Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Forza maggiore – Glossario giuridico

    Forza maggiore: evento esterno, imprevedibile e irresistibile che rende impossibile l’adempimento della prestazione, esonerandone il debitore dalla responsabilita contrattuale.

    Significato giuridico

    La forza maggiore, pur non definita esplicitamente dal codice civile italiano (a differenza di altri ordinamenti come quello francese), e riconosciuta dalla giurisprudenza come causa di esclusione della responsabilita per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’evento di forza maggiore deve presentare tre requisiti cumulativi: esteriorita rispetto alla sfera del debitore, imprevedibilita al momento della conclusione del contratto, irresistibilita (impossibilita di evitarlo anche adottando le cautele ordinarie). Tipici esempi: calamita naturali (terremoti, alluvioni), epidemie, atti di guerra, provvedimenti autoritativi che vietino la prestazione. La forza maggiore opera come causa di esonero dalla responsabilita e, se l’impossibilita e definitiva, come causa estintiva dell’obbligazione (art. 1256 c.c.), con conseguente liberazione del debitore e perdita del diritto alla controprestazione.

    Esempio pratico

    Tizio ha contrattato la fornitura di componenti elettronici prodotti in una determinata regione estera. Prima della consegna, un terremoto di eccezionale intensita distrugge lo stabilimento produttivo e rende impossibile la produzione per sei mesi. Tizio non risponde dell’inadempimento: l’evento e esterno, imprevedibile e irresistibile. Se l’impossibilita si prolunga, il contratto puo essere risolto per impossibilita sopravvenuta.

    Differenze con istituti simili

    La forza maggiore si distingue dal caso fortuito: il caso fortuito enfatizza l’imprevedibilita dell’evento, la forza maggiore ne sottolinea l’irresistibilita; nella pratica italiana i due concetti sono spesso usati in modo intercambiabile. Si distingue dall’eccessiva onerosita sopravvenuta (art. 1467 c.c.): questa non rende impossibile la prestazione, ma solo eccessivamente onerosa, e non esonera automaticamente dall’adempimento ma consente la risoluzione o la rinegoziazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 1218 c.c. – responsabilita del debitore e impossibilita non imputabile
    • art. 1256 c.c. – impossibilita sopravvenuta dell’obbligazione
    • art. 1467 c.c. – risoluzione per eccessiva onerosita
  • Atto giuridico – Glossario giuridico

    Atto giuridico: comportamento umano volontario al quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano voluti o meno dal soggetto agente.

    Significato giuridico

    La teoria generale del diritto distingue i fatti giuridici (eventi cui l’ordinamento connette effetti, indipendentemente dalla volonta dell’uomo) dagli atti giuridici (comportamenti umani volontari produttivi di effetti giuridici). All’interno degli atti giuridici si distinguono: gli atti giuridici in senso stretto (operazioni reali come l’occupazione, la trasformazione, il pagamento) e i negozi giuridici (dichiarazioni di volonta volte a produrre effetti specificamente voluti dalle parti). Per gli atti giuridici in senso stretto gli effetti giuridici sono predeterminati dalla legge, indipendentemente dalla volonta del soggetto di produrli: chi paga un debito altrui con animus solvendi acquista il diritto di regresso, anche se non lo sapeva. Gli atti giuridici possono essere unilaterali (promessa, recesso), bilaterali (contratto) o plurilaterali.

    Esempio pratico

    Caio preleva dal proprio conto corrente bancario una somma di denaro per pagare un fornitore. L’atto di pagamento e un atto giuridico: produce l’effetto estintivo dell’obbligazione (art. 1188 c.c.), indipendentemente dal fatto che Caio conosca le conseguenze giuridiche precise di questo comportamento.

    Differenze con istituti simili

    L’atto giuridico si distingue dal fatto giuridico: il fatto giuridico e qualsiasi evento (anche naturale, come la morte o il decorso del tempo) produttivo di effetti giuridici, non necessariamente connesso a un comportamento volontario umano. Si distingue dal negozio giuridico: quest’ultimo e una specie di atto giuridico in cui gli effetti sono espressamente voluti dalle parti e modellati sulla loro autonomia privata.

    Riferimenti normativi

    • art. 1325 c.c. – requisiti del contratto (specie di atto giuridico)
    • art. 1188 c.c. – pagamento al creditore (atto giuridico estintivo)
    • art. 923 c.c. – occupazione (atto giuridico reale)
  • Negozio giuridico – Glossario giuridico

    Negozio giuridico: manifestazione di volonta di uno o piu soggetti, diretta a produrre effetti giuridici specificamente voluti e riconosciuti dall’ordinamento; categoria generale che comprende i contratti, i testamenti e altri atti unilaterali.

    Significato giuridico

    La categoria del negozio giuridico, elaborata dalla dottrina tedesca dell’Ottocento e recepita dalla tradizione civilistica italiana, individua la classe degli atti giuridici in cui gli effetti prodotti corrispondono a quelli voluti dai soggetti che pongono in essere la dichiarazione di volonta. L’ordinamento li riconosce e li disciplina nell’ambito dell’autonomia privata (art. 1322 c.c. per i contratti). Il negozio giuridico puo essere: unilaterale (testamento, promessa al pubblico), bilaterale (contratto) o plurilaterale (contratto di societa). Elementi essenziali variano a seconda della specie: per i contratti l’art. 1325 c.c. richiede accordo, causa, oggetto e forma (quando prescritta). Il negozio giuridico puo essere affetto da invalidita (nullita, annullabilita) o da inefficacia, con effetti diversi sulla sua produttivita giuridica.

    Esempio pratico

    Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita immobiliare: dichiarano la propria volonta di trasferire la proprieta di un appartamento verso un determinato prezzo. Si tratta di un negozio giuridico bilaterale: gli effetti prodotti (trasferimento della proprieta, obbligo di pagamento del prezzo) sono esattamente quelli che le parti volevano produrre, riconosciuti dall’ordinamento.

    Differenze con istituti simili

    Il negozio giuridico si distingue dall’atto giuridico in senso stretto: in quest’ultimo gli effetti sono predeterminati dalla legge indipendentemente dalla volonta specifica di produrli (es. il pagamento estingue il debito a prescindere dalla volonta di estinguerlo). Si distingue dal fatto giuridico in senso stretto (nascita, morte, decorso del tempo), che produce effetti per volonta della legge senza comportamento volontario del soggetto.

    Riferimenti normativi

    • art. 1321 c.c. – nozione di contratto (principale negozio bilaterale)
    • art. 1322 c.c. – autonomia contrattuale
    • art. 1325 c.c. – requisiti del contratto
  • Mala fede – Glossario giuridico

    Mala fede: consapevolezza di agire senza titolo o di ledere il diritto altrui; lo stato soggettivo opposto alla buona fede, che l’ordinamento sanziona con effetti sfavorevoli per chi ne e portatore.

    Significato giuridico

    La mala fede e rilevante in numerosi istituti del diritto civile. Nel possesso (art. 1147 c.c.), il possessore in mala fede e tenuto a restituire tutti i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire, e risponde anche del perimento fortuito della cosa se il proprietario prova che essa sarebbe perita ugualmente presso di lui (art. 1148, comma 2, c.c.). L’usucapione abbreviata e preclusa al possessore in mala fede, il quale deve attendere i termini ordinari (20 anni per gli immobili). Nella simulazione, i terzi in mala fede che conoscevano il carattere simulato del contratto non possono far valere il contratto apparente in pregiudizio delle parti (art. 1415 c.c.). Nel diritto contrattuale, la mala fede nella fase precontrattuale integra la fattispecie della culpa in contrahendo (art. 1337 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio acquista un immobile da Caio sapendo che quest’ultimo non ne e il vero proprietario, poiche il reale titolare e Sempronio. Tizio e in mala fede: non puo invocare l’usucapione abbreviata, e se Sempronio rivendica il bene, Tizio deve restituire tutti i frutti percepiti durante il possesso, inclusi i canoni di locazione eventualmente incassati.

    Differenze con istituti simili

    La mala fede si distingue dalla colpa: la colpa e l’ignoranza causata da negligenza, imprudenza o imperizia (si ignora qualcosa che si sarebbe dovuto sapere); la mala fede e la piena consapevolezza. Si distingue dal dolo come vizio del contratto (art. 1439 c.c.): il dolo e una condotta attiva di inganno, la mala fede e uno stato mentale di conoscenza che puo anche essere passiva.

    Riferimenti normativi

    • art. 1147 c.c. – possessore in buona/mala fede
    • art. 1148 c.c. – obblighi restitutori del possessore in mala fede
    • art. 1415 c.c. – simulazione e terzi in mala fede
  • Persona giuridica – Glossario giuridico

    Persona giuridica: ente collettivo al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma e distinta rispetto a quella dei suoi membri o fondatori, con conseguente autonomia patrimoniale perfetta.

