Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 D.Lgs. 79/2011 – Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore

    Art. 44 D.Lgs. 79/2011 – Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

    2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA – Collaborazione della Guardia di Finanza.

    In vigore dal 15/04/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 23

    “La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e
    per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
    propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
    facolta’ di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
    previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che puo’ essere concessa
    anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
    trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
    riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri
    di polizia giudiziaria.
    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza
    con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
    nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
    Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
    Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole
    circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
    territoriali.
    Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
    reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
    reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
    intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo’
    richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica
    l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati
    elementi utili ai fini dell’accertamento.”

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  • CCNL Terziario Confesercenti: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianita’ – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Fino a 2 anni Da 2 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadro e 1° 60 giorni 75 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° 45 giorni 60 giorni 75 giorni 90 giorni
    4° e 5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni 75 giorni
    6° e 7° 15 giorni 20 giorni 30 giorni 40 giorni

    I termini sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

    Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

    Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non e’ considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

    Il preavviso: funzione e rinuncia

    Il preavviso e’ un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

    Il datore puo’ rinunciare al preavviso corrispondo al lavoratore la relativa indennita’ sostitutiva. Il lavoratore che si dimette puo’ essere dispensato dal lavorare durante il preavviso, ma perde il diritto all’indennita’ sostitutiva se e’ lui a non rispettarlo.

    Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

    Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennita’ risarcitoria di 2-12 mensilita’ (aumentate a 3-27 per le imprese con piu’ di 15 dipendenti dalla sentenza Corte Cost. 194/2018). Il reintegro e’ previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
    Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validita’. Dopo dieci giorni Tizio non si presenta al lavoro. Il datore non puo’ considerarlo dimissionario: le dimissioni cartacee sono prive di effetto. Il datore deve avviare la procedura di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Tizio, se vuole dimettersi efficacemente, deve usare il portale telematico del Ministero.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
    Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianita’) sopprime il reparto contabilita’ per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilita’ di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento puo’ essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennita’ risarcitoria.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
    Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo puo’ irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento e’ illegittimo per vizi procedurali.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?
    Il preavviso contrattuale indicativo per il 4°-5° livello con anzianita’ da 2 a 5 anni e’ di 45 giorni. Verificare il testo contrattuale aggiornato per il valore esatto.
    Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
    No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
    Deve corrispondere al lavoratore un’indennita’ sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo e’ soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
    In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?
    No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non e’ la regola generale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele crescenti con indennita’ da 2 a 6 mensilita’ (regime post-2015). Il reintegro sussiste solo per licenziamento discriminatorio o nullo.
    Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
    Si’: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennita’) e’ computata ai fini del TFR. L’indennita’ sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 82 T.U. Stupefacenti – Istigazione e proselitismo

    Art. 82 T.U. Stupefacenti – Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

    2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

    3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

    4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuiti da un terzo alla meta'. Torna al sommario

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: maternità, paternità e congedi

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Integrazione al 100%, congedo del padre, permessi per lutto e le nuove ferie solidali introdotte dal rinnovo del 2024: la guida ai congedi per genitori e lavoratori con responsabilità familiari nel settore logistica e spedizioni.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione integra l’indennità INPS di maternità fino al 100% per i primi 4 mesi e all’80% per il 5°. Il rinnovo 2024 ha aggiunto 2 giornate per nascita/adozione e introdotto le «ferie solidali». Il congedo parentale rimane nella cornice della legge (d.lgs. 151/2001).

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 84-93 CCNL; d.lgs. 151/2001; legge 234/2021

    Tabella riepilogativa

    Congedi e integrazioni economiche – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Congedo / permesso Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2 ante + 3 post parto) 100% per 4 mesi · 80% per il 5° Legge + integrazione CCNL
    Congedo padre obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi 80% INPS + 2 gg aggiuntivi al 100% CCNL Legge + CCNL rinnovo 2024
    Congedo parentale Fino a 6 mesi per genitore Come legge (indennità INPS parziale) d.lgs. 151/2001
    Permesso lutto parente 1°-2° grado Fino a 5 giorni Retribuito al 100% CCNL
    Ferie solidali Cessione volontaria eccedenti 4 sett. Cedente non perde la retribuzione Rinnovo CCNL 2024

    Il congedo di maternità: legge e integrazione CCNL

    Il congedo obbligatorio di maternità è previsto dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 16-27) e dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto presunto e 3 mesi dopo. Con opzione alternativa si può posticipare a 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se medico specialista e medico competente attestano l’assenza di controindicazioni.

    La legge garantisce l’80% della retribuzione per l’intero periodo, a carico dell’INPS. Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione migliora questo trattamento integrando la differenza:

    • Primi 4 mesi: retribuzione al 100% (il datore integra il 20% non coperto dall’INPS);
    • 5° mese: retribuzione all’80% (allineato all’INPS, senza integrazione aggiuntiva);
    • Eventuale 6° mese (ove contrattualmente previsto): retribuzione al 50%.

    Il congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo

    Il congedo obbligatorio del padre è previsto dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022): 10 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita, anche non consecutivi. È retribuito all’80% dall’INPS, come la maternità.

    Il rinnovo del CCNL del 6 dicembre 2024 ha aggiunto 2 giornate retribuite al 100% in occasione di nascita o adozione, a carico del datore di lavoro. Queste 2 giornate si aggiungono alle 10 giorni di legge e possono essere fruite entro i termini contrattualmente definiti.

    Il congedo parentale

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è disciplinato dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 32-38, aggiornati dal d.lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Spetta a ciascun genitore fino a 6 mesi (10 mesi se genitore solo), nei primi 12 anni di vita del bambino. Il CCNL non prevede attualmente una specifica integrazione economica oltre quanto garantito dalla legge (indennità INPS parziale).

    I permessi per lutto e le nuove ferie solidali

    In caso di lutto di un parente stretto (coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado), il CCNL garantisce permessi retribuiti fino a 5 giorni. Il rinnovo del 2024 ha esteso a 5 giorni il permesso per lutto (in linea con le best practice di settore).

    La novità più rilevante del rinnovo 2024 è l’introduzione delle «ferie solidali»: un lavoratore può cedere volontariamente le proprie ferie eccedenti le 4 settimane minime di legge a un collega che necessita di tempo per assistere un familiare gravemente malato o disabile. La cessione è anonima, volontaria e non comporta perdita di retribuzione per il cedente (l’azienda «acquista» le ore cedute convertendole in permessi per il beneficiario).

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
    Tizio (autista, 3° livello Super) diventa padre il 15 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio del padre entro il 15 agosto 2026 (5 mesi dalla nascita), pagati all’80% dall’INPS. Il CCNL rinnovo 2024 aggiunge 2 giornate retribuite al 100% a carico del datore. Tizio prenota le 10 giornate INPS più le 2 aggiuntive CCNL: complessivamente 12 giorni di assenza retribuita senza dover usare ferie.
    Caia – Congedo di maternità con integrazione
    Caia (impiegata spedizioni, 2° livello, retribuzione globale 2.147 euro lordi mensili) inizia il congedo di maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le corrisponde l’80% = 1.718 euro mensili. Il datore di lavoro integra la differenza (20% = 429 euro) per i primi 4 mesi, portando la retribuzione al 100% fino al 31 luglio 2026. Nel 5° mese (agosto) non c’è integrazione aggiuntiva e percepisce l’80% dell’INPS.
    Sempronio – Ferie solidali per il figlio malato del collega
    Sempronio ha maturato 28 giorni di ferie nell’anno, ma ne ha fruiti solo 18. Con i 10 giorni eccedenti le 4 settimane di legge, può cedere parte delle ferie residue a un collega il cui figlio è ricoverato per una patologia grave. Sempronio decide di cedere 5 giorni. L’azienda li accredita al collega come permessi aggiuntivi senza decurtare la retribuzione di Sempronio, che risulterà aver fruito di 23 giorni di ferie invece di 18.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce una lavoratrice in maternità?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione per 5 mesi (a carico INPS). Il CCNL integra al 100% per i primi 4 mesi e mantiene l’80% per il 5°. L’integrazione è calcolata rispetto alla retribuzione globale mensile.
    Quanti giorni aggiuntivi per la nascita di un figlio prevede il CCNL?
    Il rinnovo del 6 dicembre 2024 ha introdotto 2 giornate retribuite al 100% a carico del datore in caso di nascita o adozione, in aggiunta ai 10 giorni obbligatori di congedo del padre previsti dalla legge 234/2021.
    Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. La legge 234/2021 prevede 10 giorni obbligatori di congedo del padre entro 5 mesi dalla nascita, pagati all’80% dall’INPS. Il CCNL aggiunge 2 giornate retribuite al 100% a carico dell’azienda.
    Cosa sono le «ferie solidali» introdotte dal rinnovo 2024?
    Le «ferie solidali» consentono a un lavoratore di cedere volontariamente le proprie ferie eccedenti le 4 settimane minime di legge a un collega con necessità familiari gravi (es. figlio o familiare malato). La cessione è volontaria, anonima e non comporta perdita di retribuzione per chi cede.
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Logistica?
    Il congedo parentale segue la legge (d.lgs. 151/2001 e d.lgs. 105/2022): indennità INPS parziale. Il CCNL non prevede attualmente integrazioni economiche aggiuntive al congedo parentale oltre quanto garantito dalla normativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina del congedo di maternità e paternità è regolata principalmente dal d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); le integrazioni descritte sono quelle contrattualmente previste. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 ter T.U.IVA: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

    Art. 74 ter T.U.IVA: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

    Art. 74 ter T.U.IVA – Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. h) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

    2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo e’ diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

    3. Non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2 (1).

    4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e’ a carico dell’agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

    5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.

    5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreche’ dovuta, con le stesse modalita’ previste dal comma 5.

    6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita’ economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e’ soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.

    7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura pu­ essere emessa entro il mese successivo.

    8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

    8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

    9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.

    (1) Per l’interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l’art. 55 decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69.”

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  • Art. 937 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 937 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.

  • Art. 4 L. 104/1992 – Accertamento dell’handicap

    1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.
  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 134 TULPS – Licenza per vigilanza privata e investigazioni

    Art. 134 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

    Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

    I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

    Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

    La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

  • Art. 947 Codice della Navigazione – Impedimenti del vettore

    Art. 947 Codice della Navigazione – Impedimenti del vettore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge .