Separazione dei beni: regime patrimoniale convenzionale della famiglia in cui ciascun coniuge mantiene la titolarita esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonche l’amministrazione e il godimento dei propri.
Significato giuridico
La separazione dei beni e disciplinata dall’art. 162 c.c. ed e regime alternativo alla comunione legale, scelto convenzionalmente dai coniugi. Puo essere stipulata: al momento della celebrazione del matrimonio (con semplice dichiarazione resa al celebrante), in atto pubblico notarile successivo al matrimonio (con possibile passaggio dalla comunione alla separazione), prima del matrimonio in convenzione matrimoniale. Ciascun coniuge: mantiene la titolarita dei beni gia posseduti e di quelli acquistati durante il matrimonio (a proprio nome), amministra autonomamente il proprio patrimonio, ne dispone liberamente. Le eventuali contestazioni sulla titolarita si risolvono in base ai titoli (atti di compravendita, ricevute, ecc.) e, in difetto, applicando i criteri di prova. Il regime e particolarmente diffuso quando vi siano significative differenze patrimoniali tra i coniugi o esercizio di attivita imprenditoriale di uno dei due.
Esempio pratico
Tizio, imprenditore con patrimonio significativo, sposa Caia. All’atto del matrimonio dichiarano l’opzione per la separazione dei beni. Durante il matrimonio, Tizio acquista un magazzino: e suo esclusivo. Caia eredita un appartamento: e solo suo. In caso di separazione, ognuno mantiene cio che ha intestato. Se l’attivita di Tizio dovesse fallire, i creditori potranno aggredire solo i beni di Tizio, non quelli di Caia.
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla comunione legale (artt. 177 ss. c.c.), regime ordinario in cui i beni acquistati durante il matrimonio sono di entrambi. Diverge dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che e vincolo di destinazione su beni determinati per fronteggiare i bisogni della famiglia. La separazione dei beni puo coesistere con la stipula di patti convenzionali ulteriori (es. acquisto in comproprieta di specifici beni con quote diverse).
Riferimenti normativi
- art. 162 c.c. — separazione dei beni e convenzioni matrimoniali
- art. 215 c.c. — separazione dei beni nel codice civile
- art. 216 c.c. — godimento e amministrazione dei beni
- art. 217 c.c. — prova della proprieta dei beni