CCNL Occhialeria: maternità, congedi e tutele 2026
Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali, garantendo trattamenti economici migliorativi. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto significative novità per le vittime di violenza di genere, i lavoratori con figli disabili e la parità di genere.
Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge (D.lgs. 151/2001) per maternità e congedi parentali. Il rinnovo 2026 ha portato a 3 mesi retribuiti l’astensione per violenza di genere, esteso a 14 anni i congedi per figli disabili e introdotto il Codice di condotta contro le molestie.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo obbligatorio maternità | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% retribuzione INPS + integrazione CCNL | D.lgs. 151/2001 + CCNL |
| Congedo obbligatorio paternità | 10 giorni | 100% a carico INPS | D.lgs. 105/2022 |
| Congedo parentale facoltativo | 9 mesi totali tra i genitori (max 6 per ciascuno) | 80% per i primi 3 mesi (INPS + CCNL) | D.lgs. 151/2001 + D.lgs. 105/2022 |
| Astensione violenza di genere | 3 mesi retribuiti | 100% a carico del datore (CCNL 2026) | CCNL rinnovo 2026 |
| Permessi L. 104/1992 (figlio disabile) | 3 gg/mese fino a 14 anni del figlio | 100% retribuiti (INPS) | L. 104/1992 + CCNL 2026 |
| Aspettativa tutela volontaria minori stranieri | Fino a 1 anno | Non retribuita | CCNL rinnovo 2026 |
Nota: il trattamento economico integrativo del CCNL (oltre la quota INPS) va verificato sul testo contrattuale integrale disponibile presso i sindacati. I dati riportati nella tabella recepiscono le comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie.
Congedo obbligatorio di maternità
Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per 1 mese prima del parto e 4 dopo, con il parere favorevole del medico. L’indennità a carico INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo. Il CCNL Occhialeria integra questa quota, portando la copertura economica a livelli migliorativi rispetto al minimo di legge.
Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.lgs. 151/2001). Il divieto di licenziamento si estende dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Congedo obbligatorio di paternità
Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (D.lgs. 105/2022), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino. È retribuito al 100% a carico INPS, non è trasferibile alla madre e si aggiunge al congedo parentale facoltativo. Il padre può fruirne anche nei giorni coincidenti con il congedo obbligatorio della madre.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino. La durata massima è di 9 mesi complessivi tra i due genitori (con un massimo di 6 mesi per ciascuno, estendibili a 7 per il padre se fruisce di almeno 3 mesi). Il D.lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il trattamento economico per i primi 3 mesi (in precedenza al 30%). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.
Le novità 2026: violenza di genere, parità e disabilità
Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto o migliorato tre aree di tutela:
- Violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione e supporto possono fruire di 3 mesi retribuiti di astensione dal lavoro (in aggiunta a quanto previsto dalla legge). È prevista anche la possibilità di ricollocazione in un altro sito aziendale per garantire la sicurezza della lavoratrice.
- Codice di condotta: le parti firmatarie si sono impegnate ad adottare un Codice di condotta contro le molestie di genere nei luoghi di lavoro, con procedure di segnalazione e misure di protezione.
- Direttiva «Pay Transparency»: recepimento delle misure di trasparenza retributiva tra generi previste dalla Direttiva UE 2023/970, con obbligo per le aziende di rendicontare i divari retributivi.
- Congedi per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 per assistere un figlio con disabilità grave è estesa fino ai 14 anni di età del figlio (prima il limite era 8 anni).
- Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: introdotti permessi specifici per i lavoratori che svolgono funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Occhialeria?
Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio?
Cosa prevede il CCNL 2026 per le vittime di violenza di genere?
Il congedo parentale per un figlio con disabilità grave è cambiato nel 2026?
La gravidanza protegge dal licenziamento?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le tutele per la violenza di genere (3 mesi retribuiti), l’estensione dei permessi per figli disabili a 14 anni e le misure di pay transparency sono verificate dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Per il trattamento economico integrativo consultare il testo contrattuale completo disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro.