Autore: Andrea Marton

  • CCNL Occhialeria: maternità congedi e tutele 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: maternità, congedi e tutele 2026

    Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali, garantendo trattamenti economici migliorativi. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto significative novità per le vittime di violenza di genere, i lavoratori con figli disabili e la parità di genere.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge (D.lgs. 151/2001) per maternità e congedi parentali. Il rinnovo 2026 ha portato a 3 mesi retribuiti l’astensione per violenza di genere, esteso a 14 anni i congedi per figli disabili e introdotto il Codice di condotta contro le molestie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norme di legge
    D.lgs. 151/2001 (maternità); D.lgs. 105/2022 (congedo paternità); L. 104/1992

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi nel CCNL Occhialeria 2026 – quadro sintetico
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione INPS + integrazione CCNL D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo obbligatorio paternità 10 giorni 100% a carico INPS D.lgs. 105/2022
    Congedo parentale facoltativo 9 mesi totali tra i genitori (max 6 per ciascuno) 80% per i primi 3 mesi (INPS + CCNL) D.lgs. 151/2001 + D.lgs. 105/2022
    Astensione violenza di genere 3 mesi retribuiti 100% a carico del datore (CCNL 2026) CCNL rinnovo 2026
    Permessi L. 104/1992 (figlio disabile) 3 gg/mese fino a 14 anni del figlio 100% retribuiti (INPS) L. 104/1992 + CCNL 2026
    Aspettativa tutela volontaria minori stranieri Fino a 1 anno Non retribuita CCNL rinnovo 2026

    Nota: il trattamento economico integrativo del CCNL (oltre la quota INPS) va verificato sul testo contrattuale integrale disponibile presso i sindacati. I dati riportati nella tabella recepiscono le comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie.

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per 1 mese prima del parto e 4 dopo, con il parere favorevole del medico. L’indennità a carico INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo. Il CCNL Occhialeria integra questa quota, portando la copertura economica a livelli migliorativi rispetto al minimo di legge.

    Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.lgs. 151/2001). Il divieto di licenziamento si estende dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (D.lgs. 105/2022), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino. È retribuito al 100% a carico INPS, non è trasferibile alla madre e si aggiunge al congedo parentale facoltativo. Il padre può fruirne anche nei giorni coincidenti con il congedo obbligatorio della madre.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino. La durata massima è di 9 mesi complessivi tra i due genitori (con un massimo di 6 mesi per ciascuno, estendibili a 7 per il padre se fruisce di almeno 3 mesi). Il D.lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il trattamento economico per i primi 3 mesi (in precedenza al 30%). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.

    Le novità 2026: violenza di genere, parità e disabilità

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto o migliorato tre aree di tutela:

    • Violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione e supporto possono fruire di 3 mesi retribuiti di astensione dal lavoro (in aggiunta a quanto previsto dalla legge). È prevista anche la possibilità di ricollocazione in un altro sito aziendale per garantire la sicurezza della lavoratrice.
    • Codice di condotta: le parti firmatarie si sono impegnate ad adottare un Codice di condotta contro le molestie di genere nei luoghi di lavoro, con procedure di segnalazione e misure di protezione.
    • Direttiva «Pay Transparency»: recepimento delle misure di trasparenza retributiva tra generi previste dalla Direttiva UE 2023/970, con obbligo per le aziende di rendicontare i divari retributivi.
    • Congedi per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 per assistere un figlio con disabilità grave è estesa fino ai 14 anni di età del figlio (prima il limite era 8 anni).
    • Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: introdotti permessi specifici per i lavoratori che svolgono funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio di paternità e congedo parentale
    Tizio, operatore al livello 4, diventa padre il 10 marzo 2026. Fruisce subito dei 10 giorni obbligatori di congedo paternità (retribuiti al 100% INPS). Successivamente, nei mesi successivi, richiede 2 mesi di congedo parentale facoltativo per accudire il bambino: il primo mese è retribuito all’80% (D.lgs. 105/2022), il secondo al 30% (oltre la quota garantita). Il CCNL può integrare ulteriormente il trattamento economico dei mesi facoltativi.
    Caia – Maternità anticipata per rischi lavorativi
    Caia lavora in reparto galvanica: la sua mansione prevede contatto con sostanze chimiche potenzialmente nocive in gravidanza. Il medico competente aziendale certifica l’incompatibilità con le mansioni durante la gravidanza. Il datore adibisce Caia a mansioni alternative al livello equivalente; se non è possibile, il medico provinciale autorizza la maternità anticipata. In entrambi i casi il trattamento economico è garantito senza riduzione.
    Sempronia – Tutele per violenza di genere (novità 2026)
    Sempronia, addetta al controllo qualità al livello 4S, è inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL le garantisce 3 mesi di astensione retribuita. Sempronia richiede anche la ricollocazione in uno stabilimento della stessa azienda in una provincia diversa, per motivi di sicurezza: l’azienda, in base al CCNL, è tenuta a valutare positivamente tale richiesta.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Occhialeria?
    Il congedo obbligatorio dura 5 mesi (normalmente 2 prima del parto e 3 dopo, o 1 prima e 4 dopo). L’indennità INPS è dell’80%, integrata dal CCNL. La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio?
    Sì: 10 giorni lavorativi obbligatori (D.lgs. 105/2022), retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Non sono trasferibili alla madre.
    Cosa prevede il CCNL 2026 per le vittime di violenza di genere?
    Il rinnovo 2026 garantisce 3 mesi di astensione retribuita per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione, la possibilità di ricollocazione in altra sede e un Codice di condotta aziendale contro le molestie.
    Il congedo parentale per un figlio con disabilità grave è cambiato nel 2026?
    Sì. I permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 (3 giorni/mese) sono ora fruibili fino ai 14 anni del figlio con disabilità grave (prima era 8 anni).
    La gravidanza protegge dal licenziamento?
    Sì. Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata (salvo giusta causa, cessazione aziendale o scadenza contratto a termine). Il licenziamento nullo è impugnabile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le tutele per la violenza di genere (3 mesi retribuiti), l’estensione dei permessi per figli disabili a 14 anni e le misure di pay transparency sono verificate dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Per il trattamento economico integrativo consultare il testo contrattuale completo disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro.

  • Art. 121 RD 12/1941

    Art. 121 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 144 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazioni speciali

    Art. 144 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazioni speciali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.

    2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l’uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell’autorizzazione generale. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

    Il CCNL Calzaturiero Industria disciplina l’orario settimanale a 39 ore, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno, la banca ore individuale e la flessibilità oraria. Il rinnovo 2024 ha ampliato la capienza della banca ore da 42 a 58 ore annue.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l’orario normale a 39 ore settimanali (espandibile a 40 con accordo aziendale). Il lavoro straordinario è maggiorato del 24% (lavoro supplementare) e del 27% (straordinario oltre 8 ore). La banca ore individuale è aumentata a 58 ore annue con il rinnovo 2024. Il notturno festivo vale +45%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Orario normale
    39 ore settimanali (40 con accordo aziendale)
    Banca ore
    58 ore annue (dal rinnovo 2024, era 42)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – CCNL Calzaturiero Industria
    Tipologia Maggiorazione Note
    Lavoro supplementare (fino all’8° ora aggiuntiva settimanale) +24% Ore tra 39 e 40 settimanali
    Lavoro straordinario diurno (oltre 8 ore aggiuntive/settimana) +27% Base retribuzione oraria
    Lavoro straordinario notturno (fino a 8 ore aggiuntive) +20% Ore notturne aggiuntive
    Lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore aggiuntive) +30% Doppio aggravio
    Lavoro festivo straordinario +30% Festività lavorate in straordinario
    Lavoro notturno festivo straordinario +45% Massima maggiorazione

    Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali superminimi). La retribuzione oraria si calcola dividendo il mensile per il divisore convenzionale 26, poi per le ore giornaliere contrattuali.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il CCNL fissa l’orario contrattuale a 39 ore settimanali, distribuibili sui primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì). Su accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali, con relativa revisione dei calcoli retributivi orari.

    Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione giornaliera è 26, indipendentemente dal fatto che il mese abbia 28, 30 o 31 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella giornaliera per le ore giornaliere contrattualmente previste (39 ore / 5 giorni = 7,8 ore/giorno; 40 ore / 5 giorni = 8 ore/giorno).

    Lavoro straordinario: limiti e procedure

    Il lavoro straordinario è consentito entro i limiti fissati dal D.Lgs. 66/2003 (non oltre 250 ore annue, salvo deroghe con accordo sindacale) e dalle disposizioni contrattuali. Il datore di lavoro può richiedere il lavoro straordinario per esigenze produttive o organizzative impreviste; il lavoratore può eccepire giustificati motivi di rifiuto.

    Le ore di straordinario possono essere alternativamente:

    • Retribuite nel cedolino del mese in cui sono state effettuate, con le relative maggiorazioni;
    • Accantonate nella banca ore individuale (fino a 58 ore/anno) per essere fruite come riposi compensativi, secondo accordo con il datore.

    Banca ore individuale: la novità del rinnovo 2024

    Una delle innovazioni più rilevanti del rinnovo del 17 luglio 2024 è l’aumento della banca ore individuale da 42 a 58 ore annue. La banca ore consente al lavoratore di scegliere se monetizzare le ore di straordinario effettuate o accumularle per goderne come giorni o ore di riposo aggiuntivo, concordando con il datore le modalità di fruizione.

    Le ore accumulate nella banca ore che non vengono fruite entro la fine dell’anno di riferimento (o nel termine stabilito dall’accordo aziendale) devono essere liquidate monetariamente con le relative maggiorazioni previste.

    Lavoro notturno e a turni

    Per lavoro notturno si intende la prestazione svolta nelle ore comprese tra le 22.00 e le 6.00 (definizione del D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Calzaturiero prevede maggiorazioni specifiche per il lavoro notturno (vedi tabella sopra) e disposizioni particolari per i lavoratori turnisti, con attenzione alle indennità di turno e alla rotazione nei turni notturni.

