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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Tentativo: condotta di chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per cause indipendenti dalla sua volonta.

Significato giuridico

Il tentativo e disciplinato dall’art. 56 c.p. Elementi costitutivi: atti idonei (capaci, valutati ex ante, di produrre l’evento), univocita degli atti (diretti senza ambiguita alla commissione del delitto), mancata consumazione per cause indipendenti dalla volonta dell’agente. Il tentativo e configurabile solo per i delitti, non per le contravvenzioni. La pena del tentativo e ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il delitto consumato (art. 56 co. 2 c.p.); per i delitti puniti con l’ergastolo, si applica la reclusione da 24 a 30 anni. La desistenza volontaria (art. 56 co. 3 c.p.) esclude la punibilita per il tentativo (resta solo per i reati eventualmente integrati dagli atti gia compiuti). Il recesso attivo (art. 56 co. 4 c.p.) – quando l’agente impedisce volontariamente l’evento dopo aver compiuto l’azione – comporta solo una riduzione di pena.

Esempio pratico

Tizio entra in un’abitazione con il fine di rubare, ma viene scoperto dal proprietario prima di asportare cose: tentativo di furto (art. 624 + 56 c.p.). Diverso: Tizio prepara una pistola per uccidere Caio, lo aspetta, ma all’ultimo momento si pente e desiste prima di sparare: desistenza volontaria, niente tentativo di omicidio (resta punibile solo se gli atti compiuti integrano altro reato, es. detenzione abusiva di arma).

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla desistenza volontaria (art. 56 co. 3 c.p.): nel tentativo l’agente non riesce per cause indipendenti dalla sua volonta; nella desistenza l’agente sceglie volontariamente di non proseguire. Diverge dagli atti preparatori, che precedono la fase esecutiva e di regola non sono punibili (salvo casi specifici come l’art. 115 c.p. accordo per commettere reato). Si distingue dal reato impossibile (art. 49 c.p.), in cui gli atti sono inidonei o l’oggetto non esiste: non e punibile come tentativo.

Riferimenti normativi

  • art. 56 c.p. — delitto tentato
  • art. 56 co. 3 c.p. — desistenza volontaria
  • art. 56 co. 4 c.p. — recesso attivo
  • art. 49 c.p. — reato impossibile
  • art. 115 c.p. — accordo per commettere reato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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