Testo dell'articoloIn aggiornamento
Appropriazione indebita: delitto di chi, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Significato giuridico
L’appropriazione indebita e disciplinata dall’art. 646 c.p. Elementi: possesso o detenzione qualificata della cosa altrui a qualsiasi titolo (es. deposito, comodato, mandato, custodia), appropriazione (interversione del possesso: l’agente si comporta come proprietario), dolo specifico di ingiusto profitto. Pena base: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1.000 a 3.000 euro (dopo riforma l. 3/2019). Procedibilita: a querela della persona offesa, salvo presenza di aggravanti. Aggravanti dell’art. 646 co. 2 c.p. (oggi assorbite per riforma): abuso di prestazione d’opera retribuita, vincoli di parentela. Il peculato (art. 314 c.p.) e fattispecie aggravata e propria del pubblico ufficiale. La giurisprudenza richiede la prova dell’interversione del possesso: comportamenti incompatibili con il titolo del possesso, indicativi di intenzione di appropriarsi (es. negazione di restituire, alienazione a terzi).
Esempio pratico
Tizio prende a noleggio da Caio un’attrezzatura per ristrutturare casa. Dopo aver completato il lavoro, anziche restituirla la vende a Sempronio: appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Diverso: Tizio sottrae l’attrezzatura dal magazzino di Caio senza il suo consenso: furto (art. 624 c.p.). La differenza chiave: nell’appropriazione indebita il bene era stato regolarmente affidato (con consenso del titolare); nel furto il bene viene sottratto contro la volonta del detentore.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal furto (art. 624 c.p.): il furto presuppone sottrazione del bene al detentore senza consenso; l’appropriazione indebita opera su bene gia regolarmente affidato. Diverge dal peculato (art. 314 c.p.), fattispecie propria del pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio che si appropria di denaro o cose di cui abbia il possesso per ragione dell’ufficio. La truffa (art. 640 c.p.) richiede artifizi o raggiri inducendo in errore; nell’appropriazione indebita la consegna era avvenuta correttamente.
Riferimenti normativi
- art. 646 c.p. — appropriazione indebita
- art. 314 c.p. — peculato (fattispecie propria)
- art. 624 c.p. — furto (per confronto)
- art. 640 c.p. — truffa (per confronto)
- l. 3/2019 (anticorruzione) — riforma art. 646 c.p.
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