    I lavoratori a turni che comprendono ore notturne hanno diritto, oltre alle maggiorazioni economiche, a particolari tutele in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (visite mediche periodiche, limiti all’esposizione notturna continuativa).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo dell’ora di straordinario
    Tizio è al 4° livello con minimo tabellare di 1.930,50 € mensili (agosto 2025). La sua retribuzione giornaliera è 1.930,50 / 26 = 74,25 €. Quella oraria (con 39h/settimana, 7,8 h/giorno) è 74,25 / 7,8 = 9,52 €. Un’ora di straordinario diurno (maggiorazione +27%) vale 9,52 × 1,27 = circa 12,09 € lordi. Per 10 ore di straordinario nel mese guadagna circa 120,90 € lordi aggiuntivi.
    Caia – Banca ore e recupero
    Caia (3° livello, orlatrice) lavora 6 ore di straordinario durante un picco produttivo natalizio e decide di accantonate nella banca ore invece di monetizzarle. Le accumula insieme ad altre 4 ore di straordinario accantonate in primavera, per un totale di 10 ore in banca. A febbraio 2026 chiede di fruire di 2 giornate di riposo compensativo (2 × 7,8 ore = 15,6 ore), prelevando 15,6 ore dalla banca. Le ore rimanenti sono pari a zero; le eventuali eccedenze a fine anno vengono pagate con la maggiorazione applicabile.
    Sempronio – Turno notturno festivo
    Sempronio è addetto alla manutenzione (5° livello) e viene chiamato a lavorare di notte durante una festività nazionale per una riparazione urgente. La sua retribuzione oraria base è circa 10,25 €. Con la maggiorazione del 45% per il lavoro notturno festivo straordinario, ogni ora vale 10,25 × 1,45 = circa 14,86 € lordi. Per 4 ore di intervento percepirebbe circa 59,44 € aggiuntivi lordi in busta paga.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
    L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuibili sui primi 5 giorni. Con accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
    Il lavoro supplementare fino a 8 ore settimanali aggiuntive è maggiorato del 24%. Il lavoro straordinario oltre le 8 ore settimanali aggiuntive è maggiorato del 27%. Il lavoro notturno festivo straordinario è maggiorato del 45%.
    Cos’è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
    La banca ore individuale permette di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposo. Il rinnovo 2024 ha aumentato la capienza da 42 a 58 ore annue. Le ore non recuperate vanno liquidate monetariamente.
    Come viene retribuito il lavoro festivo?
    Il lavoro nelle giornate festive nazionali e contrattuali comporta maggiorazioni sulla retribuzione ordinaria. Le festività non lavorate danno diritto alla normale retribuzione giornaliera (è la legge a garantirlo, il CCNL non può derogare in peius).
    Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
    Il CCNL prevede che il lavoro straordinario possa essere richiesto per esigenze produttive. Il lavoratore può rifiutare solo in presenza di giustificati motivi. I limiti massimi annui sono stabiliti dal contratto e dal D.Lgs. 66/2003 (max 250 ore/anno ordinarie).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I calcoli esemplificativi sono puramente indicativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 30 L. 104/1992 – Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

    Art. 30 L. 104/1992 – Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative

    1. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone handicappate, promuovono iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle persone con handicap ad attività sportive, turistiche e ricreative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i centri e le strutture di cui all’articolo 23.

  • Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

    Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

    1. Nel procedimento penale in cui una persona handicappata, ai sensi dell’articolo 3, sia vittima del reato, il giudice può disporre, anche d’ufficio, il prelievo e l’acquisizione di campioni biologici, in deroga a quanto disposto dall’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nonché disporre, in casi di motivata necessità ed urgenza, perizie ed accertamenti tecnici non ripetibili, ai sensi dell’articolo 360 dello stesso codice.

    2. Nelle udienze in cui sia parte una persona handicappata, l’autorità giudiziaria adotta gli accorgimenti necessari per assicurare la piena partecipazione della stessa al procedimento, tenuto conto delle specifiche condizioni e con il supporto, ove necessario, di interpreti del linguaggio dei segni o di figure specializzate.

  • Art. 69 T.U. Stupefacenti – Trasmissione dati e segnalazioni

    Art. 69 T.U. Stupefacenti – Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies

    1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche' alla destinazione specifica delle sostanze.

    2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

    3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la menzione del nome della persona curata. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.

    49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.

    272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario

  • Art. 152 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda

    Art. 152 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l’indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; c) la determinazione dell’oggetto della domanda; d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

  • Art. 145 RD 12/1941

    Art. 145 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 147 D.Lgs. 174/2016 – Iscrizione a ruolo d’udienza

    Art. 147 D.Lgs. 174/2016 – Iscrizione a ruolo d’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

    2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

    3. È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per: a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; b) i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi; e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto.

    4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all’amministrazione interessata e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile nonché al pubblico ministero.