata, con diritto alle stesse indennita del licenziamento.
    Il giornalista licenziato ha diritto alla NASPI?
    Si, se ha i requisiti contributivi (almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni negli ultimi 12 mesi). La NASPI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa o per clausola di coscienza.
    Il licenziamento disciplinare del giornalista segue regole particolari?
    Si: il datore deve seguire la procedura del contraddittorio preventivo (contestazione scritta + termine per le giustificazioni). La mancata contestazione preventiva rende il licenziamento proceduralmente invalido.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B. – Soggetti operanti nel settore finanziario.

    In vigore dal 29/02/2004 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. I soggetti che esercitano le attivita’ previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo previste dall’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell’art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106.
    4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
    4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall’articolo 106, comma 3.
    4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.
    4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:
    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le  banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
    4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attivita’ riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
    4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4.
    5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia e delle finanze detta altresi’ norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia’ concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
    6. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.”

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  • Art. 14 TUIR: Altre detrazioni

    Art. 14 TUIR: Altre detrazioni

    Art. 14 TUIR – Altre detrazioni [ABROGATO] ( NDR: ex art. 13 . )

    In vigore dal 01/01/2004 al 30/12/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Soppresso dal 30/12/2004 da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1

    Nota:Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90. “1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
    a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
    dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
    b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
    c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
    d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
    e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
    2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
    a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
    b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000
    euro ma non a 29.000 euro;
    c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
    d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
    e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
    f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
    g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
    3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 50 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
    a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
    b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
    c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
    4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.”

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  • Art. 940-ter Codice della Navigazione – Sostituibilità dell’aeromobile

    Art. 940-ter Codice della Navigazione – Sostituibilità dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

  • Art. 18 D.Lgs. 201/2022 – Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

    Art. 18 D.Lgs. 201/2022 – Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

    2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell’esecuzione del rapporto di partenariato.