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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Stato di necessita: causa di giustificazione che esclude la punibilita di chi commette un fatto astrattamente costituente reato per la necessita di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato ne altrimenti evitabile.

Significato giuridico

Lo stato di necessita e disciplinato dall’art. 54 c.p. Requisiti: pericolo attuale (immediato, non passato ne meramente futuro), danno grave alla persona (vita, integrita fisica, salute; non meri interessi patrimoniali), danno non volontariamente causato dall’agente, inevitabilita altrimenti del pericolo, proporzionalita tra fatto commesso e pericolo evitato. La differenza fondamentale con la legittima difesa risiede nella fonte del pericolo: nello stato di necessita non e l’aggressione di un terzo (come nella legittima difesa) ma circostanze naturali, accidentali o anche umane non aggressive. Lo stato di necessita non opera se l’agente aveva il dovere giuridico di esporsi al pericolo (art. 54 co. 2 c.p.: militari, vigili del fuoco, agenti di polizia). Non opera neppure se l’agente ha volontariamente causato il pericolo. Lo stato di necessita determinato dall’altrui minaccia (cd. coazione morale, art. 54 co. 3 c.p.) ha disciplina particolare.

Esempio pratico

Tizio, naufrago in mare, per salvarsi dall’annegamento si aggrappa a una tavola di legno troppo piccola per due, costringendo Caio a lasciarla. Caio annega. Tizio puo invocare lo stato di necessita: pericolo attuale di morte (annegamento), non causato volontariamente, non altrimenti evitabile, proporzionato (vita per vita). Diverso se Tizio fosse stato il responsabile del naufragio per imprudenza: non opera lo stato di necessita per pericolo volontariamente causato.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla legittima difesa (art. 52 c.p.) per la fonte del pericolo: nella legittima difesa e un’aggressione umana ingiusta; nello stato di necessita sono circostanze diverse. Diverge dal caso fortuito e dalla forza maggiore (art. 45 c.p.), che escludono la coscienza e volonta della condotta. L’eccesso colposo (art. 55 c.p.) opera anche nello stato di necessita: chi eccede colposamente dai limiti risponde a titolo di colpa.

Riferimenti normativi

  • art. 54 c.p. – stato di necessita
  • art. 54 co. 2 c.p. – non opera per chi ha dovere giuridico di esporsi al pericolo
  • art. 54 co. 3 c.p. – coazione morale
  • art. 55 c.p. – eccesso colposo
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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