    Significato giuridico

    Le persone giuridiche sono enti – societa di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni – cui l’ordinamento riconosce la capacita di essere titolari di diritti e obblighi in modo autonomo rispetto alle persone fisiche che le compongono o le hanno istituite. Il libro I del codice civile (artt. 11-42 c.c.) disciplina le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), mentre le societa di capitali trovano disciplina nel libro V. L’autonomia patrimoniale perfetta e il tratto distintivo fondamentale: i creditori della persona giuridica non possono aggredire il patrimonio personale dei soci, e viceversa. La persona giuridica acquista capacita giuridica con il riconoscimento o l’iscrizione nel registro delle imprese; la perde con la liquidazione e la cancellazione. Agisce attraverso i propri organi (assemblea, consiglio di amministrazione, rappresentante legale).

    Esempio pratico

    Tizio, Caio e Sempronio fondano una societa a responsabilita limitata. La societa, iscritta al registro delle imprese, e persona giuridica: puo acquistare immobili, stipulare contratti, essere convenuta in giudizio. Se la societa non paga un debito, il creditore non puo aggredire i beni personali di Tizio, Caio e Sempronio, ma solo il patrimonio sociale, salvi i casi di responsabilita degli amministratori.

    Differenze con istituti simili

    La persona giuridica si distingue dalle associazioni non riconosciute e dai comitati (artt. 36-42 c.c.), che hanno soggettivita limitata e autonomia patrimoniale imperfetta: per le obbligazioni rispondono solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Si distingue inoltre dalla societa di persone (s.n.c., s.a.s.), che pur avendo soggettivita giuridica non gode di autonomia patrimoniale perfetta, con i soci illimitatamente responsabili.

    Riferimenti normativi

    • artt. 11-35 c.c. – associazioni e fondazioni riconosciute
    • art. 2331 c.c. – acquisto della personalita giuridica delle s.p.a.
    • art. 2462 c.c. – responsabilita nella s.r.l.
  • Cittadinanza – Glossario giuridico

    Cittadinanza: status giuridico di appartenenza a uno Stato che attribuisce al suo titolare un insieme di diritti – civili, politici e sociali – e doveri nei confronti dell’ordinamento statuale.

    Significato giuridico

    La cittadinanza italiana e disciplinata dalla L. 91/1992. Si acquista principalmente per nascita (ius sanguinis: almeno un genitore italiano), per matrimonio o unione civile con cittadino italiano dopo il periodo di residenza legale previsto dalla legge, o per naturalizzazione (residenza legale continuativa per un periodo minimo variabile a seconda dei casi). La cittadinanza conferisce il diritto di voto, l’accesso alle cariche pubbliche, la tutela diplomatica all’estero e la libera circolazione nell’Unione europea (quale cittadino europeo). I doveri includono il pagamento delle imposte, la difesa della patria (art. 52 Cost.) e il rispetto dell’ordinamento. La cittadinanza puo essere rinunciata o revocata nei casi tassativamente previsti dalla legge; la revoca e eccezionale e subordinata al rispetto del principio di non apolidia.

    Esempio pratico

    Sempronio e nato in Italia da genitori entrambi stranieri: acquista la cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma potra farne richiesta al compimento della maggiore eta se ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia dalla nascita (art. 4 L. 91/1992). Se il padre di Sempronio fosse italiano, avrebbe acquistato la cittadinanza per nascita, indipendentemente dal paese in cui e nato.

    Differenze con istituti simili

    La cittadinanza si distingue dalla residenza: si puo essere residenti in Italia senza essere cittadini italiani (stranieri regolarmente soggiornanti) e si puo essere cittadini italiani residendo all’estero. Si distingue dallo status di rifugiato o dalla protezione internazionale, che attribuiscono diritti di soggiorno e protezione senza conferire la cittadinanza. L’apolidia e la condizione opposta: assenza di qualsiasi cittadinanza.

    Riferimenti normativi

    • L. 91/1992 – disciplina della cittadinanza italiana
    • art. 22 Cost. – nessuno puo essere privato della cittadinanza
    • art. 20 TFUE – cittadinanza dell’Unione europea
  • Soggetto di diritto – Glossario giuridico

    Soggetto di diritto: centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti, facolta, poteri) sia passive (obblighi, oneri, soggezioni), riconosciuto dall’ordinamento come tale.

    Significato giuridico

    La nozione di soggetto di diritto e fondamentale nella teoria generale del diritto: indica qualsiasi entita – persona fisica o ente collettivo – alla quale l’ordinamento attribuisce la capacita di essere titolare di posizioni giuridiche. Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritto le persone fisiche (dalla nascita), le persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, societa di capitali), gli enti privi di personalita giuridica con soggettivita limitata (associazioni non riconosciute, comitati, societa di persone). La soggettivita giuridica non e un dato naturale ma una scelta dell’ordinamento: il nascituro concepito, ad esempio, ha soggettivita condizionata alla nascita. La riflessione giuridica contemporanea discute se possano essere soggetti di diritto anche entita non umane quali animali o sistemi di intelligenza artificiale, questione ancora aperta de iure condendo.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, e soggetto di diritto: puo essere proprietario di un immobile, debitore di una banca, parte di un contratto. Anche la societa fondata da Tizio e Caio e soggetto di diritto: ha un proprio patrimonio, stipula contratti in nome proprio, puo essere convenuta in giudizio separatamente dai soci.

    Differenze con istituti simili

    Il soggetto di diritto si distingue dall’oggetto del diritto, che e il bene o l’interesse su cui il diritto soggettivo insiste (un immobile, un credito, un’opera dell’ingegno). Si distingue altresi dalla nozione di parte in senso processuale: la parte e il soggetto che agisce o e convenuto in un processo, ma non ogni soggetto di diritto e necessariamente parte in ogni procedimento.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – capacita giuridica delle persone fisiche
    • artt. 11-35 c.c. – persone giuridiche private
    • artt. 36-42 c.c. – associazioni non riconosciute e comitati
  • Capacita giuridica – Glossario giuridico

    Capacita giuridica: attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti soggettivi e obblighi giuridici, riconosciuta dall’ordinamento a ogni persona fisica dal momento della nascita.

    Significato giuridico

    L’art. 1 c.c. stabilisce che la capacita giuridica si acquista al momento della nascita. Si tratta di un attributo generale e astratto: la persona fisica, per il solo fatto di esistere, diventa centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti) sia passive (obblighi). La capacita giuridica si distingue nettamente dalla capacita di agire: la prima indica l’idoneita a essere titolare di posizioni giuridiche, la seconda la facolta di esercitarle personalmente mediante atti giuridici validi. La capacita giuridica non puo essere limitata volontariamente ne revocata; eventuali limitazioni sono eccezionali e devono trovare fondamento nella legge. Il nascituro concepito ha una capacita giuridica condizionata: acquista diritti subordinatamente alla nascita (art. 1 c.c., comma 2). La morte estingue la capacita giuridica della persona fisica, mentre per le persone giuridiche l’estinzione avviene con la cancellazione dal registro competente.

    Esempio pratico

    Tizio, al momento della nascita, acquista automaticamente la capacita giuridica: puo ricevere un legato testamentario, essere beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dai genitori, diventare proprietario di un bene per successione. Non e necessario alcun atto formale; e sufficiente che sia nato vivo. Anche il neonato che sopravvive pochi minuti alla nascita acquista e perde la capacita giuridica in quel breve arco di tempo, con conseguenze successorie rilevanti rispetto agli altri eredi.

    Differenze con istituti simili

    La capacita giuridica si distingue dalla capacita di agire (art. 2 c.c.): quest’ultima presuppone il compimento del diciottesimo anno e la sanita mentale, ed e necessaria per compiere personalmente atti giuridici validi. Un minore ha piena capacita giuridica (puo essere titolare di diritti e obblighi) ma capacita di agire limitata (agisce tramite i genitori o tutore). Si distingue inoltre dalla soggettivita giuridica delle persone giuridiche, che e riconosciuta per atto costitutivo e iscrizione nei registri, non per nascita biologica.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – acquisto della capacita giuridica al momento della nascita
    • art. 2 c.c. – maggiore eta e acquisto della capacita di agire
    • art. 462 c.c. – capacita di ricevere per testamento (anche nascituri concepiti)
  • Persona fisica – Glossario giuridico

    Persona fisica: l’essere umano in quanto soggetto di diritto, titolare di capacita giuridica dalla nascita e di capacita di agire dal compimento della maggiore eta.

    Significato giuridico

    Nel sistema del codice civile italiano la persona fisica e il soggetto giuridico per eccellenza. L’ordinamento le riconosce la capacita giuridica automaticamente dal momento della nascita (art. 1 c.c.), senza necessita di alcun atto formale costitutivo. La persona fisica acquista, mantiene e perde diritti e obblighi per il solo fatto della propria esistenza biologica. Il codice civile regola gli attributi della persona fisica: il nome (art. 6 ss. c.c.), la residenza e il domicilio (art. 43 c.c.), la sede degli affari e interessi, lo stato civile e la capacita. La morte biologica, accertata nei modi di legge, estingue la capacita giuridica della persona fisica e apre la successione ereditaria. L’ordinamento tutela anche la persona fisica non ancora nata: il concepito puo ricevere per donazione o testamento, sia pure condizionatamente alla nascita (art. 462 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio nasce il 15 marzo 2000: da quel momento e persona fisica con piena capacita giuridica. Puo ricevere beni in eredita, essere beneficiario di un’assicurazione, diventare debitore per fatto illecito dei genitori. Al compimento dei diciotto anni acquista anche la capacita di agire e puo concludere contratti, stipulare mutui, esercitare il diritto di voto.

    Differenze con istituti simili

    La persona fisica si distingue dalla persona giuridica (societa, associazioni, fondazioni), che e un ente al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma rispetto ai suoi membri o fondatori. La persona giuridica acquista capacita giuridica mediante un atto costitutivo e l’iscrizione in appositi registri, non per nascita biologica. Si distingue altresi dagli enti di fatto (associazioni non riconosciute, comitati), che hanno una soggettivita limitata e non separazione patrimoniale piena.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – capacita giuridica dalla nascita
    • art. 2 c.c. – maggiore eta
    • art. 6 c.c. – diritto al nome
    • art. 43 c.c. – domicilio e residenza
  • Diritto all’oblio – Glossario giuridico

    Diritto all’oblio: diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e, per le informazioni pubblicate online, la deindicizzazione dai motori di ricerca quando non sussistono piu le finalita del trattamento o ricorrono specifiche condizioni di legge.

    Significato giuridico

    Il diritto all’oblio e disciplinato dall’art. 17 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), dopo la storica sentenza Google Spain (CGUE 13 maggio 2014 C-131/12) che ha riconosciuto il diritto degli individui a chiedere a Google la deindicizzazione di link a informazioni obsolete o non piu pertinenti. Casi di applicazione: 1) finalita esaurite (i dati non sono piu necessari rispetto alle finalita per cui erano stati raccolti); 2) revoca del consenso (se trattamento basato su consenso e non sussistono altre basi giuridiche); 3) opposizione riuscita al trattamento (art. 21 GDPR); 4) trattamento illecito; 5) obbligo legale di cancellazione; 6) dati di minore raccolti per servizi della societa dell’informazione. Limiti (art. 17 co. 3 GDPR): non opera quando il trattamento e necessario per esercizio della liberta di espressione e informazione, per adempimento obbligo legale, motivi di interesse pubblico, finalita di archiviazione nell’interesse pubblico, accertamento di un diritto in sede giudiziaria. Procedura: richiesta scritta al titolare del trattamento (incluso motore di ricerca), risposta entro 30 giorni. In caso di rigetto o silenzio, ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o al giudice ordinario.

    Esempio pratico

    Tizio, 15 anni fa, fu coinvolto in un procedimento penale poi archiviato. Una notizia di cronaca dell’epoca e ancora reperibile su Google. Tizio invia richiesta a Google: il diritto all’oblio prevale perche la notizia non e piu attuale, non ha rilevanza informativa pubblica, riguarda fatto archiviato. Google esamina e, di norma, deindicizza il link (la notizia resta sulla pagina originale ma non e piu reperibile tramite ricerca per nome). Se Google rifiuta senza valida ragione, Tizio puo ricorrere al Garante o al giudice.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal diritto alla cancellazione in senso ampio (art. 17 GDPR comprende sia oblio online sia cancellazione semplice). Diverge dal diritto di rettifica (art. 16 GDPR), che corregge dati inesatti senza cancellarli. Si distingue dal diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), che congela il trattamento senza eliminare i dati. Il diritto all’identita digitale e concetto piu ampio, comprendente anche oblio.

    Riferimenti normativi

    • art. 17 Reg. UE 2016/679 – diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
    • CGUE 13 maggio 2014 C-131/12 (Google Spain) – origine giurisprudenziale
    • art. 21 GDPR – diritto di opposizione
    • Cass. SU 22 luglio 2019 n. 19681 – diritto all’oblio in giurisprudenza italiana
  • Art. 297 D.P.R. 115/2002

    Art. 297 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .

  • Art. 172 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    Art. 172 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile .

    2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

    3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.